Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 29 aprile 2015, n. 57
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta),
Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di attuare una piu' stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5;
Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, filmata a Granada il 3 ottobre 1985;
Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;
Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);
Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale;
Ricordando che il patrimonio archeologico e' un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civilta';
Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica e' gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresi' della insufficiente informazione del pubblico;
Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che e' opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale;
Sottolineando che la responsabilita' della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze,
Constatando la necessita' di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, a seguito dell'evoluzione delle politiche di assetto nei paesi europei,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

i Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) e' di rivedere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.
2 A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanita' nel passato, in considerazione del fatto che:
i. la salvaguardia e lo studio consentono di ripercorrere lo sviluppo della storia dell'umanita' e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale;
ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi o da scoperte nonche' da ogni altro metodo di ricerca relativo all'umanita' ed al suo ambiente;
iii. il loro insediamento e' localizzato in qualsiasi spazio soggetto alla giurisdizione delle Parti.
3 Sono incluse nel patrimonio archeologico le strutture, le costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti gia' oggetto di un riassetto, le testimonianze mobili, i monumenti di altra natura nonche' il loro contesto, a prescindere se sono situati nel suolo o sotto le acque.

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.
 
Articolo 2

Ciascuna Parte si impegna a porre in atto, secondo le modalita' proprie di ciascun Stato, un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che preveda:
i. la gestione di un inventario del suo patrimonio archeologico nonche' la classificazione dei monumenti o delle zone protette;
ii. la costituzione di zone di riserva archeologiche, anche senza vestigi apparenti in superficie o sotto le acque, ai fini della conservazione di testimonianze materiali per l'esame delle generazioni future;
iii. l'obbligo per il ritrovatore di segnalare alle autorita' competenti la scoperta accidentale di elementi del patrimonio archeologico e di metterli a disposizione per esame.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

In vista di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il significato scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna:
i. a porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi nonche' altre attivita' archeologiche, al fine:
a. di impedire ogni scavo o spostamento illecito di elementi del patrimonio archeologico;
b. di assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in maniera scientifica, con riserva che:
- siano utilizzati il piu' spesso possibile, metodi di investigazione non distruttori;
- gli elementi del patrimonio archeologico non vengano riesumati in occasione di scavi o lasciati esposti durante o dopo questi ultimi senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione;
ii. a vigilare che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate e specialmente abilitate;
iii. a sottoporre ad un' autorizzazione preliminare specifica nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato l'impiego di "metal-detector" e di altri strumenti di investigazione o procedimenti per la ricerca archeologica.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 4

Ciascuna Parte si impegna a porre in atto misure di tutela fisica del proprio patrimonio archeologico prevedendo, secondo le circostanze:
i.l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati,da parte dei poteri pubblici, di spazi
destinati a costituire zone di riserva archeologiche
ii. la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente nel suo luogo di origine;
iii. la sistemazione di depositi appropriati per le vestigia archeologiche spostate dal loro luogo di origine.

 
Articolo 5

Ciascuna Parte si impegna:
i. a ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto accertandosi che gli archeologi partecipino:
a. alle politiche di assetto volte a porre in atto strategie equilibrate per la protezione, la conservazione e la valorizzazione dei siti che presentano un interesse archeologico;
b. allo svolgimento delle varie fasi dei programmi di riassetto;
ii. ad assicurare una consultazione sistematica tra archeologi urbanisti, e specialisti dell'assetto del territorio, al fine di consentire:
a. la modifica dei piani di assetto suscettibili di alterare il patrimonio archeologico;
b. l'attribuzione di tempi e di mezzi sufficienti per effettuare un congruo studio scientifico del sito e relativa pubblicazione dei risultati.
iii a vigilare affinche' gli studi relativi all'impatto sull'ambiente e le decisioni derivanti tengano pienamente conto dei siti archeologici e del loro contesto:
iv. a prevedere, qualora siano stati ritrovati elementi del patrimonio archeologico in occasione dei lavori di riassetto del territorio, e sempre che cio' sia fattibile, la conservazione in situ di tali elementi;
v. a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare il riassetto finalizzato all'accoglienza di un grande quantitativo di visitatori non pregiudichi il carattere archeologico e scientifico di questi siti ed il loro ambiente.

 
Articolo 6

Ciascuna Parte si impegna:
i. a prevedere un sostegno finanziario per la ricerca archeologica da parte dei poteri pubblici nazionali, regionali o locali in funzione delle loro rispettive competenze;
ii ad accrescere i mezzi materiali dell'archeologia preventiva:
a. adottando le disposizioni utili affinche', in occasione di grandi lavori di riassetto pubblico o privato sia prevista mediante fondi adeguatamente provenienti dal settore pubblico o dal settore privato, la copertura completa del costo di ogni necessaria
operazione archeologica connessa a questi lavori,
b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, sullo stesso piano degli studi sull'impatto resi necessari da preoccupazioni relative all'ambiente e all'assetto del territorio, gli studi e le prospezioni archeologiche preliminari, i documenti scientifici e di sintesi nonche' le comunicazioni e pubblicazioni complete concernenti le scoperte.

 
Articolo 7

Al fine di agevolare lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna:
i. a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici negli spazi soggetti alla sua giurisdizione;
ii. ad adottare ogni disposizione pratica affinche' sia possibile ottenere al termine di operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi da pubblicare, preliminare alla necessaria divulgazione integrale degli studi specializzati.

 
Articolo 8

Ciascuna Parte si impegna:
i. ad agevolare lo scambio sul piano nazionale o internazionale di elementi del patrimonio archeologico a fini scientifici professionali adottando ogni disposizione utile affinche' tale divulgazione non pregiudichi in alcun modo il valore culturale e scientifico di questi elementi:
ii. a suscitare scambi di informazione sulle ricerche archeologiche e sugli scavi in corso, ed a contribuire all'organizzazione di programmi di ricerca internazionali.

 
Articolo 9

Ciascuna Parte si impegna:
i. ad intraprendere un'azione educativa in vista di suscitare e di sviluppare nell'opinione pubblica una consapevolezza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato e dei pericoli che minacciano questo patrimonio;
ii. a promuovere l'accesso del pubblico agli elementi importanti del suo patrimonio archeologico, soprattutto i siti, ed a incoraggiare l'esposizione al pubblico dei beni archeologici selezionati.

 
Articolo 10

Ciascuna Parte si impegna:
i. ad organizzare lo scambio di informazioni tra i poteri pubblici competenti e le istituzioni scientifiche sugli scavi illeciti constatati;
ii. a sottoporre alla conoscenza delle istanze competenti dello Stato di origine parte a questa Convenzione (riveduta) ogni offerta che si sospetti provenga da scavi illegali o da deviazioni di scavi ufficiali, nonche' ogni precisione necessaria in proposito;
iii. per quanto concerne i musei e gli altri Istituti analoghi la cui politica di acquisto e' soggetta al controllo dello Stato,ad adottare i provvedimenti necessari affinche' essi non acquisiscano elementi del patrimonio archeologico sospettati di provenire da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali;
iv. nei confronti di musei ed altri enti analoghi, situati sul territorio di una Parte ma la cui politica di acquisto non e' soggetta al controllo dello Stato:
a. a trasmettere loro il testo della presente Convenzione (riveduta);
b. a non risparmiare alcun sforzo per assicurare il rispetto da parte di tali musei ed enti, dei principi formulati nel paragrafo 3 sopra;
v. a limitare per quanto possibile, mediante un'azione di educazione, di informazione, di vigilanza e di cooperazione, il movimento degli elementi del patrimonio archeologico provenienti da scoperte incontrollate, scavi illeciti o deviazioni di scavi ufficiali.

 
Articolo 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione (riveduta) pregiudica i trattati bilaterali o multilaterali esistenti o che potranno esistere tra determinate Parti, relativi alla circolazione illecita di elementi del patrimonio archeologico o alla loro restituzione al legittimo proprietario.

 
Articolo 12

Le Parti si impegnano:
i. a prestarsi reciprocamente un'assistenza tecnica e scientifica, concretizzata in uno scambio di esperienze e di esperti in materie relative al patrimonio archeologico;
ii. a favorire nel quadro delle legislazioni nazionali pertinenti o degli accordi internazionali di cui sono parti gli scambi di specialisti in conservazione del patrimonio archeologico, ivi compreso nel settore della formazione professionale permanente.

 
Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione (riveduta), un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in virtu' dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa e' incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione (riveduta) ed in particolare:
i. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico negli Stati parti alla Convenzione (riveduta) e sull'applicazione dei principi che essa enuncia;
ii. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ogni misura volta a porre in atto disposizioni della Convenzione (riveduta), ivi compreso nel settore delle attivita' multilaterali ed in materia di revisione o di emendamento della Convenzione (riveduta), nonche' di informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione (riveduta);
iii. effettuare raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riguardo all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione (riveduta).

 
Articolo 14

1. La presente Convenzione (riveduta) e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea.
Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Uno Stato parte alla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969, non puo' depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione se non ha gia' denunciato tale Convenzione o se non la denuncia contestualmente.
3. La presente Convenzione (riveduta) entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale quattro Stati, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione (riveduta), in conformita' con le disposizioni dei paragrafi precedenti.
4. Se, in applicazione dei due paragrafi precedenti, l'operativita' della denuncia della Convenzione del 6 maggio 1969 e l'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) non fossero contestuali, uno Stato contraente puo' dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, che continuera' ad applicare la Convenzione del 6 maggio 1969 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta).
5. Per ogni Stato firmatario che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 
Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione(riveduta), il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio, nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione (riveduta) con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di essere rappresentati al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, o per la Comunita' economica europea, la Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 
Articolo 16

1. Ogni Stato puo', nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territorio cui si applichera' la presente Convenzione (riveduta).
2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione (riveduta) ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione(riveduta) entrera' in vigore nei confronti di questo territorio sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione resa in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' luogo sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale .

 
Articolo 17

1. Ogni parte puo' in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione (riveduta) indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 
Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea nonche' ad ogni Stato ed alla Comunita' economica europea che ha aderito o che e' stata invitata ad aderire alla presente Convenzione (riveduta):
i. ogni firma;
ii. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
iii. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione (riveduta) in conformita' ai suoi articoli 14, 15 e 16;
iv. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione (riveduta).
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione (riveduta).
Fatto a La Valletta, il 16 gennaio 1992, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, nonche' ad ogni Stato non membro o alla Comunita' economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione (riveduta).
 
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