Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 aprile 2015
Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, nelle successive modificazioni, recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che recepisce la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»);
Visto il decreto interministeriale 5 luglio 2012 sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2012 sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;
Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato e' prevista l'adozione di un decreto interministeriale con cui definire i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi presentati;
Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalita' di gestione, dando facolta' alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;
Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;
Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e s.m.i.;
Visto l'art. 33 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto individua e disciplina i criteri, e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, istituito dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per brevita' di seguito denominato «Fondo Kyoto»).
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui all'art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e sono destinate alle medesime finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
3. Nell'ambito del citato conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP S.p.a. gestisce le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono cosi' ripartite:
a) nella misura di € 250.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3;
b) nella misura di € 100.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6.
5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, del presente decreto, le eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti a) e b) del precedente comma, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti di cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a causa del superamento delle risorse finanziarie individuate dal precedente comma.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere a) e b) del comma 4, dopo la conclusione delle procedure di al comma 5, possono essere riprogrammate per i medesimi fini del presente decreto.
 
Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione

1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i.
 
Art. 4

Criteri minimi degli interventi

1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);
c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonche' le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5;
d) i progetti di intervento dovranno altresi' assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5.
 
Art. 5

Importo massimo finanziabile e durata massima
del finanziamento

1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:

===================================================================== | | Durata massima | Importo massimo | | | finanziamento | finanziabile per | | Tipologia intervento | agevolato | singolo edificio | +==========================+====================+===================+ |Interventi che riguardano | | | |esclusivamente l'analisi, | | | |il monitoraggio, l'audit e| | Per Edificio Euro | | la diagnosi energetica | Massimo 10 anni | 30.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Interventi relativi alla | | | | sostituzione dei soli | | | |impianti, incluse le opere| | | | necessarie alla loro | | | | installazione e posa in | | | | opera, comprensivi della | | | | progettazione e | | Per edificio Euro | |certificazione energetica | | massimo | | ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | 1.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | Interventi di | | | | riqualificazione | | | | energetica dell'edificio | | | | inclusi gli impianti e | | | | l'involucro comprese le | | | | opere necessarie alla | | | | installazione e posa in | | | | opera, oltre che della | | | | progettazione e | | Per edificio Euro | |certificazione energetica | | massimo | | ex ante ed ex post | Massimo 20 anni | 2.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+

2. Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a: i) dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita' e ii) presentare, in sede di stipula del relativo contratto di finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale dell'intervento.
 
Art. 6

Beneficiari

1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 puo' essere costituita, alternativamente nei seguenti modi:
a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014,
b) da immobili di cui alla lettera a) nonche' da altri immobili di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo).
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi, anche nel caso di fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria.
 
Art. 7

Progetti di investimento - Definizione

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprieta' pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovra' essere rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell'intervento.
3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
a) la tipologia di intervento da attuare;
b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;
c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento;
d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;
e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di Investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.
4. L'attuazione dei progetti di investimento non potra' comportare per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili al Fondo di Investimento un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile antecedentemente l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico.
5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 8
Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e
durata massima del finanziamento

1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto possono essere concessi, nei limiti di importo massimo finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma 1 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di 20 anni. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non puo', in ogni caso, superare Euro 20.000.000,00 per singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento agevolato non potra' comunque superare la durata massima del fondo di investimento immobiliare chiuso beneficiario del finanziamento costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. L'importo massimo finanziabile, comunque, non potra' essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera e) del presente decreto.
 
Art. 9

Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art. 10, comma 1 e si impegnano a pagare le rate di rimborso del finanziamento.
3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.
 
Art. 10
Modalita' di presentazione delle domande e ammissione al
finanziamento

1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it. Saranno dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel rispetto delle modalita' di cui al presente comma.
2. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo: fara' fede per l'ordine cronologico la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ammessi piu' invii purche' nel primo invio sia specificato il numero degli stessi; in questo caso fara' fede, per l'ordine cronologico, la data della ricevuta di accettazione della PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 minuti dal primo.
3. Le domande di ammissione devono essere accompagnate dalla documentazione prevista. Le dichiarazioni sono rese nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'ammissione al finanziamento agevolato, avverra' fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00 Euro.
5. L'istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilita', della seguente documentazione:
a) diagnosi energetica degli immobili;
b) certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.
 
Art. 11

Forma tecnica e condizioni generali ed economiche
dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.
5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale.
6. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario del finanziamento agevolato.
 
Art. 12

Modalita' di erogazione dei finanziamenti agevolati
e documentazione di spesa

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei relativi allegati, nei limiti delle disponibilita' delle risorse e tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle condizioni di procedibilita' per l'accesso alle agevolazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa.
2. A conclusione delle verifiche, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricezione delle domande ovvero dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia, adotta il relativo provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento agevolato. Le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 volte ad appurare la veridicita' delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente sono effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il provvedimento di concessione determina l'ammontare e la durata del finanziamento agevolato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia notifica il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato ai soggetti beneficiari ed a CDP S.p.A. Successivamente CDP S.p.A. procede alla stipula del contratto di finanziamento e alla successiva erogazione sulla base della documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto di finanziamento allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, via PEC, entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di ammissione, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione per la stipula nel predetto termine di 120 giorni, potranno avanzare richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione, e in copia a CDP S.p.A., illustrando le ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la durata della proroga stessa.
4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento, e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro 5 giorni lavorativi da' comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario, previo avvenuto rilascio del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 13 comma 1, per il restante 75% dell'importo del finanziamento agevolato e' disposta sulla base degli schemi allegati ad un secondo addendum alla Convenzione di cui al successivo comma 6, per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, compresa l'erogazione a saldo, previa acquisizione del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione del saldo finale non potra' avvenire in assenza della certificazione di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014.
6. La CDP S.p.A. nello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto opera sulla base di un secondo addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, che dovra' essere sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto. Laddove applicabili, verranno utilizzati gli schemi e le garanzie adottate da CDP S.p.A. per la concessione e il perfezionamento contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate nel secondo addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'addendum alla stessa gia' stipulato in data 10 aprile 2014, di cui al presente comma.
 
Art. 13

Tempi e modalita' di realizzazione
degli investimenti ammessi

1. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it, l'avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonche' il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5. Eventuali richieste motivate di proroga dei termini di inizio lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione.
2. I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Per giustificati motivi e previa istanza debitamente motivata da parte del soggetto beneficiario, puo' essere concessa una proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data di scadenza.
 
Art. 14

Casi di decadenza e revoca. Recupero somme

1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all'atto di collaudo.
2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalita' previste dal richiamato art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.
3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 2;
c) sostanziale difformita' tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato;
d) istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
e) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati fanno ritenere l'intervento non realizzabile;
g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento allegato al secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12, comma 6, del presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A.
4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato:
a) il mancato avvio di lavori entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento, in assenza di autorizzazione alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine;
b) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, 207.
5. La revoca o la decadenza dal finanziamento agevolato e' dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ad esito di eventuali comunicazioni della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 16. Il decreto viene trasmesso dal Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare al soggetto beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC.
6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A.
7. Il soggetto beneficiario in caso di revoca o decadenza, come disciplinata dal presente articolo, dovra' restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere aumentato degli interessi legali da computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme.
 
Art. 15

Cumulabilita'

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.
 
Art. 16

Verifiche, controlli

1. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonche' la conformita' degli stessi al progetto presentato in sede di domanda e la conformita' a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate dalla Stazione appaltante.
2. In caso di difformita' la Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potra' revocare il finanziamento concesso nei modi previsti dall'art. 14.
3. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14 dara' comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti e alla Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).
 
Art. 17

Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attivita'
di informazione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna Amministrazione riterra' piu' utili.
2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto e' assicurato da ENEA, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo. Dall'attivita' di cui al presente comma non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 229/2011, tramite l'utilizzo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
 
Art. 18

Enti locali

1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 19

Norma finale

1. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato alla data di entrata in vigore del presente decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nel secondo addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15 novembre 2011, di cui all'art. 12, comma 6.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1533
 
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