Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 marzo 2015
Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 1 che ha individuato ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, quattro gestioni separate nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto altresi' l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui al predetto art. 1 e le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita' e relative modalita' di applicazione.» ed in particolare l'art. 24 rubricato «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000» ed in particolare l'art. 2 che testualmente prevede «Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze»;
Vista la relazione illustrativa di cui alla nota INAIL, prot. n. 3985 del 18 luglio 2014, con la quale l'Istituto ha comunicato gli esiti del summenzionato monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 dicembre 2010, evidenziando un miglioramento dell'adesione delle PMI allo sconto per prevenzione;
Considerato che si rende necessario, come evidenziato dall'INAIL, modificare l'art. 24 disciplinato dal citato D.M. 3 dicembre 2010 rivedendo le aliquote di sconto, onde favorire l'esigenza di contenimento del budget destinato alla prevenzione anche attraverso una rimodulazione dei raggruppamenti aziendali in funzione della rischiosita' delle lavorazioni;
Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 286 del 26 settembre 2014, concernente «Proposta di nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010»;
Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata determina INAIL, ed in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale alla stessa allegata;
Vista la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 25 settembre 2014;
Vista la nota prot. n. 87797 del 10 novembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto all'INAIL di fornire ulteriori elementi di quantificazione degli effetti circa la proposta di nuovo testo dell'art. 24 del predetto D.M. 3 dicembre 2010;
Vista la nota di risposta dell'INAIL in data 18 dicembre 2014, prot. n. 6660, con la quale l'Istituto, ha attestato la congruita' della misura premiale con il budget stimato per il triennio 2014-2016;
Visto il parere favorevole del MEF espresso con nota n. 100021 del 22 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attivita' si articola con le seguenti modalita'.
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attivita', l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, puo' applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:


===========================================
| Lavoratori - anno | Riduzione |
+=====================+===================+
|Fino a 10 | 28% |
+---------------------+-------------------+
|Da 11 a 50 | 18% |
+---------------------+-------------------+
|Da 51 a 200 | 10% |
+---------------------+-------------------+
|Oltre 200 | 5% |
+---------------------+-------------------+

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento e' adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilita', l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione e' richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL puo' provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato al datore di lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda.
4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed e' applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonche' all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via pec.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 come modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.
 
Art. 2

Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicita' legale.
Roma, 3 marzo 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1357
 
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