Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 febbraio 2015 |
Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche "FRI"), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito, anche «Fondo») e che individua le finalita' che il predetto Fondo e' destinato a perseguire; Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge, il quale prevede: (i) al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; ii) al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel limite massimo del 70 per cento; iii) al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo; Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», e, in particolare, l'art. 18, comma 6, ai sensi del quale i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del FRI, secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012; Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Vista la comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»; Vista la comunicazione (CE) COM(2012) 341 finale del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti;
Decretano:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto; c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; d) «decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; e) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; f) «decreto 26 aprile 2013»: il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; g) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; l) «Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012; m) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; n) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; o) «Provvedimenti»: i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013; p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento; q) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalita' di utilizzo e riparto tra le finalita' del Fondo delle risorse del FRI destinate alle predette finalita', come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 30 e dal decreto 26 aprile 2013. 2. Fermo restando quanto stabilito dal presente decreto, per l'attivazione dei singoli interventi che prevedono l'utilizzo delle risorse del FRI si applicano le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dell'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013. I medesimi provvedimenti individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata secondo le modalita' di cui al decreto 26 aprile 2013, l'ammontare della dotazione finanziaria da destinare allo specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei criteri di riparto stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, nonche' secondo la quantificazione dell'importo delle risorse effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013. |
| Art. 3 Condizioni di accesso al FRI
1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato cui deve essere associato un finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6. 2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle banche finanziatrici. 3. Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare minimo delle spese ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna impresa richiedente non puo' essere inferiore a 3 milioni di euro. 4. Nel caso di progetti o programmi realizzati congiuntamente da piu' imprese, tali imprese devono operare in virtu' di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di esse. |
| Art. 4 Convenzioni Ministero-ABI- CDP
1. Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro: a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dal Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento; b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia; c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento; d) definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e di attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario nonche' le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento; e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati; f) fissano le modalita' di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento; g) individuano le attivita' informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto. |
| Art. 5 Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti
1. Il soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, in fase di concessione e di erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dall'impresa richiedente al Soggetto gestore, ed e' corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario, alla Banca finanziatrice e a CDP e indica, fra l'altro: a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni; b) l'ammontare del finanziamento agevolato; c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento. 2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni a CDP, alla Banca finanziatrice e al Ministero, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti. 3. Le Banche finanziatrici, in virtu' dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del merito creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonche' alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresi', a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalita' dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, (i) l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero (ii) l'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte del soggetto gestore, fatta salva la facolta' di richiedere al soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione e' da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da piu' imprese, ciascun provvedimento puo' stabilire che, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 4. La Banca finanziatrice e' individuata da ciascuna impresa richiedente l'agevolazione nell'ambito dell'elenco delle Banche finanziatrici, articolato per singolo provvedimento, reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI. 5. CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresi' al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero. |
| Art. 6 Caratteristiche del finanziamento
1. Il finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 4. 2. La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del finanziamento e' fissata nei singoli provvedimenti. 3. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei finanziamenti destinati ad attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento. 4. Il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonee garanzie ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012 e, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013, e' concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo. I singoli provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma. 5. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 6. L'erogazione del finanziamento e' effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. 7. La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinche' possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, e' stabilita all'interno dei singoli provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato e' superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non puo' comunque aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 8. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 7, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quello del finanziamento agevolato. 9. Il soggetto beneficiario ha la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di finanziamento. 10. In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto. |
| Art. 7 Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento
1. Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento agevolato puo' affiancarsi, nel rispetto delle intensita' massime di aiuto previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalita' di gestione in contabilita' ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo. 2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso e' sottoposto alla disciplina del relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione e' perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del finanziamento. |
| Art. 8 Riparto delle risorse FRI tra le finalita' del Fondo
1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalita' del fondo e' attribuita alla finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite tra le finalita' di cui alle lettere b) e c) del precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alla finalita' di cui alla lettera b). 2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2015
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1002 |
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