Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2015
Attribuzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare l'art. 23, comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede, tra l'altro, che per ciascuna delle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto l'art. 27 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa, che prevede l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico, mediante appositi accordi di programma, di Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito PRRI);
Visto, in particolare, il comma 6 del predetto art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito Invitalia), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale, in attuazione del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei PRRI;
Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che prevedono, rispettivamente, che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di riconoscimento della crisi industriale complessa e' altresi' affidato a Invitalia l'incarico di elaborare la proposta di PRRI e che la parte di attivita' del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre, con apposita convenzione quadro, e' disciplinata la remunerazione della diversa attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale;
Considerata la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile accertata, alla data del 30 aprile 2014, con decreto direttoriale n. 3305 del 29 luglio 2014, in euro 1.163.244.932,03, dei quali, alla stessa data, disponibili per nuovi impegni euro 642.739.471,66, oltre euro 70.000.000,00 di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un totale quindi di euro 712.739.471,66;
Considerato che, in ragione delle ulteriori risorse affluite al Fondo, la dotazione finanziaria alla data del 31 dicembre 2014 puo' essere quantificata in euro 1.380.917.672,34, dei quali euro 400.918.994,75 disponibili per nuovi impegni;
Considerato che nel bilancio 2015 e' stato iscritto l'incremento del Fondo per l'anno 2015 recato dall'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), pari allo stato attuale a euro 40.000.000,00;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, in corso di registrazione, con il quale sono state destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 a un intervento per il sostegno di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, tramite la concessione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia di un finanziamento finalizzato all'istituzione di un fondo comune d'investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali;
Considerato, pertanto, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili per nuovi interventi ammontano alla data del presente decreto, senza tener conto dei rientri dei finanziamenti gia' concessi, ad almeno euro 390.918.994,75;
Considerato che nella dotazione finanziaria del Fondo sono ricompresi, alla data del presente decreto, euro 73.022.417,67, gia' versati o in corso di riassegnazione in bilancio per il successivo versamento, affluiti al Fondo ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto destinati al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;
Considerato che sono in corso di perfezionamento accordi di programma per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali;
Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del 2012, le predette somme attinenti agli interventi di cui alla citata legge n. 181 del 1989;
Ritenuto, altresi', di dover dare attuazione al sopra menzionato comma 6 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Una quota pari a euro 73.022.417,67 delle risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per essere destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.
2. Gli oneri derivanti dalla convenzione quadro di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 citato nelle premesse sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1 utilizzate per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel limite massimo previsto dal comma 6 del medesimo art. 27.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1390
 
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