Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 29 aprile 2015, n. 64
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
 

Trattato tra Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di reciproca Assistenza Giudiziaria Penale

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate «le Parti»,
Al fine di rendere piu' efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Campo di Applicazione

1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la piu' ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali;
(b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
(c) l'assunzione e la trasmissione di perizie;
(d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova;
(e) la ricerca e l'identificazione di persone;
(f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;
(g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali;
(h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni;
(i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato;
(j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari;
(k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e
(l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'estradizione di persone;
(b) all'esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciati nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato;
(c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; e
(d) al trasferimento dei procedimenti penali.
4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.

 
TREATY
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.
 
Art. 2.
Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza e comunicano direttamente tra loro nelle questioni relative all'assistenza richieste.
2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana ed il Ministero della Giustizia della Repubblica Popolare Cinese.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' centrale designata tramite il canale diplomatico.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 31.718, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. La Parte richiesta puo' rifiutarsi di concedere l'assistenza:
(a) se la domanda si riferisce a una condotta che non costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta;
(b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda si riferisca ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di terrorismo o dei reati che non si considerino come illeciti politici in base alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi gli Stati siano Parti;
(c) se la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente;
(d) se Sussistono fondati motivi per la Parte richiesta di ritenere che la domanda sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(e) se la Parte richiesta ha gia' promosso o concluso un procedimento penale o se ha gia' pronunciato una sentenza definitiva a carico della stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato menzionato nella domanda;
(f) se la Parte richiesta ritiene che l'accoglimento della domanda possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali delle Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. La Parte richiesta puo' rinviare la concessione dell'assistenza se l'esecuzione di una domanda interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se la Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuta a rispettarle.
4. Qualora la Parte richiesta rifiuti o rinvii l'assistenza, dovra' informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 aprile 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
Art. 4.
Forma e Contenuto delle Richieste

1. La richiesta deve essere formulata per iscritto e recare la firma o il timbro dell'autorita' richiedente in conformita' alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
(a) il nome dell'autorita' competente che conduce il procedimento penale a cui si riferisce la richiesta;
(b) una indicazione della natura del reato cui si riferisce la richiesta, una esposizione dei fatti e l'indicazione delle norme che prevedono il reato;
(c) una descrizione delle attivita' richieste.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue:
(a) informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona di cui e' richiesta la testimonianza;
(b) informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento;
(c) informazioni sull'identita' e sul luogo in cui la persona da rintracciare o da identificare puo' trovarsi;
(d) una descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
(e) una descrizione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta indicandone le ragioni;
(f) una descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da ricercare ai fini delle indagini, congelamento e sequestro;
(g) una descrizione delle esigenze di riservatezza e le ragioni che la motivano;
(h) informazioni sulle indennita' e sulle spese cui ha diritto colui che viene invitato a presentarsi presso la Parte richiedente in qualita' di testimone o perito; e
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte richiesta ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
5. Le richieste e la documentazione giustificativa presentate ai sensi del presente articolo devono essere accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.

 
Art. 5.
Esecuzione delle Richieste

1. La Parte richiesta si impegna a dare immediatamente esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale.
2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte richiesta ha facolta' di eseguire la domanda di assistenza secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente.
3. Le Parti possono raggiungere un accordo per utilizzare collegamenti in videoconferenza allo scopo di assumere testimonianze o dichiarazioni in particolari situazioni, nei limiti in cui cio' sia possibile e non contrasti con la legislazione, di entrambe le Parti.
4. La Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della domanda. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, indicandone i motivi.

 
Art. 6.
Riservatezza e Principio di specialita'

1. La Parte richiesta attribuisce carattere di' riservatezza alla domanda, inclusi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto in esecuzione della stessa, se cosi' domandato dalla Parte richiedente. Qualora la richiesta non possa essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente, la quale decidera' se la richiesta debba avere egualmente esecuzione.
2. La Parte richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte richiesta, se cosi' richiesto da quest'ultima, oppure utilizza dette informazioni o prove unicamente secondo le modalita' e alle condizioni specificate dalla Parte richiesta.
3. La Parte richiedente si impegna a non utilizzare alcuna delle informazioni o delle prove ottenute ai sensi del presente Trattato per fini diversi da quelli indicati nella domanda, senza previa autorizzazione della Parte richiesta.

 
Art. 7.
Notifica di Documenti

1. La Parte richiesta, in conformita' della sua legislazione nazionale e su domanda, provvede alla notifica dei documenti trasmessi dalla Parte richiedente.
2. La parte richiesta, dopo avere effettuato la notifica, fa pervenire alla Parte richiedente un attestato di avvenuta notifica, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalita' della notifica e recante la firma o il timbro dell'autorita' notificante. Qualora la notifica non possa essere effettuata, la Parte richiedente ne sara' informata e le saranno comunicati i motivi.

 
Art. 8.
Assunzione Probatoria

1. La Parte richiesta, in conformita' alla sua legislazione nazionale, procede all'assunzione delle prove richieste e alla loro trasmissione alla Parte richiedente.
2. Nei casi in cui la domanda di assistenza riguardi la trasmissione di documenti o atti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie o fotocopie certificate conformi. Tuttavia, laddove la Parte richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte richiesta si impegna a soddisfare tale esigenza nei limiti del possibile.
3. Laddove cio' non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, i documenti e l'altro materiale da trasmettere alla Parte richiedente in conformita' del presente articolo devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dalla Parte richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi della legislazione della Parte richiedente.
4. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.
5. Laddove cio' non contrasti con la legislazione della Parte richiesta, quest'ultima puo' autorizzare le persone specificate nella domanda ad essere presenti all'esecuzione della richiesta. Le persone cosi' autorizzate possono, tramite le Autorita' competenti della Parte richiesta, rivolgere domande in relazione alle attivita' di assistenza giudiziaria. A tal fine, la Parte richiesta si impegna ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

 
Art. 9.
Rifiuto di rendere testimonianza

1. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare qualora la legislazione della Parte richiesta consenta a questa persona di non rendere testimonianza in circostanze analoghe.
2. La persona chiamata a rendere testimonianza ai sensi del presente Trattato ha la facolta' di rifiutarsi di testimoniare anche in tutti i casi in cui la legislazione della Parte richiedente lo consenta quando la Parte stessa ne abbia fatto espressa menzione nella domanda.

 
Art. 10.
Comparizione di testimoni e periti nel territorio
della Parte Richiedente

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, invita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte richiedente in qualita' di testimone o perito. Quest'ultima indica la misura in cui sono concesse alla persona citata indennita' e rimborsi spese. La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente della disponibilita' di tale persona.
2. La Parte richiedente trasmette alla Parte richiesta la richiesta di notifica dell'invito a comparire dinanzi ad un'autorita' del territorio della Parte richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte richiesta abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.

 
Art. 11.
Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. La Parte richiesta ha facolta', su domanda della Parte richiedente, di trasferire temporaneamente una persona detenuta nel proprio territorio nella Parte richiedente al fine di comparire dinanzi ad un'autorita' competente per rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. La Parte richiedente trattiene la persona trasferita in stato di detenzione.
3. La Parte richiedente riconsegna immediatamente alla Parte richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, alla persona trasferita sara' riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte richiesta, il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte richiedente.

 
Art. 12.
Garanzie per testimoni e periti

1. Il testimone o il perito che si trova nel territorio della Parte richiedente non sara' indagato, perseguito, arrestato o sottoposto ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte richiedente in relazione a fatti od omissioni precedenti alla sua entrata in quel territorio, cosi' come non sara' costretto a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, se non previo consenso della Parte richiesta e della persona.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata non ha lasciato il territorio della Parte richiedente entro quindici giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria oppure se, avendolo lasciato, volontariamente vi fa ritorno. Tuttavia, tale termine temporale non comprende il periodo durante il quale la persona non riesce a lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni estranee alla sua volonta'.
3. La persona che si rifiuta di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli articoli 10 o 11 non sara' passibile, per il suo rifiuto, di sanzioni o altre misure coercitive privative della liberta' personale.

 
Art. 13.
Attivita' di indagine, perquisizione, congelamento
e sequestro di beni

1. La Parte richiesta, nella misura consentita e in conformita' della sua legislazione nazionale, da' esecuzione alle richieste di indagine sui beni, di perquisizione, congelamento e sequestro delle cose pertinenti al reato.
2. La Parte richiesta fornisce alla Parte richiedente le informazioni relative all'esecuzione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e la possibilita' di riconsegna di detti beni al legittimo proprietario, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, puo' mettere a disposizione di quest'ultima le cose oggetto di sequestro in conformita' della propria legislazione nazionale. Se la consegna di dette cose e' sottoposta a condizione dalla Parte richiesta la Parte richiedente deve rispettare detta condizione.

 
Art. 14.
Accertamenti bancari

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica indagata o imputata e' titolare di uno o piu' conti bancari presso le banche ubicate nel suo territorio. La Parte richiesta comunica senza indugio alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
2. L'assistenza non puo' essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

 
Art. 15.
Sequestro dei proventi e delle cose pertinenti al reato. Confisca.

1. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richiesti per provare se nel suo territorio siano presenti proventi di
reati o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi o cose pertinenti al reato.
2. Una volta rintracciati i presunti proventi o cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi e le cose pertinenti al reato.
3. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta, nel rispetto delle condizioni concordate tra le Parti, trasferisce alla Parte richiedente, in tutto o in parte, i proventi e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni.
4. Nell'applicare il presente articolo saranno comunque rispettati i diritti della Parte richiesta e dei terzi su tali proventi e cose pertinenti al reato.

 
Art. 16.
Scambio di informazioni sui procedimenti penali

La Parte richiesta trasmette alla Parte richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte richiedente.

 
Art. 17.
Scambio di informazioni sulla legislazione

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o che erano in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

 
Art. 18.
Esclusione della legalizzazione

La trasmissione dei documenti ai sensi del presente Trattato non richiede alcuna forma di legalizzazione.

 
Art. 19.
Spese

1. La Parte richiesta sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria. Tuttavia sono a carico della Parte richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiesta per le persone di cui all'articolo 8 paragrafo 5;
(b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte richiedente per le persone di cui all'articolo 10;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 11;
(d) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(e) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato;
(f) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Se risulta chiaro che l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione dei costi.

 
Art. 20.
Altre basi per la cooperazione

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di concedersi reciproca assistenza conformemente ad altri accordi internazionali applicabili o alla legislazione nazionale.

 
Art. 21.
Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' centrali.
Qualora esse non raggiungano un accordo, sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.

 
Art. 22.
Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
4. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche qualora gli atti o le Missioni siano stati commessi prima dell'entrata in vigore del presente Trattato.
In fede di cio', i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Fatto a Roma il giorno 7 del mese ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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