Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2015
Modalita' di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'art. 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1097/2014, del 17 ottobre 2014;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
Considerato che la normativa unionale impone ai primi acquirenti di dichiarare ogni mese il quantitativo di latte vaccino crudo che e' stato loro consegnato, a partire dal 1° aprile 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 marzo 2015.

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione degli obblighi di cui all'art. 151, del regolamento UE n. 1308/2013, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
 
Allegato

ELENCO ONERI INFORMATIVI AI SENSI
DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere:
domanda di riconoscimento degli acquirenti di latte di vacca
Riferimento normativo interno: art. 3, comma 3.
comunicazione mensile del latte raccolto da parte degli acquirenti
Riferimento normativo interno: art. 6, comma 2.
comunicazione annuale dei quantitativi di latte importati direttamente da altri Paesi
Riferimento normativo interno: art. 6, comma 5.
comunicazione annuale dei quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente
Riferimento normativo interno: art. 6, comma 6.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Non vi sono cambiamenti sul piano operativo in quanto i riconoscimenti e le comunicazioni prescritte dal decreto sono gia' operative in virtu' del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e del decreto 31 luglio 2003, del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
A partire dal 1° aprile 2015, con la cessazione del regime delle quote latte, decadono gli obblighi di contabilizzazione e comunicazione delle quantita' di latte commercializzato, finalizzati all'applicazione di un prelievo sui quantitativi prodotti in eccesso.
Per il latte prodotto successivamente 31 marzo 2015 le comunicazioni sul latte consegnato sono obbligatorie nel quadro dell'applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modalita' di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Le comunicazioni relative alle vendite dirette e alle importazioni di latte sono necessarie per completezza statistica e per migliorare l'affidabilita' dei controlli.
 
Art. 2
Definizione di primo acquirente

1. Per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per:
a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b) per cederlo ad una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
 
Art. 3
Riconoscimento degli acquirenti

1. I primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili.
2. Il riconoscimento e' concesso a condizione che il primo acquirente:
a) comprovi la sua qualita' di commerciante;
b) disponga di locali in cui l'autorita' competente possa consultare la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
c) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderiscae ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
d) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
e) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la contabilita' per l'esecuzione dei controlli;
f) si impegni a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.
3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente e' tenuto a presentare, alla competente regione, apposita domanda.
4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validita'.
5. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza presentata dal primo acquirente, il riconoscimento resta valido, previa verifica da parte della Regione competente del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.
6. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.
7. Qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 6.
 
Art. 4
Sistema Informativo Agricolo Nazionale

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico.
2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti i primi acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati.
3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.
4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono effettuare le comunicazioni in qualita' di acquirenti si avvalgono devono avvalersi del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.
5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.
6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.
7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute sulla base della vigente normativa.
8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e aggiornano l'elenco dei soci.
 
Art. 5
Classificazione delle aziende

1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unita' tecnico-economica attraverso il Comune di ubicazione; le unita' produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente.
2. Il centro aziendale e' identificato attraverso la particella catastale su cui e' ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificita' del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso e' ancora vigente.
3. I produttori di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
 
Art. 6
Adempimenti degli acquirenti

1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). I produttori devono consegnare il latte di vacca da loro prodotto, solo a primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.
2. I primi acquirenti riconosciuti aggiornano il registro telematico SIAN indicando almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore, con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa.
3. A partire dal mese di maggio 2015, entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte, nel mese di calendario precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa. Le registrazioni sono certificate dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate dall'Agea.
4. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi.
5. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza.
6. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento UE n. 1308/2013, i produttori di latte che effettuano vendite dirette registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa.
7. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica alla Commissione europea il quantitativo nazionale di latte di vacca crudo consegnatoi nel mese precedente ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito all'art. 1-bis del regolamento UE n. 479/2010.
8. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1, contenente le informazioni dagli stessi dichiarate; al primo aprile 2015 everra' reso disponibile per ogni primo acquirente il registro conferenti di cui al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, aggiornato al 31 marzo 2015.
9. I dati comunicati ai sensi del comma 6 sono resi noti da Agea.
10. Agea comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionale e dell'Unione Europea e alle regioni i dati di cui ai commi 5, 6 e 7.
 
Art. 7
Tenore di materia grassa

1. Ai fini della determinazione del tenore di grasso l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata una sola analisi al mese.
2. I certificati delle analisi effettuate sonodevono essere conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, per almeno 3 anni.
 
Art. 8
Controlli

1. Le regioni, per ogni campagna di commercializzazione, che va dal primo luglio al 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi dell'art. 6, lettera c), del regolamento UE n. 1308/2013, effettuano controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette, in relazione ai quantitativi di latte acquistato direttamente dai produttori e ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari venduti direttamente. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.
2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle comunicazioni previste dal presente regolamento, conformemente a quanto disposto all'art. 1-bis, paragrafo 2 del regolamento UE n. 479/2010, del 1° giugno 2010 della Commissione, l'Agea, sulla base di criteri e modalita' concordati con le Regioni, individua per ogni campagna i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli stessi.
3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto, le regioni si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo".
4. I controlli riguardano almeno il 10 % del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito alla campagna chiusa da controllare. Le verifiche sonosaranno svolte contestualmente sulla campagna di commercializzazione conclusa e sulle dichiarazioni mensili di quella in corso.
5. Per il periodo 1° aprile 2015 - 30 giugno 2016, il campione di controllo, pari al 10% del latte raccolto dai primi acquirenti nella campagna 2014/2015, e' individuato all'interno del campione gia' estratto per le verifiche sulla campagna 2014/2015 ai sensi del regolamento CE n. 595/2004.
6. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne registrata nella banca dati del SIAN.
7. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto.
 
Art. 9
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1479
 
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