Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 aprile 2015
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione, di cui al decreto 4 dicembre 2014.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti "al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione;
Visti, in particolare, gli articoli 8 e 12 del predetto decreto 4 dicembre 2014, che prevedono che con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese vengono individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle societa' cooperative alle societa' finanziarie e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonche' fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal decreto stesso;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 dicembre 2014, n. 5760 con il quale sono state impegnate a favore della contabilita' speciale n. 1201 denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile" risorse finanziarie pari a euro 8.789.229,00, a valere sul capitolo di bilancio 7342, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 dicembre 2014, n. 5774 con il quale sono state impegnate a favore della contabilita' speciale n. 1201, denominata "L. 46/82 Fondo per la crescita sostenibile", risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83, a valere sul capitolo di bilancio 2301, per l'attuazione dell'intervento di cui al predetto decreto 4 dicembre 2014;
Considerato che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di societa' cooperative che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cosiddette centrali cooperative;
Considerato, altresi', che le predette risorse finanziarie pari a euro 1.000.583,83 possono essere utilizzate esclusivamente a favore di societa' cooperative che non abbiano sede legale nelle regioni a statuto speciale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1
Rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico
e le societa' finanziarie

1. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) e le societa' finanziarie partecipate (nel seguito Societa' finanziarie) dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti allo svolgimento delle attivita' di gestione del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 di cui alle premesse (nel seguito decreto), sono regolamentati da una apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresi', determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli oneri per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle iniziative presentate per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima pari al 2 per cento delle risorse stesse.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Presentazione delle richieste di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto le societa' cooperative proponenti, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono tenute a presentare, secondo le modalita' e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al comma 1 devono essere presentate alle Societa' finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai seguenti indirizzi:
a) CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it;
b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it.
3. Al fine della presentazione della domanda per la nascita di societa' cooperative, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto, si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente societa' cooperative costituite da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda.
4. Le societa' cooperative proponenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate in premessa, nel rispetto delle condizioni di destinazione ivi previste e tenendo conto della riserva prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto in favore delle societa' cooperative che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'eventuale incremento della predetta dotazione finanziaria e' comunicato nel sito internet del Ministero.
5. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, e' disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.
 
Art. 3
Valutazione delle richieste e trasferimento
delle risorse finanziarie

1. La richiesta di finanziamento e' valutata dalla Societa' finanziaria sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 3, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, fatta salva la possibilita' di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle societa' cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta.
2. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attivita' di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la Societa' finanziaria presenta al Ministero una relazione contenente le risultanze dell'attivita' istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Societa' finanziarie di cui all'art. 1, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensita' o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo dell'agevolazione, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in allegato n. 3.
3. Il Ministero, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, accerta che le risorse finanziarie richieste trovano adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4, e, previa verifica della regolarita' contributiva della societa' cooperativa beneficiaria, ne da' comunicazione alla Societa' finanziaria.
4. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne da' comunicazione alla Societa' finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilita' parziale dell'iniziativa. In ogni caso, le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, inviate dalle Societa' finanziarie al Ministero nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 5, si considerano decadute.
5. Per le richieste di finanziamento la cui attivita' di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la Societa' finanziaria provvede a comunicare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, alla societa' cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.
 
Art. 4
Stipula del contratto di finanziamento
ed erogazione delle agevolazioni

1. Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie alla concessione del finanziamento agevolato, la Societa' finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, alla stipula del relativo contratto di finanziamento. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilita' del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della Societa' finanziaria. Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato in allegato n. 4, deve contenere l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, del tasso agevolato, della durata del piano di investimento, del numero di rate previste dal piano di ammortamento nonche' dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, definito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, una maggiorazione pari a 100 punti base.
2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato e' concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso e' erogato per stati di avanzamento a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima che puo' essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento di cui al comma 1.
3. Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni, la Societa' finanziaria, verificata l'ammissibilita' della richiesta presentata dalla societa' cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarita' contributiva dalla societa' cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente di cui all'art. 5, comma 1.
4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA Credit Transfer, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito.
5. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al comma 1. Successivamente alla conclusione del programma la Societa' finanziaria trasmette al Ministero una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le Societa' finanziarie di cui all'art. 1.
6. Le somme rivenienti dal pagamento da parte delle societa' cooperative delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere versate, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Societa' finanziarie secondo le modalita' indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
 
Art. 5
Conto corrente dedicato alla gestione
delle risorse finanziarie

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, le Societa' finanziarie devono aprire un apposito conto corrente dedicato alla gestione dell'intervento agevolativo comunicandone le relative coordinate bancarie al Ministero. Il conto corrente deve essere aperto presso una banca individuata attraverso una apposita procedura comparativa volta a selezionare la migliore offerta con particolare riguardo ai costi di gestione del conto corrente e al tasso di interesse applicato sulle somme depositate.
2. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 1, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, entro il 30 gennaio di ogni anno, dalle Societa' finanziarie secondo le modalita' indicate con apposita comunicazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.
 
Art. 6
Indicatori di impatto e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013 citato nelle premesse, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata in allegato n. 5.
2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, le societa' cooperative beneficiarie sono tenute a trasmettere alle Societa' finanziarie una relazione annuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Il presente decreto, in considerazione di quanto disposto all'art. 1, comma 2, e' inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 16 aprile 2015

Il direttore generale: Sappino

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1431
 
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