Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2015 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2015, n. 66 |
Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito; Visto il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 4, contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti: «r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale;». 2. L'articolo 4-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: «Art. 4-bis (Individuazione dell'autorita' competente e delle autorita' competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito). 1. La Consob e' l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento. 2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorita' settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorita' collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.». 3. Nella Parte II, Titolo III, Capo I-bis, Sezione III, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 35-undecies, e' aggiunto il seguente: «Art. 35-duodecies (Valutazione del merito di credito). 1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito. 2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' delle attivita' degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.». 4. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.». 5. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1-quinquies e' sostituito dal seguente: « 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2013/14/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 145. La direttiva 2003/41 e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 settembre 2003, n. L 235. Entrata in vigore il 23 settembre 2003. La direttiva 2009/65/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302. La direttiva 2011/61/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2011, n. L 174. Il regolamento UE 462/2013 e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 maggio 2013, n. L 146. Il testo dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 2014 n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cosi recita: "Art. 4. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito). 1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e direttiva 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all' articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 ; b) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilita' finanziaria; c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O.: "Art. 8. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere." "Art. 21. (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente; b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati; c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo; d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative; e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento; f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu' servizi di investimento; g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse; h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere conto della esperienza professionale degli investitori; i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto della professionalita' dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione coatta amministrativa; m) prevedere il potere delle autorita' competenti di disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi; n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorita' competenti; o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi; p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste; q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative; r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento. 2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse. 3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.". Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.
Note all'art. 1: Si riporta il testo degli articoli 1, 190 e 193 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto: "Art. 1. (Definizioni). 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli investitori che non sono investitori professionali; n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; (43) q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF; q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine;»; ) t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni." "Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, nonche' dei depositari, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 65; 79-bis; 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies. 1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento. 2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse; b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse; d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3. d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso; d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti: a) dei gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) dei gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative. 2-ter. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila: a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative. 3. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." "Art. 193. (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale). 1. Nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB. 1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista. 1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate. 1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila: a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito; b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a); c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento. 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila. 3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica: a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; b). 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e' stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza dall'incarico.". |
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 144 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 144. (Altre sanzioni amministrative). 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1. 2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie. 3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e 128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8; c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies. 6. 7. 8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.". |
| Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalita' organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entita' o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n . 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n. 289, S.O., come modificato dal presente decreto, recita: "Art. 6. (Regime delle prestazioni e modelli gestionali). 1. I fondi pensione di cui all' articolo 3 , comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all' articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , ovvero con soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con societa' di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all' articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu' imprese assicurative di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all' articolo 7-bis . I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti. 4. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l' articolo 7 . 5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE , alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento. 5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti. 5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano. 5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalita' organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entita' o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dell'attivita' dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all' articolo 7 , i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell' articolo 5 , comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. 7. Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione; c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all' articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni. 11. 12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie in favore di terzi, ne' investire le disponibilita' di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite societa' fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilita' in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali. 14. Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.". |
| Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 maggio 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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