Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 aprile 2015
Modalita' di presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, sulla «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli Enti Locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2013, adottato ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
Vista l'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 con cui si approva il Piano Operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati;
Visto l'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale «Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati», adottato con decreto prot. n. 11934 del 23 dicembre 2014 dal Ministero dell'interno, nella persona del Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
Vista la graduatoria dei progetti, presentati a seguito del citato avviso pubblico e ammessi al finanziamento, approvata e pubblicata in data 12 marzo 2015;
Ritenuta la necessita' di aumentare in maniera congrua i posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in conformita' al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per:
a) «minori stranieri non accompagnati» - MSNA: «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»;
b) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalita' previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;
d) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»;
e) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»;
f) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
g) «Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
h) «Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
i) «Direttore Centrale»: il Direttore della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
l) «Direzione Centrale»: la Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'interno;
m) «SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
n) «Servizio Centrale»: Servizio Centrale dello SPRAR;
o) «Enti Locali»: Enti Locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi, che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria, che presentano i progetti;
p) «legale rappresentante»: sia il soggetto legalmente preposto alla rappresentanza legale dell'Ente Locale (Capofila e/o Partner) (es. Sindaco) sia il Soggetto eventualmente delegato alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo (es. dirigente o funzionario delegato dal Sindaco);
q) «Soggetto proponente»: Ente Locale in forma singola o associata che presenta la domanda di contributo;
r) «Capofila»: in caso di Soggetto Proponente Associato, e' il soggetto che risponde per la realizzazione dell'intero progetto presentato;
s) «Partner»: e' l'Ente Locale diverso dal Soggetto proponente, coinvolto nella realizzazione del progetto;
t) «Ente Attuatore»: soggetto terzo individuato dall'Ente Locale per l'esecuzione di uno o piu' servizi del progetto.
 
Allegato A

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Art. 2

Soggetti proponenti e condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente decreto gli Enti Locali, come definiti dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, singolarmente ovvero in associazione formalmente costituita.
2. In caso di progetto presentato da un Soggetto Proponente Associato deve essere individuato un «Capofila» che risponde, come unico interlocutore dell'Amministrazione, per la realizzazione dell'intero progetto.
3. Gli Enti Locali proponenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto, dalle «Linee Guida» e dalla normativa vigente in materia, possono procedere all'affidamento ad un Soggetto terzo dell'esecuzione di uno o piu' servizi specifici del progetto.
4. Ciascun Soggetto proponente puo' individuare uno o piu' Enti Attuatori indicandoli all'interno dell'apposita sezione prevista al punto 8 dell'Allegato B - Modello di domanda di contributo.
 
Allegato B

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Art. 3

Oggetto del decreto

1. Gli Enti Locali proponenti, nella domanda di contributo, si impegnano, nel superiore interesse dei minori, ad attivare servizi finalizzati all'accoglienza in favore dei MSNA e, in particolare, sulla base delle «Linee Guida» (Allegato A), a garantire:
a) il rispetto dei diritti di cui e' portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;
b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio.
2. L'Ente Locale proponente, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilita' degli altri attori istituzionali del territorio a vario titolo coinvolti, dovra' prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, riportati nelle «Linee Guida»:
collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'eta' e del paese di provenienza del minore;
supporto di mediatori linguistico-culturali;
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad una eventuale presa in carico del minore;
apertura della tutela;
regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
insegnamento di base della lingua italiana;
inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione socio-lavorativa del minore;
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sara' formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo di accoglienza;
forme di raccordo con gli interventi realizzati nell'ambito dell'Avviso pubblico «Miglioramento della capacita' del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati» finanziato a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 - Assistenza emergenziale.
3. Le proposte progettuali finanziate dovranno altresi' prevedere modalita' di confronto e di collaborazione con prefetture, questure, forze dell'ordine, tribunali per i minorenni, giudici tutelari, ASL, agenzie educative, nonche' con comunita' di accoglienza, famiglie affidatarie, comunita' straniere, centri di formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto.
 
Allegato B1

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Art. 4

Capacita' ricettiva, durata degli interventi e contributi

1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento, stabilisce la capacita' ricettiva dello SPRAR in un numero non inferiore a 1000 posti di accoglienza relativi ai MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale.
2. Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione, fino al 31 dicembre 2016, degli interventi di cui all'art. 3, comma 2.
3. Il contributo per l'accoglienza e' previsto per un importo massimo pari a euro 45 pro/die pro/capite, incrementato di un massimo del 20 per cento per le spese per l'integrazione e spese generali, cosi' come previsto dal piano finanziario preventivo.
4. L'Ente Locale contribuisce, a titolo di cofinanziamento, in misura non inferiore al 20 per cento del costo complessivo della singola proposta progettuale cosi' come indicato nel piano finanziario di cui all'allegato «C».
 
Allegato B2

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Art. 5

Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli Enti Locali, che, nel superiore interesse dei minori, si impegnano a garantire i servizi indicati nelle «Linee Guida».
2. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli Enti Locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'Ente Locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «B», «B1», «B2», «C» e «C1» allegati al presente decreto, di cui all'art. 17.
3. Gli Enti Locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:
a) copia del documento di identita', in corso di validita', del legale rappresentante dell'Ente Locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;
b) lettere di adesione di Enti Locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;
c) dichiarazione di impegno dell'Ente Locale di avvalersi di uno o piu' Enti Attuatori con pluriennale, consecutiva esperienza nella presa in carico di MSNA anche richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attivita' e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'Ente Locale intenda avvalersi di Ente Attuatore);
d) autorizzazione e/o accreditamento della struttura di accoglienza per i minori come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001.
4. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni Ente Locale anche se presentata in forma associata.
5. Le domande, in duplice copia, devono essere consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Piazza del Viminale s.n.c. - 00184 Roma, entro le ore 16,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato C

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Art. 6

Cause di inammissibilita' e di esclusione

1. Sono inammissibili le domande:
a) presentate da soggetti in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati cosi' come individuati al precedente art. 2;
b) pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 5 ultimo comma;
c) non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema di cui all'allegato «C»;
d) redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante;
e) prive, in caso di delega, di un valido atto di delega sottoscritto dal Soggetto delegante e dal Soggetto delegato o recanti atti di delega validi, ma non accompagnati dalla copia di un documento di identita' valido del Soggetto delegante e del Soggetto delegato;
f) che prevedano una durata diversa da quella indicata all'art. 4, comma 2;
g) presentate secondo modalita' difformi da quanto indicato all'art. 5 del presente decreto;
h) prive del/dei documento/i di identita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera A.
2. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo Ente Locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal precedente art. 5.
3. Sono escluse le domande:
a) che non prevedono gli interventi indicati all'art. 3, comma 2 del presente decreto e nelle «Linee Guida»;
b) prive di uno o piu' documenti o delle dichiarazioni richiesti dall'art. 5, comma 3, lettere b), c) e d);
c) prive in generale, delle informazioni e/o dei documenti richiesti obbligatoriamente dal presente decreto;
d) prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale;
e) per le quali la Commissione ai sensi del successivo comma 4, abbia richiesto una integrazione documentale e l'Ente Locale non vi abbia provveduto nei termini fissati.
4. In presenza di vizi documentali non sostanziali, l'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere all'Ente Locale chiarimento e/o integrazioni.
5. In tali ipotesi l'Amministrazione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'Ente Locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazione richieste. In caso di mancata risposta, da parte del proponente, entro il termine perentorio concesso, la domanda si considerera' esclusa.
 
Allegato C1

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Art. 7

Capacita' ricettiva dei singoli servizi di accoglienza

1. Gli Enti Locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi indicati nella proposta progettuale.
2. All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione Centrale tramite il Servizio Centrale, anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 140/2005 relativamente ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
3. La capacita' ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza non deve essere inferiore a 6 posti ne' superiore a 70:
a) fino ad un massimo di dieci posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
b) fino ad un massimo di venti posti per i servizi di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) fino ad un massimo di trenta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 15.001 e 50.000 abitanti;
d) fino ad un massimo di quaranta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 50.001 e 200.000 abitanti;
e) fino ad un massimo di cinquanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 500.000 abitanti;
f) fino ad un massimo di settanta posti di accoglienza per gli Enti Locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 500.001 abitanti.
4. Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da Enti Locali in forma associata, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni nel cui territorio sorgono le strutture di accoglienza.
5. Le strutture adibite all'accoglienza dei minori dovranno essere autorizzate/accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore.
 
Allegato D

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Art. 8

Capacita' ricettiva dei singoli servizi
di accoglienza aggiuntivi

1. L'Ente Locale che presenta domanda di contributo ha facolta' di garantire, nel corso del periodo di vigenza del presente decreto e su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi pari ad un minimo del 20 per cento a un massimo del 50 per cento del numero di posti effettivamente finanziati.
2. Nel caso in cui l'Ente Locale nella presentazione della domanda di contributo si impegni ad attivare i posti aggiuntivi ai sensi del comma 1, tale attivazione ha carattere obbligatorio.
3. Per i posti aggiuntivi non e' richiesto alcun cofinanziamento all'Ente Locale. Non e' necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo, le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformita' delle stesse a quanto previsto dalle «Linee Guida» e dalle normative vigenti.
4. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli Enti Locali sono tenuti ad attivarli entro i successivi 15 giorni lavorativi.
5. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un contributo pro die/pro capite pari ad euro 45.
 
Art. 9

Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi:
a) per l'acquisto di immobili o relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi;
b) di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza.
 
Art. 10

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 5, con provvedimento del Capo Dipartimento, e' istituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore Centrale, che la presiede, o da un suo delegato, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Direzione Centrale e da un dirigente di II fascia, dal responsabile della Struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati(ACNUR) ed un rappresentante delle Regioni. La segreteria della Commissione e' assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione Centrale.
2. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio Centrale.
3. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.
4. La Commissione di valutazione e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
5. Al fine di garantire la piu' ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, l'Amministrazione puo' chiedere all'Ente Locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando. In tal caso, l'Ente Locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.
6. All'esito dell'esame delle domande, la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 11, forma ed approva la graduatoria degli Enti Locali ammessi al contributo.
7. La graduatoria finale degli Enti Locali ammessi al contributo verra' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. Dell'assegnazione del contributo e' data altresi' comunicazione all'Ente Locale ammesso al finanziamento, nonche' alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
9. L'Amministrazione si riserva la facolta' di scorrere la graduatoria approvata in caso di sopravvenute necessita' e/o di economie raggiunte, nonche' in caso di ulteriori disponibilita' finanziarie.
 
Art. 11

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:
a) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, per un progetto destinato all'accoglienza di adulti e/o persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica o prolungata;
b) punti 2 nel caso in cui l'Ente Locale sia finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016, prevedendo servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;
c) punti 0,5 nel caso in cui l'Ente Locale abbia partecipato, in qualita' di partner, alla realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo nel triennio in corso 2014-2016;
d) punti da 1 a 3 nel caso in cui l'Ente Locale titolare di un progetto SPRAR ha messo a disposizione posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati in seguito alla richiesta formulata dal Ministero dell'interno con circolare del 23 luglio 2014;
e) punti 1,5 nel caso in cui l'Ente Locale non sia mai stato finanziato dal Fondo;
f) punti 1 nel caso in cui l'Ente Locale proponente offra il numero di posti massimo previsti dall'art. 7, comma 3 del presente decreto;
g) punti da 0,20 a 0,40 se l'Ente Locale mette a disposizione posti per l'accoglienza di minori di genere femminile (massimo del 30 per cento del numero di posti complessivi del progetto);
h) punti da 1 a 3 se l'Ente Locale mette a disposizione della rete nazionale una percentuale maggiore di posti rispetto al minimo previsto dall'art. 7, comma 1 del presente decreto;
i) punti da 0,50 a 2 se l'Ente Locale mette a disposizione posti aggiuntivi su richiesta del Ministero dell'interno (minimo 20 per cento - massimo 50 per cento dei posti complessivi del progetto);
l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in piu' di cofinanziamento rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 del decreto-legge n. 416/1989 convertito nella legge n. 39/1990 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato «C1» fino ad un massimo 0,60;
m) punti da 0 a 5 per la qualita' della proposta progettuale presentata;
n) punti da 0 a 6 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle «Linee Guida».
2. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggior numero di posti riservati dall'Ente Locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parita' di punteggio, saranno prioritariamente ammessi gli Enti Locali ubicati nelle regioni dove insistono strutture di prima accoglienza per MSNA finanziate nell'ambito dell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 12

Decreto di ripartizione

1. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla Commissione di cui all'art. 10 che assegna all'Ente Locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'80 per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e sentita la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.
3. La graduatoria degli Enti Locali ammessi a contributo e' pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale.
4. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresi', comunicazione all'Ente Locale beneficiario, nonche' alla Prefettura - UTG territorialmente competente.
 
Art. 13

Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire, nella fase attuativa, variazioni nei loro elementi essenziali.
Costituiscono elementi essenziali:
a) il rapporto tra l'Ente Locale titolare del progetto e lo/gli Ente/i attuatore/i;
b) la/le struttura/e d'accoglienza indicata/e nella proposta progettuale.
2. In presenza di gravi motivi, l'Ente Locale ammesso al finanziamento puo' sottoporre, per le conseguenti determinazioni, proposta di variazioni dei suddetti elementi essenziali del progetto, corredata da idonea documentazione, alla Direzione Centrale che acquisisce il parere del Servizio Centrale.
3. Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 16.
4. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio Centrale nel mese di novembre di entrambi gli anni non puo' pregiudicare la qualita' dei servizi offerti ai minori e deve obbligatoriamente rispettare la percentuale del 20 per cento relativamente alla voce di spesa di cui alla lettera b) del suddetto piano finanziario (integrazione e spese generali).
 
Art. 14

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'Ente Locale e' presentato alla Direzione Centrale, tramite il Servizio Centrale, con le modalita' indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR».
2. Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda (allegato «C») o a quello rimodulato successivamente come previsto agli art. 10, comma 5 e 13, comma 4.
3. L'Ente Locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
4. L'Ente Locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e una finale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti.
5. La Direzione Centrale, avvalendosi del supporto del Servizio Centrale, dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli Enti Locali assegnatari del contributo, fermo restando quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, in materia di vigilanza e controllo.
 
Art. 15

Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente Locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione Centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita' indicate nella domanda di contributo.
2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione Centrale procede ad erogare agli Enti Locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualita' precedenti, il cui utilizzo e' stato autorizzato ai sensi del comma 1.
 
Art. 16

Revoca del contributo

1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti.
2. Tale punteggio subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella «D», a seguito dell'accertata inosservanza di uno o piu' obblighi previsti dal presente decreto e dalle «Linee Guida», a fronte del monitoraggio effettuato dal Servizio Centrale. Per ogni inosservanza accertata verra' inviato all'Ente Locale un avviso da parte della Direzione Centrale, per il tramite del Servizio Centrale, con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio. La decurtazione del punteggio attribuito puo' comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore Centrale in misura proporzionale all'entita' dell'inosservanza accertata.
3. La revoca parziale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo e' disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi. Qualora l'Ente Locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato dall'Ente Locale secondo le modalita' contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore Centrale.
 
Art. 17

Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
Allegato A - Linee Guida;
Allegato B - Modello di domanda del contributo;
Allegato B1 - Scheda strutture e relativa documentazione;
Allegato B2 - Dichiarazione sostitutiva;
Allegato C - Piano finanziario;
Allegato C1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;
Allegato D - Tabella per la revoca del contributo.
 
Art. 18

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'interno e del Servizio Centrale dello SPRAR.
Roma, 27 aprile 2015

Il Ministro: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 Ministero interno, foglio n. 1074
 
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