Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 aprile 2015 |
Modifiche al decreto 10 novembre 2014, concernente l'«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156», sede di Civita Castellana. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi"; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari"; Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156"; Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; Visto, in particolare, l'articolo 21 bis, con il quale, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la nota del 7 aprile 2015 con la quale il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana, nel formulare le proprie osservazioni in merito alla consistenza numerica dell'organico assegnato dall'ente locale, del tutto inadeguata a consentire la gestione autonoma dei carichi di lavoro afferenti al presidio giudiziario attesa la presenza di un'unica unita' di personale, ha evidenziato l'esistenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria; Vista la nota dell'8 aprile 2015, con la quale il Presidente del tribunale di Viterbo, nel condividere le osservazioni formulate dal giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Civita Castellana, ha ritenuto di segnalare la sopravvenuta decadenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di mantenimento; Vista la delibera n. 99 del 16 aprile 2015, con la quale la Giunta Comunale di Civita Castellana, acquisita agli atti e condivisi i contenuti della nota del giudice di pace coordinatore innanzi citata, ha comunicato l'oggettiva impossibilita' di assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana, procedendo alla contestuale revoca della delibera n. 103 del 19 aprile 2013, concernente la richiesta di mantenimento del presidio giudiziario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Ritenuto che la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e alla erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata; Considerato, pertanto, che la revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, comportando la mancanza del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determina la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia' citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. L'ufficio del giudice di pace di Civita Castellana, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Viterbo. |
| Art. 2
Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede. |
| Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2015
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1289 |
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