Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2015
Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella societa' di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito, dall'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, di seguito, l'articolo 15, e in particolare i commi 1, 3, 4, 6, 7, 8;
Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), secondo cui, tra l'altro, "la garanzia non assiste piu' dell'80 per cento del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere";
Vista la comunicazione della Commissione europea "Piano d'azione: diritto europeo delle societa' e governo societario", COM (2012) 740/2, che prevede tra gli obiettivi prioritari quello di favorire l'impegno degli azionisti, al fine di contribuire alla sostenibilita' a lungo termine delle societa' dell'UE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De Vincenti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015, n. 1138, di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato Prof. Claudio De Vincenti;
Considerata l'esigenza di consentire alle imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato di superare temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, riconducibili all'attuale fase congiunturale dei mercati;
Ritenuta l'opportunita' che la Societa' sia dotata di adeguate risorse in misura tale da consentire una diversificata ed efficiente ripartizione degli interventi di patrimonializzazione e ristrutturazione;
Ritenuto che la garanzia dello Stato costituisca elemento necessario per consentire l'investimento di risorse nella Societa' anche da parte di investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, che adottano politiche di investimento prudenziali di lungo termine, caratterizzate da bassi profili di rischio;
Ritenuto opportuno che, ferma restando l'autonomia statutaria prevista dalla disciplina del codice civile, la garanzia venga concessa a condizione che lo statuto della Societa' preveda tra l'altro: a) che almeno il trenta per cento del capitale sociale sia sottoscritto da investitori privati non garantiti; b) il concorso determinante della maggioranza dei componenti degli organi sociali competenti designati dagli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati dai suddetti organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e finanziamenti da effettuare, e nella nomina di soggetti cui sono attribuiti poteri gestionali di livello apicale; c) una disciplina volta ad una rigorosa gestione dei conflitti di interesse; d) che i soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operino in completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli investitori; e) che i membri degli organi siano in possesso di adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita';
Considerate le disponibilita' delle risorse destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste dall'articolo 15, comma 8;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Oggetto della garanzia

1. La garanzia ha ad oggetto, secondo le condizioni, i termini e i limiti del presente decreto, la partecipazione, rappresentata da azioni, nel capitale della Societa' promossa ai sensi dell'articolo 15 citato in premessa e avente finalita' e oggetto sociale corrispondenti a quanto stabilito dallo stesso articolo.
2. La garanzia, che puo' essere escussa esclusivamente nel caso di liquidazione, anche concorsuale, della Societa', copre l'80 per cento della differenza tra il capitale versato a qualsiasi titolo nella Societa', di seguito capitale versato, e quanto ricevuto in sede di liquidazione della stessa, anche concorsuale, con le modalita' di cui all'articolo 9.
3. La garanzia copre altresi' l'80 per cento del costo dell'investimento, cumulato senza capitalizzazione per tutta la durata dell'investimento, nella misura in cui tale costo non sia stato recuperato dall'investitore mediante la riscossione dei dividendi e altre somme distribuite dalla societa', esclusi i rimborsi del capitale versato, percepiti a valere sulla quota garantita. Per ciascun anno o frazione di anno il costo dell'investimento e' pari al prodotto fra il capitale versato e la media dei rendimenti del Buono Poliennale del Tesoro decennale benchmark, rilevati sul prezzo di chiusura del Mercato telematico dei titoli di Stato nei 20 giorni lavorativi precedenti il giorno di formalizzazione del decreto di concessione della garanzia di cui all'articolo 8, comma 4 (il "Rendimento BTP"), maggiorato o diminuito di un margine come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 (il "Margine").
 
Art. 2
Beneficiari della garanzia

1. La garanzia e' concessa ad investitori soggetti a forme di vigilanza da parte di Autorita' di settore ed autorizzati a operare in Italia, di cui al numero I.(1) dell'allegato 3 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato dalla CONSOB, con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni, nonche' agli altri soggetti indicati dalla legge, alle seguenti condizioni cumulative:
a) siano dotati di un patrimonio netto pari ad almeno euro 100 milioni, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, nel caso di organismi di investimento collettivo e fondi pensione, presentino attivita' gestite superiori a euro 500 milioni;
b) non si trovino in difficolta' finanziarie ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i competenti uffici, avvia le attivita' prodromiche all'individuazione dei soci garantiti, con procedure trasparenti secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 3
Condizioni per la concessione e per la validita' della garanzia

1. La garanzia e' concessa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sull'apposito Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15 e tenuto conto dei coefficienti prudenziali di accantonamento indicati al successivo articolo 8, comma 4, del presente decreto, a condizione che la Societa' sia stata costituita e che lo Statuto della stessa, ferma restando l'applicazione dell'autonomia statutaria prevista dalla disciplina di diritto civile:
a) sia conforme a quanto disposto dall'articolo 15, dando adeguata rilevanza al fatto che la Societa' esercita la propria attivita' secondo i principi di economicita' e convenienza propri degli investitori privati di mercato, sia nella fase di avvio che nella successiva operativita';
b) stabilisca che almeno il trenta per cento del capitale sociale sia sottoscritto da investitori privati non garantiti;
c) preveda il concorso determinante della maggioranza dei componenti degli organi sociali competenti designati dagli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati dai suddetti organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i finanziamenti da effettuare e nella nomina di soggetti cui sono attribuiti poteri gestionali di livello apicale;
d) preveda una disciplina volta ad una rigorosa gestione dei conflitti di interesse;
e) preveda che i soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operino in completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli investitori;
f) preveda che i membri degli organi siano in possesso di adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita';
g) preveda l'obbligo per la Societa' di comunicare trimestralmente ai soci i piani degli investimenti della Societa', le informazioni essenziali sugli investimenti deliberati e gli elementi comprovanti la sussistenza in capo alle imprese oggetto di investimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15;
h) non preveda cause di scioglimento della Societa' diverse da quelle di cui all'articolo 2484, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), del codice civile;
i) preveda una durata della Societa' che non superi il 31 dicembre 2025;
j) preveda l'obbligo di distribuire almeno i due terzi dell'utile realizzato in ciascun esercizio, fatti salvi gli obblighi di legge.
2. La concessione della garanzia e' subordinata, tra l'altro, all'assunzione da parte del singolo investitore che intende avvalersene di un impegno di sottoscrizione di capitale per un importo non inferiore a euro cento milioni.
3. L'efficacia delle garanzie concesse e' subordinata alla condizione che siano stati assunti impegni di sottoscrizione di capitale della Societa' per un importo complessivo almeno pari ad euro 580 milioni da parte di investitori che intendono beneficiare della garanzia dello Stato e per un importo almeno pari ad euro 250 milioni da parte di investitori che non intendono beneficiare della garanzia dello Stato.
 
Art. 4
Decadenza della garanzia

1. La garanzia decade qualora:
a) vengano modificate le previsioni dello statuto della Societa' in senso non conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 15 e dal comma 1, dell'articolo 3 del presente decreto;
b) sia deliberato lo scioglimento della Societa' ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 6), del codice civile;
c) il beneficiario sia inadempiente agli obblighi di pagamento di cui all'articolo 5.
 
Art. 5
Corrispettivo per la concessione della garanzia

1. La garanzia di cui al presente decreto e' concessa a titolo oneroso.
2. L'investitore versa al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) per ciascun anno, una quota fissa pari al Rendimento BTP, come definito all'articolo 1, maggiorato di uno spread come risultante a seguito di sollecitazione di offerte nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10 , calcolato sull'80 per cento del capitale versato; tale componente deve essere corrisposta al Ministero dell'economia e delle finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio di ciascun anno solare di validita' della garanzia, con riferimento al capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis;
b) per ciascun anno, una quota variabile, che deve essere versata al Ministero dell'economia e delle finanze entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre di ciascun anno solare di validita' della garanzia, calcolata nella misura del 60 per cento dei dividendi e altre somme distribuite dalla societa' (esclusi i rimborsi del capitale versato) percepiti a valere sulla quota della partecipazione garantita ed eccedenti un importo pari al prodotto tra:
1) l'80 per cento del capitale versato fino al 31 dicembre dell'anno precedente, pro rata temporis;
2) il rendimento BTP, rettificato per il margine, come definito all'articolo 1, comma 3, fermo restando che, laddove tale importo fosse superiore ai dividendi e altre somme riscosse nell'anno di riferimento, la differenza andra' a decurtare le quote variabili relative agli anni successivi;
c) una quota variabile esclusivamente in sede di liquidazione della Societa', nella misura del 60 per cento della eventuale differenza positiva tra il valore di liquidazione della quota della partecipazione garantita e l'80 per cento del capitale versato. Tale ulteriore quota variabile deve essere versata entro 60 giorni dal completamento della procedura di liquidazione.
3. I corrispettivi ricevuti sono versati nell'apposito Fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere al recupero dei corrispettivi non versati anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Le somme recuperate sono versate nell'apposito Fondo istituito ai sensi del comma 8 dell'articolo 15.
5. Ai fini della quantificazione del corrispettivo i soggetti garantiti assicurano adeguati e tempestivi flussi informativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 6
Durata della garanzia

1. Le garanzie hanno durata correlata alla partecipazione azionaria.
 
Art. 7
Trasferimento della partecipazione

1. Le partecipazioni in ordine alle quali e' stata concessa la garanzia possono essere trasferite soltanto a investitori che gia' detengono una partecipazione garantita ai sensi del presente decreto o che siano comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
2. Con il trasferimento della partecipazione e' trasferita la relativa garanzia.
3. Il trasferimento e' notificato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per il nulla osta, previa verifica dei requisiti.
 
Art. 8
Modalita' di richiesta e di concessione della garanzia

1. Le richieste di concessione della garanzia possono essere presentate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
2. Alla richiesta di concessione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) lo statuto della Societa';
b) documentazione comprovante gli impegni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 in capo al soggetto richiedente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della procedura di cui all'articolo 10, rilascia il decreto di concessione della garanzia entro un mese dalla richiesta. In caso di carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente decreto, la concessione della garanzia e' negata e il Ministro ne da' motivata comunicazione al richiedente entro gli stessi termini.
4. A fronte di ciascuna garanzia concessa viene accantonato un importo pari al 25 per cento della quota garantita del prezzo di sottoscrizione della partecipazione.
 
Art. 9
Modalita' e tempi di escussione

1. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni, l'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, della Societa'.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 gli investitori garantiti, ove non ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma 3, possono presentare documentata richiesta per il pagamento di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, provvede al relativo pagamento entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e non e' piu' dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).
3. Ai fini della determinazione dell'importo oggetto di escussione di cui all'articolo 1, comma 2, si fa riferimento ad un valore stimato di realizzo delle azioni, determinato da un collegio di tre periti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, con oneri a carico degli investitori garantiti richiedenti l'escussione. I componenti del collegio sono designati, contestualmente all'avvio della procedura di liquidazione, anche concorsuale, rispettivamente: uno dalla maggioranza, calcolata sul capitale versato, degli investitori garantiti; uno dalla Societa' o dall'organo della procedura concorsuale, ovvero, in caso di inerzia, dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente e' scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio determina altresi' l'importo complessivo oggetto di escussione della garanzia di cui all'articolo 1, comma 3. Gli investitori garantiti, a pena di decadenza della garanzia, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro 90 giorni dal deposito della perizia giurata di cui al presente comma, la relativa istanza di escussione della garanzia.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia e, ove applicabile, siano state adempiute le formalita' di cui all'articolo 7, comma 3, versa all'investitore, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 3, l'ottanta per cento di quanto determinato dal collegio dei periti ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e il totale di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Con tale versamento la garanzia cessa di coprire il costo dell'investimento di cui all'articolo 1 comma 3 del presente decreto e non e' piu' dovuto il corrispettivo di cui all'articolo 5.
5. All'esito della procedura di liquidazione il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato che siano soddisfatte le condizioni per la escussione della garanzia, versa all'investitore il differenziale rispetto a quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Su tale differenziale sono riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale.
6. Qualora all'esito della liquidazione, l'investitore riceva un importo superiore a quello oggetto di anticipazione di cui al comma 4, quest'ultimo versa al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di relativo incasso, l'eventuale eccedenza della anticipazione rispetto agli importi liquidati, maggiorata degli interessi al tasso legale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c).
 
Art. 10
Definizione delle condizioni di concessione della garanzia

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura, tra i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla Societa' in qualita' di investitori garantiti secondo quanto previsto dall'articolo 2, lo svolgimento di una procedura competitiva volta a determinare le migliori condizioni di cui all'articolo 1, comma 3 ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 2 lettera a), anche tenendo conto del valore delle singole partecipazioni su cui viene richiesta la garanzia, avendo riguardo all'obiettivo del raggiungimento dell'importo minimo di sottoscrizione del capitale garantito di cui all'articolo 3, comma 3. Gli oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila.
 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, possono essere definiti criteri e modalita' relativi alla concessione di garanzie richieste a fronte di aumenti di capitale della societa', anche sottoscritti da nuovi investitori. Gli eventuali oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 4 maggio 2015

p. il Presidente del Consiglio dei ministri,
il Sottosegretario
De Vincenti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1396
 
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