Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 aprile 2015
Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
alle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 14-04, con la quale le parti contraenti hanno parzialmente modificato le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 13-07, ivi compreso l'incremento progressivo, nell'arco del triennio 2015-2017, del Totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;
Visto l'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/104 del Consiglio del 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 22/1 del 28 gennaio 2014, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il Totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2015, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 2.302,80 tonnellate, nonche' un numero massimo di: dodici imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema «circuizione (PS)», trenta imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema «palangaro (LL)» e di sei impianti da autorizzare per la pesca con il sistema «tonnara fissa (TRAP)»;
Vista la nota n. 1575 del 29 gennaio 2015, con la quale questa Amministrazione, in ossequio alla sopra menzionata normativa internazionale ed europea, ha provveduto a trasmettere alla Commissione europea i previsti Piani annuali di pesca e di capacita', a valere sull'annualita' 2015;
Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda sezione Ter, ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, par taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;
Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, la Commissione europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti dei predetti Piani annuali di pesca e di capacita';
Considerato che il contingente di 2.302,80 tonnellate, riconosciuto all'Italia per l'annualita' 2015, risulta incrementato, rispetto a quello della precedente annualita' 2014 (pari a 1.950,42 tonnellate), per un totale netto di 352,38 tonnellate;
Considerato che gli aumenti progressivi del Totale ammissibile di cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2016-2017, al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04, in maniera tale per cui il contingente nazionale di cattura sara' incrementato in misura proporzionale ai parametri fissati in sede internazionale, secondo il seguente schema:
(+) 449,77 tonnellate, a valere sull'annualita' 2016, rispetto all'annualita' 2015;
(+) 551,93 tonnellate, a valere sull'annualita' 2017, rispetto all'annualita' 2016;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 45 della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04, le parti contraenti sono obbligate, per l'intero periodo 2015-2017, a limitare il numero massimo di operatori da autorizzare nell'ambito del sistema «circuizione (PS)», alla consistenza numerica come fissata nel precedente biennio 2013-2014;
Considerata la necessita' di mantenere inalterato il principio di stabilita' relativa, come originato dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 e storicamente consolidatosi, nonche' di garantire, nel lungo periodo, certezza alle imprese di pesca interessate;
Considerato che, in ragione dei richiamati aumenti del contingente nazionale di cattura, e' possibile determinare, con decorrenza dalla campagna 2015, il mantenimento dei medesimi coefficienti di allocazione del citato contingente, fatti, salvi, in ogni caso, i parametri di redditivita' e sostenibilita' economica, cosi' come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT, nonche' la clausola di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04;
Considerata, altresi', la necessita', di incrementare, il contingente indiviso (UNCL), per le sole annualita' 2015 e 2016, in misura proporzionalmente maggiore e, comunque, tale da garantire il rispetto dei richiamati coefficienti di allocazione, onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale ed europea, un'ancor piu' adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonche' di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo al sistema «palangaro (LL)»;
Considerata la necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2015;
Considerato, pertanto, che, in virtu' del nuovo piano pluriennale di cui al richiamato paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04, e' possibile procedere, sulla base di un valore medio triennale, alla ripartizione del contingente nazionale di cattura, come formalmente riconosciuto all'Italia, per l'annualita' 2015, dal citato regolamento (UE) n. 2015/104, nonche' dei contingenti determinabili in funzione dei predetti incrementi gia' fissati, in sede ICCAT, per le successive annualita' 2016 e 2017;
Considerato, in ossequio al combinato disposto dell'art. 22 del citato regolamento (UE) n. 2015/104 e del paragrafo 11 della citata raccomandazione ICCAT n. 14-04, di dover assegnare, nell'arco del triennio 2015-2017, un specifico contingente anche per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa;
Ritenuto, pertanto, di dover, necessariamente, determinare, per la campagna 2015, la composizione qualitativa e quantitativa della flotta nazionale autorizzata alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)» sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati nelle precedenti annualita' 2013 e 2014;
Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2015, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde assicurare un piu' efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca;
Ritenuto, altresi', opportuno, prevedere, anche per l'annualita' 2015, l'implementazione - ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea - di un margine di flessibilita', a valere sull'effettiva disponibilita' residua del predetto contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema «palangaro (LL)»;
Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2015, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformita' ai medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualita' 2012, 2013 e 2014;
Ritenuto di dove disciplinare le operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza TAR Lazio n. 5123/2014;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del contingente nazionale di cattura

1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati, come segue:


SISTEMA % _____________________________________________________________________
Circuizione (PS) 74,32

Palangaro (LL) 13,57

Tonnara fissa (TRAP) 8,45

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,47

Quota non divisa (UNCL) 3,19


2. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 2, la ripartizione dei contingenti annuali di cattura e' stabilita con provvedimento della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione generale).
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ripartizione del contingente nazionale
di cattura nel triennio 2015-2017

1. Per il triennio 2015-2017, la ripartizione, fra sistemi di pesca, del contingente complessivo di cattura e' determinata sulla base del valore medio triennale corrispondente ai coefficienti di cui al comma 1 del precedente art. 1.
2. Il contingente complessivo di 2.302,80 tonnellate, assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2015, nonche' i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 14-04, in premessa citata), in 2.752,57 tonnellate, per l'annualita' 2016, ed in 3.304,50, per l'annualita' 2017, sono ripartiti, tra i sistemi di pesca, come segue:


2015 SISTEMA % Tonnellate _____________________________________________________________________
Circuizione (PS) 74,118 1.706,78

Palangaro (LL) 13,534 311,67

Tonnara fissa (TRAP) 8,427 194,06

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,478 11,00

Quota non divisa (UNCL) 3,443 79,29
2016 SISTEMA % Tonnellate _____________________________________________________________________
Circuizione (PS) 74,388 2.047,57

Palangaro (LL) 13,584 373,90

Tonnara fissa (TRAP) 8,458 232,81

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,472 13,00

Quota non divisa (UNCL) 3,099 85,29
2017 SISTEMA % Tonnellate _____________________________________________________________________
Circuizione (PS) 74,451 2.460,23

Palangaro (LL) 13,595 449,25

Tonnara fissa (TRAP) 8,465 279,73

Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) 0,454 15,00

Quota non divisa (UNCL) 3,035 100,29


3. In presenza di mutamenti che (nel corso, ovvero al termine del triennio 2015-2017) dovessero interessare il quadro tecnico-giuridico di riferimento, con particolare riguardo alla possibile applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della raccomandazione ICCAT n. 14-04, in premessa citata, l'Amministrazione, con provvedimento della Direzione generale, procede alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 2, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni definiti in sede internazionale o europea.
 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Sistema circuizione (PS)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di quest'ultima.
 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Sistema palangaro (LL)

1. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2015, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B e sono modificabili in ragione di eventuali variazioni, ai sensi di legge, debitamente comunicate alla Direzione generale e con provvedimento di quest'ultima.
2. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale ed europea in premessa citata, la Direzione generale potra' incrementare le predette quote individuali, a valere sulla disponibilita' residua della quota indivisa (UNCL). I suddetti eventuali incrementi saranno determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento:
di un limite massimo pari a 5 tonnellate, nel caso in cui la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia; ovvero,
di un margine pari al 10% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti maggiore/uguale a 5 tonnellate e non superiore a 15 tonnellate; ovvero,
di un margine pari al 5% della quota individuale, nel caso in cui quest'ultima risulti superiore a 15 tonnellate.
 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 5
Sistema tonnara fissa (TRAP)

1. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2015 le tonnare fisse di cui alla parte (a) dell'elenco in allegato C.
2. Le tonnare fisse di cui alla parte (b) del medesimo elenco possono essere autorizzate, qualora ne venisse fatta espressa richiesta alla Direzione generale, ad operare per finalita' di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorita' marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere catturati, relativamente ai quali, pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale.
3. Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.
 
Art. 6
Elenchi degli operatori autorizzati

1. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e' subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.
2. Qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, la Direzione generale dispone, nei confronti dell'interessato, la cancellazione immediata e definitiva dai suddetti elenchi.
3. I contingenti individuali di cattura, di cui agli elenchi allegati al presente decreto, non possono formare oggetto di operazioni di trasferimento, definitivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti.
 
Art. 7
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)

1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 8
Porti designati

1. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Ove necessario, la Direzione generale, provvedera', in conformita' alla pertinente normativa di settore, a:
aggiornare il Piano annuale di pesca, sulla base di quanto stabilito nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5 ed 8, curandone, altresi', la trasmissione ai competenti servizi della Commissione europea;
modificare e/o integrare, di concerto con le competenti Autorita' marittime, l'elenco di cui al precedente art. 8, in caso di accertate esigenze di sicurezza marittima e/o portuale, ovvero di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle attivita' di pesca in questione;
diramare le apposite disposizioni applicative, in modo da assicurare l'esatta implementazione delle misure tecniche di cui alle vigenti raccomandazioni ICCAT;
disporre in merito all'interruzione temporanea e/o definitiva delle possibilita' di pesca, tenuto conto degli effettivi dati di cattura ricevuti dai vari operatori interessati.
2. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2015

Il Sottosegretario di Stato
alle politiche agricole
alimentari e forestali
Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1544
 
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