Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 27 marzo 2015
Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero, titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 novembre 2001, n. 491, «Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni», e, in particolare, l'articolo 13, in base al quale: «1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare: a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata; b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro: 1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; 2) i requisiti di professionalita' e onorabilita', le ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonche' la disciplina del conflitto di interessi; 3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; c) puo' effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti; d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile; e) puo' disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) puo' sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attivita' della fondazione; g) puo' disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'articolo 14, che disciplina gli Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, e l'articolo 22, che disciplina gli Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati;
Vista altresi' la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, recante «Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione 2015»;
Considerate le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, che attribuiscono a ciascuna Direzione generale l'esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito o partecipato dal Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della medesima;
Rilevata pertanto, in linea con le disposizioni in materia di vigilanza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'esigenza di procedere alla ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle strutture dirigenziali del Ministero cui sono attribuite rispettivamente le funzioni di vigilanza, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo;
Rilevata l'opportunita' di procedere innanzitutto alla ricognizione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero in base a disposizioni di legge, regolamenti e/o atti istitutivi degli enti medesimi, rinviando ad un successivo decreto l'individuazione di altri enti per i quali il Ministero nomina uno o piu' componenti degli organi, nonche' di ulteriori enti ai quali il Ministero partecipa insieme con altre amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Ambito di intervento

1. Gli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito «Ministero», sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto non si applica agli istituti centrali e agli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Attivita' di vigilanza.

1. La vigilanza sugli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' esercitata da parte del Ministero nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, dai regolamenti e/o dagli atti istitutivi di ciascun ente.
2. La vigilanza sugli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' esercitata dall'ufficio dirigenziale competente del Ministero, come individuato nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Le funzioni di vigilanza sono svolte d'intesa con la Direzione generale bilancio, relativamente ai profili finanziari e contabili.
3. Con riguardo alle fondazioni costituite o partecipate dal Ministero, la vigilanza e' esercitata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 27 novembre 2001, n. 491, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.
4. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e successive modificazioni.
5. Gli uffici dirigenziali del Ministero cui spetta la vigilanza secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 del presente decreto, oltre ad esercitare le funzioni previste dai precedenti commi, predispongono e trasmettono al Segretario generale, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di vigilanza svolta con riferimento agli enti di rispettiva competenza.
6. Resta fermo che tutti gli enti destinatari di contributi del Ministero sono soggetti agli obblighi di rendicontazione sull'utilizzo degli stessi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dagli atti istitutivi di ciascun ente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 27 marzo 2015


Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1757
 
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