Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e' inserito il seguente:
«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.
La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.
Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonche' per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e' sospeso.
Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.
Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».
4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».
5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al Procuratore nazionale antimafia».
8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)».
9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.
Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 257 e 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificati dalla presente legge:
"Art. 257 (Bonifica dei siti).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se
non provvede alla bonifica in conformita' al progetto
approvato dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso
di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille
euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a
cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da
sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo'
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di
emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli
articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non
punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate
da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa
condotta di inquinamento di cui al comma 1."
"Art. 260 (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti).
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena
su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,
452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale."
- Si riporta il testo degli artt. 32-quater e 157 del
codice penale, come modificati dalla presente legge:
"Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna
consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis,
640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonche'
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni commessi in danno o in
vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con
la pubblica amministrazione."
"Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena
pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si
ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e
il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma
del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce
congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la
pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse
da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I
termini di cui ai commi che precedono sono altresi'
raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro
secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati
di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro
II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la
sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma
dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo
118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,come modificato
dalla presente legge:
"Art. 118-bis. Coordinamento delle indagini.
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a
indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies
del codice penale, ne da' notizia al procuratore generale
presso la Corte di appello nonche' dell'Agenzia delle
entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva
trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando
procede a indagini per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi'
notizia al Procuratore nazionale antimafia."
- Si riporta il testo dell'articolo 25-undecies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali
- Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.), come
modificato dalla presente legge.
"Art. 25-undecies. Reati ambientali.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la
sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi
dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a
seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un
periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla
citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo
periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo
periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e
6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3,
primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4,
secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la
sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento
quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo
periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2,
commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un
anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due
anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a
cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui
e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di
reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e
9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della meta' nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5,
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei
mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.".
 
Art. 2

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
c) al comma 3, le parole: «e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
d) al comma 4, le parole: «e' punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».
3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».
4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».
5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».
6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 5, 6, 8-bis e
8-ter, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei
reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione
sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni,
nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita'
pubblica.), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992,
n. 44, come modificati dalla presente legge.
"Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari
appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del
Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato
o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai
sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza
o in un certificato rilasciati in conformita' al
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla
licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza la licenza o il certificato prescritti,
rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese
terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una
prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e
successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,
vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni e dell'ammenda da euro tremila a euro
trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso
nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei
mesi ad un massimo di due anni;
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione
di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di
specie indicate nel comma 1, in violazione delle
disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello
Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita'
giudiziaria.
"Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con l'ammenda da euro ventimila a euro
duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno,
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari
appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del
Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto
qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato
o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai
sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate
all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza
o in un certificato rilasciati in conformita' al
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla
licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi,
esemplari senza licenza o il certificato prescritti,
rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese
terzo parte contraente della Convenzione di Washington,
rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una
prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in
contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista,
vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione, limitatamente alle
specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro
ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto
sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla
condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo
di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale,
l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti
personali o domestici relativi a specie indicate nel comma
1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da
euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello
Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita'
giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
omette di presentare la notifica di importazione, di cui
all' articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.
338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che
omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o
di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3,
del citato Regolamento, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto
previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite
dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo
forestale dello Stato."
"Art. 5. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, coloro che detengono
esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui
all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici
del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi
forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare
controlli e certificazioni in conformita' alla citata
convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici
rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della
regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta.
2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari
vivi degli animali selvatici e delle piante di cui
all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del
luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari
stessi al piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello
Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto
speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della
riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2,
ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre
dal piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o
dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato
ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari
visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui
certificati di importazione e riesportazione in conformita'
alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di
cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti
derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria
di cui all'articolo XII della citata convenzione di
Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni,
devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES
del Corpo forestale dello Stato, che riferisce
all'autorita' competente dello Stato esportatore tramite la
suddetta segreteria. E' in tal caso nullo qualsiasi
permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei
suddetti permessi dei Paesi d'origine.
5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard
internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato,
sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e
quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita
la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,
di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e'
istituito il registro di detenzione delle specie animali e
vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro seimila a euro trentamila.".
"Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica
ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per
la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce
con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e
predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari,
prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello
stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine
della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2
detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili
provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi
nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla
prefettura territorialmente competente entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie
competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneita' delle relative
strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita'
pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al
comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro
diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si
applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle
aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e
delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione stessa; b)
nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita'
competenti in materia di salute e incolumita' pubblica,
sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le
istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
alla previa verifica di idoneita' da parte della
commissione.".
"Art.8-bis. 1. Tutte le nascite o riproduzioni in
cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse
nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C,
parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio
del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono
essere denunciate, entro dieci giorni dall'evento, al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale per l'economia montana e foreste - Servizio
certificazione CITES, il quale ha facolta' di verificare
presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo'
avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di
parentela fra i presunti genitori e la prole.
L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame
di campioni biologici viene effettuato a seguito della
messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi
da parte del detentore che si potra' avvalere di
professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi
avverranno sempre in presenza di personale del Corpo
forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di
membri della stessa. Per tali esemplari, il predetto
servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme
all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del
Consiglio del 28 novembre 1983.
1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui
al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro cinquecento a euro duemila.".
"Art. 8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della
Conferenza degli Stati Parte della convenzione di
Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo
1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli,
limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o
lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed
incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento
(CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e
marcaggio gratuito, secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro
del commercio con l'estero. Il costo delle marche
necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione e' a
carico delle singole ditte.
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno
scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale per l'economia montana e foreste, indicando la
quantita', il tipo di pelle - intera, sostanzialmente
intera, dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la
pelle appartiene.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale per l'economia montana e foreste, e'
tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai
sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza
dei termini di presentazione delle denunce di cui allo
stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato e'
autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso
le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la
corrispondenza tra la documentazione comprovante la
regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del
comma 1.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al
comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce reato, con
la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro
trentamila.".
 
Art. 3

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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