Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 aprile 2015
Liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, concernente il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto Ministeriale del 1° luglio 2006 relativo al trasferimento agli armatori degli oneri blue box;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese»;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 del 18 aprile 2011 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la nota n. 119234 del 12 dicembre 2014 con la quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha trasmesso nella sua forma definitiva, le «Specifiche tecniche - Protocollo standard di comunicazione Terra-Bordo-Terra e le disposizioni minime per gli apparati di bordo delle navi da pesca nazionali»;
Ritenuta la necessita' di uniformarsi agli Stati membri in un'ottica europea del monitoraggio satellitare, considerando fondamentale il rispetto della libera concorrenza dei mercati a favore dell'utenza finale;

Decreta:

Art. 1

1. E' fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto uguali e superiori a 12 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (di seguito ACS), di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative all'intero traffico satellitare (Terra-Bordo e Bordo-Terra), nonche' di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto apparato facendosi carico dei relativi costi.
2. Gli armatori, al fine di cogliere gli effetti positivi in termini di costi, avranno la facolta' di scegliere il proprio fornitore di servizi, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 40/2007.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico
RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto ministeriale 30 agosto 2001 «Installazione del sistema di rilevazione a bordo dei motopescherecci».
Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci.
Decreto 18 giugno 2002 - Modifiche decreto ministeriale inerenti rispettivamente l'istallazione del sistema di rilevazione a bordo dei motopescherecci.
Legge 14 marzo 2001, n. 51 - Prevenzione inquinamento da idrocarburi.
Legge 5 luglio 2002, n. 134 - Disposizioni urgenti in materia di pesca.
Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
Direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 recante modifica della direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424 - Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca.
Regolamento CE 2090/98 - Regolamento attuativo della Commissione delle Comunita' europee relativo allo «Schedario comunitario delle navi da pesca».
Regolamento n. 2371 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dall'art. 121 del regolamento (CE) 1224/2009.
Regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, resa esecutive anche in Italia dal decreto legislativo n. 197/2007.
IEC 60945 - Maritime navigation and radio communication equipment and systems - General requirements - Methods of testing and required test results (ed. 2002-08).
International Standard IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

DEFINIZIONI E ACRONIMI

AVCD Advise Call Duration
FMC Fisheries Monitoring Centre
VMS Vessel Monitoring System
CCNP Centro di coordinamento nazionale della pesca
CCAP Centro di controllo di area della pesca
CCITT The Internationl Telegraph and Telephone Consultative Committee
CCP Centro di controllo della pesca
CE (marchio) Confermite' europeenne
CE Comunita' europea
CEE Comunita' economica europea
DCE Data Communication Equipment
DNID Data Network Identification
DTE Data Terminal Equipment
EGC Enhanced Group Call
FTPS File Transfer Protocol Secure
GIS Geographical Information System
GMDSS Global Maritine Distress and Safety System
GSM Global System for Mobile communication
GPRS General Packet Radio Service
GPS Global Position System
HC Host Computer
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access
HTD Hybrid Tecnology Device
IMRCC Italian Maritime Rescue Coordination Center
ISDN Integraded Services Digital Network
LES Land Earth Station
MES Mobile Earth Station
NDN Non Delivery Notification
PC Personal Computer
PDN Positive Delivery Notification
PIN Personal Identification Number
PSD Pure Satellite Device
PSDN Public Switch Data Network
PSTN Public Switch Telephone Network
PU Programmed Unreserved data reporting
SAC Special Access Code
VMS Vessel Monitoring System
SDM System Definition Manual
SOLAS International Convention for the Safety of Life at Sea
SOS Save Our Soul
TAC Totali ammissibili di cattura
UMTS Universal Mobile Telecommunication System

PREMESSA

Gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a monitorare la propria flotta peschereccia, ovunque essa operi, per controllare le attivita' di sfruttamento delle risorse ittiche (regolamento 1224/2009/EU e regolamento 404/2011/EU).
A tal fine, l'Italia si e' dotata di un sistema nazionale di localizzazione e controllo delle proprie unita' da pesca denominato SCP (Sistema di controllo pesca).
Tale sistema ha lo scopo di individuare, archiviare e rappresentare la posizione delle unita' da pesca su apposita interfaccia grafica per la gestione operativa delle informazioni.
In questo contesto le unita' da pesca sottoposte a controllo sono dotate di apposito dispositivo di bordo per trasmettere le informazioni relative alla posizione dell'imbarcazione, i rapporti di pesca, le emergenze e allarmi.
Il regime di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) consente a tutti gli operatori di settore di fornire servizi in materia di sistema di controllo delle unita' da pesca.
A seguito dei decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali emanati in data 10 novembre 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004) e 1° luglio 2006 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2006), i costi del traffico e della manutenzione dei dispostivi di bordo sono stati trasferiti agli armatori delle unita' da pesca, i quali hanno facolta' di scegliere i fornitori di sistemi e servizi, come previsto dalla legge n. 40/2007 (legge Bersani).

INTRODUZIONE

Il presente documento ha lo scopo di:
descrivere il contesto tecnico nel quale i dispositivi di bordo dovranno operare;
indicare le linee guida e le prescrizioni minime che garantiscono compatibilita' con i sistemi preesistenti;
stabilire un protocollo di comunicazione standard per il corretto interfacciamento con il sistema VMS gia' in uso presso i centri di controllo nazionale e di area del Corpo delle capitanerie porto - Guardia costiera.
I dispositivi da installare a bordo dei pescherecci devono prevedere, obbligatoriamente, un ricetrasmettitore satellitare ad uso marittimo con copertura globale e, facoltativamente, un modulo ricetrasmettitore GSM/GPRS/UMTS/HSDPA integrato nel dispositivo di bordo ad uso marittimo. (HTD - Hybrid Tecnology Device).
Eventuali specifiche di dettaglio saranno fornite da FMC alle societa' aventi diritto che ne facessero esplicita richiesta.
La facolta' di utilizzare dispositivi a tecnologia ibrida «HTD» e' motivata dalla possibile riduzione dei costi di trasmissione.
In caso di trasmissione tramite dispositivo «HTD», l'onere di verificare la copertura e la disponibilita' di credito tariffario rimane in capo al fornitore del dispositivo che dovra' dotare l'apparecchiatura di automatismi per lo switching su rete satellitare al fine di garantire la continuita' del servizio in qualunque condizione.
Il presente documento potrebbe essere soggetto a revisioni e/o aggiornamenti a seguito di modifiche legislative e/o tecniche.

GENERALITA'
1. Oggetto.
Le presenti specifiche indicano le caratteristiche minime a cui deve rispondere il dispositivo di bordo.
La trasmissione delle informazioni al sistema VMS, in ottemperanza al regolamento 404/2011/UE, deve avvenire utilizzando il sistema satellitare o i servizi di trasmissione non satellitari (es.: GPRS/UMTS/HSDPA) a condizione che siano rispettate la frequenza di invio e l'integrita' del formato previsto dalla norma vigente. 2. Requisiti tecnici.
Il documento fornisce le prescrizioni minime dell'apparato di bordo e indica le funzionalita' che l'equipaggiamento deve svolgere per essere conforme al servizio di localizzazione dei pescherecci.
Gli elementi funzionali che lo costituiscono sono:
il sistema di bordo (uno per ciascuna unita' da pesca);
un Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle unita' da pesca (Fisheries Monitoring Centre - FMC / Centro di coordinamento nazionale della pesca - CCNP);
i Centri di controllo area pesca (CCAP);
la rete terrestre di comunicazioni;
il collegamento bidirezionale tra il sistema di bordo e FMC. 3. Il sistema di bordo.
Il sistema di bordo fa parte del sistema VMS (Vessel Monitoring System) ed ha lo scopo di garantire la localizzazione continua del peschereccio, secondo quanto previsto dal regolamento 404/2011/UE.
Il dispositivo di bordo, deve essere omologato per installazioni su imbarcazioni. 4. FMC.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge la funzione di Centro nazionale di controllo della pesca. La centrale operativa del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera si identifica con il Fisheries Monitoring Centre (FMC) e svolge la funzione di collettore per la ricezione e l'invio di tutte le informazioni relative alle posizioni delle unita' da pesca secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
FMC provvede a inoltrare i dati di interesse ai competenti organi di controllo, qualora ne ricorrano le condizioni. 5. CCAP.
I Centri di controllo di area pesca (CCAP), dislocati presso alcuni Comandi territoriali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in collegamento continuo con FMC, permettono la gestione delle informazioni inerenti le unita' da pesca soggette a controllo. 6. La rete di comunicazione.
La rete di comunicazione e' l'insieme delle linee che collegano tra loro:
il Centro nazionale di monitoraggio e controllo delle unita' da pesca (FMC);
i Centri di controllo di area pesca (CCAP);
i sistemi di controllo pesca di altri paesi;
i Gateway. 7. Il collegamento satellitare.
Il collegamento satellitare bi-direzionale tra il sistema di bordo e il Centro nazionale di monitoraggio e Controllo delle unita' da pesca avviene attraverso un gateway che permette lo scambio di informazioni tra il sistema di bordo ed FMC. 8. Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA.
Il collegamento GSM/GPRS/UMTS/HSDPA bi-direzionale tra il sistema di bordo e il Centro nazionale di monitoraggio e Controllo delle unita' da pesca avviene attraverso lo specifico gateway che permette lo scambio di informazioni tra il sistema di bordo ed FMC.
Il ricetrasmettitore GSM/GPRS/UMTS/HSDPA e' facoltativo e in nessun caso puo' sostituire il collegamento satellitare.
Pertanto i dispositivi che adottano entrambe le tecnologie (HTD) devono prevedere sistemi di «switching» automatici da rete GSM/GPRS/UMTS/HSDPA a rete satellitare per garantire la continuita' della trasmissione dati Terra-Bordo-Terra.

CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA

Le indicazioni minime per l'apparecchiatura e i servizi che consentono la comunicazione con FMC sono:
requisiti hardware dell'apparato di bordo;
specifiche del software di comunicazione. 1. Requisiti hardware dell'apparato di bordo.
Il dispositivo da installare a bordo deve rispettare le prescrizioni e i requisiti tecnici minimi delle presenti specifiche per garantire l'affidabilita' delle comunicazioni da e verso FMC.
L'hardware da utilizzare deve essere pertanto conforme alla normativa vigente in materia di equipaggiamento dei sistemi marittimi di navigazione.
L'apparecchiatura di bordo deve essere di tipo embedded (IP66) e composta da:
ricevitore GPS a piu' canali hardware;
timer per la temporizzazione nella trasmissione di dati/messaggi;
computer gestito da software dedicato;
interfacce di utilita' (event counter, chiusura di contatto);
modulo per la comunicazione Terra-Bordo-Terra a copertura globale;
opzionalmente, modulo GSM/GPRS/UMTS/HSDPA per la comunicazione Terra-Bordo-Terra in base alla copertura e distanza dalla costa;
modulo alimentatore completo di batterie di backup (autonomia minima 12 ore) e relativo circuito di ricarica;
unita' di memorizzazione per l'archivio delle aree e delle eventuali posizioni che non sono state inviate a FMC (almeno ultime 200 posizioni). L'apparato deve essere in grado di trasferire tale archivio al centro remoto di controllo al ripristino della comunicazione;
pulsante S.O.S. dotato di opportuna maschera per la prevenzione delle attivazioni accidentali;
selettore «Porto» che deve essere attivato solo quando l'unita' si trova in banchina allo scopo di ridurre il numero delle comunicazioni in assenza di una variazione di stato (da fermo, in movimento e viceversa);
selettore «Riparazione» che indica attivita' di manutenzione in corso sul dispositivo di bordo, impedendo l'inoltro di messaggi di posizione non significativi per FMC;
display di comunicazione riguardante attivita' non consentite. Tale indicatore deve essere installato in plancia in posizione visibile al personale di bordo dell'unita'. E' possibile l'eventuale installazione di una spia luminosa o di un led solo in aggiunta e non in alternativa al display. 2. Specifiche del software di comunicazione.
Il dispositivo di bordo deve supportare le seguenti funzionalita':
invio a intervalli regolari delle informazioni relative a posizione, data, ora, rotta e velocita' rilevati dal GPS. La trasmissione delle informazioni e' impostata per default ogni 2 ore;
capacita' di recepire il comando proveniente da FMC per cambiare l'intervallo di invio delle informazioni cinematiche;
capacita' di recepire il comando proveniente da FMC di richiesta posizione immediata (polling), a prescindere dai valori di temporizzazione impostati;
capacita' di inoltrare la richiesta di soccorso (allarme) attraverso funzionalita' del pulsante S.O.S. non attivabile in maniera casuale;
capacita' di inoltrare rapporti sullo stato di alimentazione:
I. assenza alimentazione/apparato spento;
II. alimentazione disattivata: apparato in battery mode, batteria tampone scarica;
capacita' di inoltrare rapporti di stato nelle seguenti condizioni:
I. GPS:
a. perdita del segnale GPS;
b. ritorno attivo del GPS;
II. Zone:
a. collisione area;
b. permanenza in area;
c. uscita;
III. Guasti o anomalie di funzionamento del dispositivo o periferiche dello stesso:
a. portello aperto (manomissione);
b. alimentazione esterna assente;
c. batteria tampone scarica/assente;
d. no Tx remoto (ricetrasmettitore non collegato);
e. no Rx remoto;
f. no Login (collegamento assente);
g. no sinc (sincronizzazione assente);
h. no segnale GPS (segnale GPS assente);
capacita' di archiviare su memoria non volatile le ultime 200 posizioni, garantendo l'inoltro immediato al ripristino del collegamento e permettendo l'accesso in locale da personale tecnico autorizzato;
capacita' di archiviare su memoria non volatile le aree (geo-zone) inviate da FMC;
capacita' di interfacciamento con il sistema e-logbook secondo il formato adottato dalla Commissione europea. E' possibile l'utilizzo di un'interfaccia di connessione (RS232, USB, Bluetooth) che consenta all'apparato di controllo satellitare la trasmissione di dati diversi da quelli VMS a condizione:
che sia conforme agli standard internazionali prevista dalla pubblicazione IEC60529;
che i suddetti apparati siano dotati di protezioni anti manomissione. 3. Funzionalita' necessarie.
Il funzionamento del sistema di bordo deve essere sempre attivo durante le uscite in mare e deve stabilire la connessione con la rete VMS garantendo l'inoltro delle informazioni secondo le modalita' sopra indicate.
L'apparato deve essere dotato delle funzionalita' necessarie per:
fornire il numero univoco dell'unita' da pesca cosi' come registrato sul fleet register;
calcolare i dati cinematici tramite sistema di posizionamento globale GPS, con eventuale funzionalita' DGPS;
trasmettere/ricevere i dati previsti nel formato indicato nell'allegato A del presente documento;
provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di anomalia di funzionamento del sistema di bordo a seguito di cause fortuite o tentativi di manomissione del sistema stesso;
provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di infrazione in caso di mancato rispetto dei limiti di navigazione o di pesca e determinati autonomamente dal sistema stesso;
provvedere all'inoltro automatico dei rapporti di infrazione in caso di mancato rispetto di vincoli presenti in area;
conservare i dati di posizionamento dell'unita' navale nell'archivio elettronico di bordo (ultime 200 posizioni). Se viene superato il limite delle 200 posizioni memorizzabili deve essere adottata la logica FIFO (First In First Out), ossia la posizione meno recente registrata deve essere la prima a essere sovrascritta;
ricevere e archiviare i dati geografici di aree e i dati di programmazione del sistema, e opzionalmente i dati di navigazione (es.: punti di riferimento, rotte);
inviare su richiesta di FMC l'elenco delle aree memorizzate a bordo del dispositivo;
ricevere e decodificare i comandi inviati da FMC;
riconoscere la posizione dell'unita' all'interno di aree soggette a sovranita' di uno Stato estero, inviando le informazioni secondo il formato stabilito nel paragrafo «Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti dall'apparato di bordo» del presente documento.
Nell'ipotesi di dispositivi a tecnologia ibrida, ferme restando le funzionalita' elencate, l'apparato puo' trasmettere/ricevere i dati in modalita' GPRS/UMTS/HSDPA a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti obbligatori:
1. copertura GSM/UMTS;
2. credito tariffario sufficiente.
In tutti gli altri casi la comunicazione deve essere garantita dalla tecnologia satellitare. FMC si riserva la possibilita' di esprimere parere sulla conformita' del dispositivo di bordo alle presenti specifiche.

TIPOLOGIA GENERALE DEI MESSAGGI

I messaggi scambiati fra il sistema di bordo ed FMC sono identificabili nelle seguenti tipologie:

Parte di provvedimento in formato grafico
DETTAGLIO DEI MESSAGGI

I messaggi emessi dai sistemi per le comunicazioni Bordo < - > FMC sono classificabili come segue:

Comunicazione Bordo-Terra
Parte di provvedimento in formato grafico
Comunicazione Terra-Bordo
Parte di provvedimento in formato grafico
Specifiche dei rapporti di navigazione (Data Report).
Le informazioni essenziali del Data Report sono:
numero identificativo Data Report;
numero identificativo del peschereccio;
data;
orario;
latitudine;
longitudine;
rotta;
velocita';
status dell'apparato di bordo;
status dell'imbarcazione.
La ditta fornitrice dell'apparato di trasmissione si deve impegnare a inoltrare una stringa di test sulla quale FMC si riserva la facolta' di verificare la rispondenza al sistema VMS italiano, nel rispetto dello standard definito nelle presenti specifiche per le comunicazioni Terra-Bordo-Terra. Tracciato standard del Data Report.
DDDDDDDDDDDDD: numero identificativo del Data Report.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali.
XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali.
VVV: velocita' in nodi.
RRR: rotta in gradi.
SS: status apparato di bordo con la seguente interpretazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

BBB: status imbarcazione con la seguente interpretazione:


Parte di provvedimento in formato grafico

I parametri C00 e C08 si inoltrano a seguito dell'attivazione dei pulsanti/selettori specificati nel paragrafo «Caratteristiche hardware dell'apparato» del presente documento.
La rilevazione dello stato C01 «Attivita' non consentita» determina l'accensione del relativo LED o visualizzazione dello status sul Display presente in plancia.
Quando l'unita' si trova in acque di sovranita' di altra nazione, il parametro indicato come XXX assume il valore della relativa «Sigla internazionale identificativa dello stato estero» precedentemente comunicata da FMC.
In caso di S.O.S. il codice A00 assume priorita' massima. Tracciato standard Zone Report.
MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali.
XXXXX.XX : longitudine espressa in gradi decimali.
FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte).
A(200): stringa alfanumerica variabile indicante i nomi delle aree.
NN/NN: sequenza del messaggio. Messaggi trasmessi da FMC e ricevuti dall'apparato di bordo.
Il formato del comando di richiesta immediata di posizione e' il seguente:
CC: codice comando (01).
MMMMMMMMMMMMM: Numero univoco identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: Numero Identificativo del Peschereccio (UE).
YYYYMMDD: Data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: Orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
P: Richiesta immediata della posizione.
Il formato del comando di cambio temporizzazione e' il seguente:
CC: codice comando (02).
MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
HHMM: intervallo di comunicazione automatica dei dati (es.: ogni ora 01:00).
Il formato del comando di attivita' non consentita e' il seguente:
CC: codice comando (03).
MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
HHMM: frequenza di tracking (es.: ogni dieci minuti 00:10).
Il formato del comando di comunicazione dati aree e' il seguente:
CC: codice comando (04).
MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
T: tipo di area (P: area poligonale, C: area circolare).
RRRR: raggio espresso in miglia nautiche (presente nel caso di area circolare).
AAAAAAA: stringa alfanumerica variabile indicante il nome dell'area.
SSS: sigla stato.
A: tipo di attivita': T (cancellazione), F (aggiornamento).
P: numero punti costituenti l'area, nel caso di area circolare il valore e' 1.
XXXX.XX: latitudine espressa in gradi decimali.
XXXXX.XX: longitudine espressa in gradi decimali
AA: codice alfanumerico indicante il tipo di vincolo dell'area.
Il codice AA puo' assumere i seguenti valori:

Parte di provvedimento in formato grafico

VVV: velocita' espressa in nodi, tale campo assume valore 000 se nell'area non sono previsti limiti di velocita'.
TTTT: ora e minuti di temporizzazione (hhmm - default 0200).
Alla ricezione del comando di dati aree il dispositivo di bordo deve memorizzare le informazioni ricevute e rispondere a FMC comunicando l'avvenuta esecuzione del comando (data report con indicazione dello stato L01).
Il formato del comando di interrogazioni dati aree e' il seguente:
CC: codice comando (05).
MMMMMMMMMMMMM: numero identificativo del messaggio.
XXXXXXXXXXXX: numero identificativo del peschereccio (UE).
YYYYMMDD: data in anno (4 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre).
HHMM: orario in ore (2 cifre), minuti (2 cifre) espresso in UTC.
FFF: filtro per tipologia di aree (ALL-tutte).
A(200): lista delle aree memorizzate sul dispositivo (200 char).
NN/NN: sequenza del messaggio.

TEMPISTICA PER L'INOLTRO
DEI RAPPORTI DI NAVIGAZIONE
Rapporti di localizzazione.
FMC puo' variare l'intervallo di tempo che intercorre tra i rapporti di localizzazione, per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' d'Istituto.
I rapporti di localizzazione o datareport contenti le indicazioni prescritte dalla normativa vigente, devono essere inoltrati a intervalli regolari almeno ogni due ore, salvo diverso range stabilito da FMC. Rapporto di stato delle geo-zone.
I rapporti di stato delle geo-zone forniscono a FMC l'elenco delle zone geografiche memorizzate sul dispositivo di bordo. Tale rapporto viene inoltrato a seguito di richiesta, generica o specifica, effettuata da FMC tramite apposito comando. Rapporto di emergenza.
In caso di attivazione del pulsante/selettore S.O.S. viene inoltrato immediatamente il rapporto di emergenza, che assume la massima priorita' nella trasmissione. Rapporti di anomalia di sistema.
Tali rapporti sono di norma inoltrati automaticamente dal sistema a FMC quando si determina uno dei seguenti eventi:
spegnimento del dispositivo di bordo;
interruzione dell'alimentazione primaria (stato battery mode);
manomissione/apertura non autorizzata del dispositivo di bordo;
mancanza di collegamento tra il dispositivo di bordo e le antenne asservite. Rapporti di infrazione.
Tali rapporti sono inoltrati automaticamente dal sistema di bordo a FMC quando lo stesso determina automaticamente la presenza di uno dei seguenti eventi:
navigazione entro limiti acque sottoposte alla sovranita' di altro Stato;
navigazione in acque interdette;
presunta attivita' di pesca in zone non consentite.

ALTRE SPECIFICHE DI RILEVAZIONE E INTERPRETAZIONE
DEI DATI DAL SISTEMA REMOTO
1. Rapporto di attivita'.
I. Attivita' presunta: la velocita' dell'unita' rilevata dal GPS viene classificata in tre fasce, alle quali si fanno corrispondere le seguenti presunzioni di attivita':
v < 1 nodo: sosta.
1 nodo < = v < 4 nodi: pesca.
v > = 4 nodi: navigazione.
Se la velocita' permane nella stessa fascia per almeno 15 minuti, l'attivita' presunta dell' unita' viene assegnata in base alle fasce sopra indicate.
II. Presenza in un'area: la posizione rilevata dal GPS viene confrontata con le aree poligonali e circolari, precedentemente memorizzate nel sistema di bordo o successivamente inoltrate da FMC, verificando e inoltrando automaticamente il messaggio di «Collisione area» al superamento dei 15 minuti di permanenza nell'area stessa.
Quando l'unita' si trova in acque di altra nazione, il dispositivo di bordo genera rapporti di navigazione indicando la sigla identificativa dello Stato estero.
Quando l'unita' esce dall'area, il dispositivo di bordo genera rapporti di navigazione standard. 2. Aree con limitazioni.
FMC invia, aggiorna e cancella dai dispostivi di bordo le aree soggette a limitazioni di vario genere. L'unita' centrale del dispositivo di bordo deve mantenere i dati di tali aree in memoria permanente. Le aree sono definite dai seguenti parametri:
nome e sigla identificativa (campo contenente il nome nei primi 7 caratteri e la sigla dello Stato negli ultimi 3 caratteri per un totale di 10 caratteri;
codice limitazione.
I tipi di limitazione sono codificati come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

Tipo di area: circolare o poligonale.
Coordinate geografiche del centro e raggio in miglia nautiche nel caso di area circolare.
Coordinate geografiche dei vertici nel caso di area poligonale. 3. Codici di controllo.
I codici che il dispositivo di bordo deve adottare nella generazione dei messaggi di presenza in area sono come di seguito elencati:

Parte di provvedimento in formato grafico

Si tenga presente che in funzione dello stato dell'unita', la codifica del messaggio rispettera' la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il codice XXX e' l'unica variabile che assume la «Sigla internazionale identificativa dello stato estero» comunicata da FMC. Tale codice e' subordinato soltanto al messaggio recante codice A00 (S.O.S.). 4. Archivio.
In caso di interruzione della trasmissione con FMC, il dispositivo di bordo deve provvedere all'archiviazione dei dati non trasmessi, inoltrandoli immediatamente all'avvenuto ripristino della comunicazione.
 
Art. 2

1. Gli ACS concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto uguale e superiore ai 12 metri, gli apparati di compilazione e trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca (c.d. tablet) concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto uguale e superiore ai 12 metri nonche' gli apparati di interfaccia e comunicazione tra ACS e tablet (c.d. Supernet) concessi in comodato d'uso gratuito agli armatori delle unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore e uguale ai 24 metri, restano in uso al comodatario finche' il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetusta' non ne consiglino la sostituzione.
2. Il comodatario puo' acquisire un apparato analogo a quelli di cui comma precedente in sostituzione di quello concesso dall'Amministrazione purche' sciolga, secondo termini di legge, il contratto di comodato d'uso gratuito in essere.
3. Ad avvenuto esaurimento delle scorte di apparati «ACS» e «Tablet» di proprieta' dell'Amministrazione, l'acquisto di nuovi apparati sara' a carico degli armatori.
4. I nuovi ACS, acquistati in proprio dagli armatori, devono essere marchiati CE ed essere rispondenti alla normativa UE (recepita con decreto legislativo n. 269 del 9 maggio 2001), nonche' rispettare i requisiti tecnici minimi di trasmissione previsti dall'allegato I al presente decreto.
5. La gestione (imbarco, sbarco, traffico, manutenzione, ecc.) delle vecchie e nuove apparecchiature satellitari di controllo, dovra' rispettare quanto disposto nelle «procedure» indicate nell'allegato II.
 
Allegato A

COMUNICAZIONE BORDO-TERRA
Formato standard Data Report
Parte di provvedimento in formato grafico
Formato standard Zone Report
Parte di provvedimento in formato grafico

(1) Il campo «Lista Aree» contiene l'elenco dei nomi delle aree memorizzate sul dispositivo con una capienza massima di 200 byte. Al superamento del limite previsto di questo campo devono essere prodotti messaggi identici e sequenziali al precedente (es.: numero aree presenti sul dispositivo 50 pari a 500 byte: devono essere inviati tre messaggi).
(2) Il campo «Sequenza messaggio» rappresenta l'indice dei messaggi multipli contenenti la lista delle aree (es.: nel caso di messaggio multiplo composto da tre trasmissioni, il campo e' gli invii sequenziali e' cosi' valorizzato: 01/03, 02/03, 03/03).

COMUNICAZIONE TERRA-BORDO
Formato standard richiesta immediata di posizione
Parte di provvedimento in formato grafico
Formato standard per il cambio di temporizzazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Formato standard del comando di attivita' non consentita
Parte di provvedimento in formato grafico

(*) FMC utilizzera' questo formato per comunicare lo stato di attivita' non consentita secondo le norme in vigore.

Formato standard del comando di comunicazione dati aree
Parte di provvedimento in formato grafico

(1) Esempio di impostazione del timer automatico:
1200 obbligo d'inoltro della posizione ogni 12 ore per tutte le unita' presenti nell'area in oggetto;
0015 obbligo d'inoltro della posizione ogni 15 minuti per tutte le unita' presenti nell'area in oggetto.

Formato standard del comando di interrogazione dati aree
Parte di provvedimento in formato grafico

(1) Il campo «Sigla Stato» permette a FMC di richiedere al dispositivo di bordo l'elenco delle aree memorizzate.
Il dispositivo risponde con l'elenco delle aree che hanno come identificativo la «Sigla Stato» (es.: «SPA»= interrogazione aree di sovranita' della Spagna, «ITA»= interrogazione aree di sovranita' italiana).
Per la richiesta di elenchi generici, si utilizzano i seguenti parametri:
ALL: il dispositivo risponde con l'elenco di tutte le aree memorizzate a bordo;
EST: il dispositivo risponde con l'elenco di tutte le aree non italiane.
 
Art. 3

1. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze.
2. I centri di controllo nazionale e d'area pesca del Corpo delle capitanerie di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute piu' idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente decreto.
 
Allegato B
SPECIFICHE DELL'INFRASTRUTTURA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
TERRA-BORDO-TERRA

L'architettura del sistema in uso presso il Fishieries Monitoring Centre del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, di seguito denominato «FMC», prevede l'utilizzo di protocolli standard sicuri basati su TCP/IP per lo scambio dei dati con il fornitore di servizi utilizzando apparati idonei ad assolvere tale compito.
L'interscambio dei dati avviene utilizzando un sistema di trasmissione dati tra server remoti basato su protocollo di colloquio FTPS su rete pubblica (Internet). La protezione del canale di comunicazione tra FMC e il fornitore e' assicurata dallo scambio di chiavi crittografiche, di tipo self-signed, che permette l'accesso ai soli autorizzati e dotati di certificato X.509. 1. Comunicazione dati tecnici per l'attivazione del collegamento.
I dati tecnici necessari per instaurare il collegamento, quali i piani di indirizzamento utilizzati da server e client FTPS, nonche' i parametri di configurazione del canale IPsec saranno inviati ai fornitori aventi diritto, previa compilazione di modulistica predisposta da FMC.
Nella fase di configurazione della piattaforma sono inoltre definite le aree di scambio in cui devono essere trasferiti i file in modalita' di upload e di download. La prima attivazione del collegamento si ritiene conclusa soltanto al termine delle verifiche tecniche e funzionali che in caso di esito positivo prevede il rilascio dell'apposita attestazione da parte di FMC per validare il corretto funzionamento del colloquio con i sistemi terzi.
Dopo aver completato i test di raggiungibilita' IP e le prove di attivazione della connessione, si procede alle verifiche relative alle funzionalita' del canale FTPS attraverso la simulazione dello scambio dati tra FMC e il fornitore. In questa fase si verificano le corrette configurazioni degli apparati di sicurezza (sonde IPS e firewall) che devono garantire il traffico dati.
Il canale si considera attivo e autenticato quando la comunicazione bi-direzionale tra FMC e il fornitore permette di accedere alle directory dedicate. A seguito dell'autenticazione, il fornitore puo' inoltrare i comandi necessari allo scambio dati per avviare il trasferimento completo di file contenenti datareport e messaggi. 2. Nomenclatura dei file.
Ogni file in trasmissione o ricezione deve rispettare gli standard di nomenclatura concordati. Sono, infatti, automaticamente esclusi dai successivi trasferimenti i file presenti sulla piattaforma di scambio aventi nomenclatura non aderente agli standard o duplicata rispetto a quella di file gia' prelevati. Si precisa che per tali file le singole transazioni sono memorizzate su apposito registro. 3. Nomenclatura file prodotti dal fornitore.
Ogni file prodotto dovra' rispettare nella nomenclatura la seguente codifica:
A. XXXXXXXXXXXX_ddmmyyyyhhmmssxxx.csv
B. XXXXXXXXXXXX_A00xxx.csv
A)
XXXXXXXXXXXX: identifica il numero univoco del peschereccio, cosi' come registrato sul fleet register;
ddmmyyyy: identifica la data del sistema (dd= giorno, mm= mese, yyyy= anno) da cui provengono le trasmissioni;
hhmmss: identifica, nel formato ora, minuti e secondi, l'orario delle trasmissioni espresso in UTC;
xxx: numero progressivo della trasmissione.
B)
XXXXXXXXXXXX: identifica il numero univoco del peschereccio, cosi' come registrato sul fleet register;
A00: S.O.S.;
xxx: numero progressivo della trasmissione.
Al fine di assicurare la massima efficienza in termini di salvaguardia della vita umana in mare, si utilizza per i messaggi di allarme S.O.S. una nomenclatura specifica affinche' FMC possa coadiuvare l'Autorita' coordinatrice responsabile delle operazioni di soccorso.
Si ricorda che il nome dei file prodotti dal fornitore devono essere sempre diversi; un file creato piu' di una volta non puo' essere soggetto a nuova trasmissione. 4. Gestione dei flussi in entrata e in uscita.
I file presenti nella cartella dei messaggi in entrata e uscita del fornitore vengono spostati al termine dell'elaborazione in area «processed». FMC si fa inoltre carico di gestire il registro delle trasmissioni nel quale sono memorizzate le informazioni inerenti a:
data e ora di ricezione/trasmissione del file;
mittente/destinatario;
esito della trasmissione.
 
Art. 4

1. Il decreto ministeriale del 1° luglio 2006 e' abrogato.
2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2015

Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1542
 
Allegato II

SPECIFICHE DELL'INFRASTRUTTURA PER L'ORGANIZZAZIONE
DEI DATI DI GESTIONE DEGLI APPARATI E DEL TRAFFICO SATELLITARE
1. Generalita'.
Le informazioni e i dettagli tecnici relativi alle apparecchiature di bordo, nonche' del traffico satellitare generato, devono confluire in una banca dati unificata, raggiungibile via Internet su canale sicuro. La protezione del canale di comunicazione tra FMC e gli operatori di settore e' assicurata dallo scambio di chiavi crittografiche che permettono l'accesso ai soli autorizzati. 2. Portale Web unico.
L'organizzazione delle procedure di ottimizzazione delle attivita' di controllo degli apparati prevede l'utilizzo di un portale Web collegato con il sistema centrale (VMS - Vessel Traffic System) denominato «Portale Web unico».
L'obiettivo del «Portale Web unico» e' quello di consentire agli utenti indicati al paragrafo 4 l'accesso a tutte le informazioni di competenza tecnico-amministrativa finalizzato alla standardizzazione dei contenuti derivanti dai diversi operatori di settore (legge Bersani).
Il portale, che e' strutturato su piu' livelli di accesso, garantisce:
1. la semplificazione e la pronta consultazione delle informazioni relative ai dati degli apparati VMS;
2. l'informazione aggiornata dei soggetti terzi che operano nell'ambito tecnico e delle telecomunicazioni del settore;
3. l'informazione relativa alla tipologia degli interventi e delle tempistiche;
4. il monitoraggio delle autorizzazioni per l'uscita in mare. 3. Banca dati del portale.
Nella banca dati sono registrate le informazioni relative a:
1. Anagrafica imbarcazione (dati identificativi, proprieta', licenze di pesca, ecc.);
2. Anagrafica tecnica apparato satellitare (modello e tipologia di terminale di bordo, codici identificativi dell'apparato, gestore del traffico satellitare, ditta con cui l'unita' ha stipulato il contratto di manutenzione, verbali di intervento, problematiche di trasmissione, ecc.);
3. Storico dello stato di funzionamento dell'apparato;
4. Posizione amministrativa (situazioni di armamento e disarmo, documentazione comprovante situazioni di morosita' nei confronti dei fornitori di servizi satellitari, effettiva disconnessione dei servizi satellitari, ecc.);
5. Anagrafica degli operatori di settore (dati anagrafici completi, le richieste certificazioni);
6. Anagrafica dei tecnici specializzati (1) Le ditte autorizzate dalla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura devono mantenere costantemente aggiornata l'anagrafe dei tecnici abilitati fornendo dati personali, ruoli, mansioni, matricola aziendale, certificazioni e/o abilitazioni possedute. (anagrafica del personale della societa' divisa per ruoli e mansioni, certificazioni possedute dai tecnici che operano per conto della societa'). 4. Livelli di accesso.
I livelli di accesso sono differenziati per:
1. Gruppo amministratore (FMC, MIPAAF), con accesso di livello amministrativo;
2. Gruppo controllo (CCAP, Capitanerie di porto), con accesso di livello funzionale alle attivita' di controllo;
3. Gruppo ditte con accesso limitato alle unita' con cui sia in itinere un contratto (manutenzione, servizi di traffico dati);
4. Gruppo tecnici (personale tecnico autorizzato alla manutenzione degli apparati di bordo). Tale gruppo ha accesso all'Anagrafica tecnica apparato satellitare delle unita' con la finalita' di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'intero ciclo di vita dei dispositivi.
5. Gruppo armatori. Tale gruppo ha lettura delle informazioni inerenti le proprie unita'.
Il tecnico abilitato ha accesso al portale per redigere online il «Verbale di intervento tecnico - Apparato trasmissione satellitare» (allegato D del presente documento). 5. Funzionalita' per la regolamentazione delle attivita' degli
operatori di settore.
Il portale e' dotato di specifiche funzioni atte a garantire il tracciamento e la verifica delle attivita' manutentive svolte a bordo delle imbarcazioni, suddivise nelle seguenti fasi:
1. Prima installazione;
2. Gestione delle avarie e/o malfunzionamenti;
3. Sostituzione e/o sbarco del dispositivo di bordo.
Il tecnico che ha effettuato l'intervento deve:
1. Impiegare esclusivamente l'allegato «Verbale di intervento tecnico - Apparato trasmissione satellitare»;
2. Registrare nel portale l'esito della manutenzione secondo logica semaforica per evidenziarne lo stato:
a. Verde - Apparato abilitato, visibile a sistema e funzionante;
b. Arancio - Apparato in fase di manutenzione (installazione, riparazione, ecc.);
c. Rosso - Apparato disabilitato e non visibile a sistema.
Un apparato satellitare si definisce visibile a sistema quando trasmette regolarmente i propri dati cinematici, cosi' come previsto dal regolamento (CE) 404/2011. 6. Disposizioni finali.
Il portale Web unico e' gestito e controllato da FMC.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - FMC fornisce le linee guida per l'utilizzo del portale stesso e delle banche dati ad esso retrostanti.

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(1) Le ditte autorizzate dalla direzione generale della
pesca e dell'acquacoltura devono mantenere costantemente
aggiornata l'anagrafe dei tecnici abilitati fornendo dati
personali, ruoli, mansioni, matricola aziendale,
certificazioni e/o abilitazioni possedute.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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