Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2015 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 19 maggio 2015 |
Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Regolamento n. 9). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private; in particolare gli articoli n. 134 (Attestazione sullo stato del rischio) e n. 170-bis (Durata del contratto); Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'IVASS); Visto il titolo IV del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, recante disposizioni in materia di «Informativa via web al contraente»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato che l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in una Banca dati elettronica detenuta da un soggetto pubblico o, qualora gia' esistente, da un soggetto privato; Considerata l'esigenza di ridefinire la disciplina in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti r.c. auto in conformita' con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, attualmente disciplinata dal regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, cosi' come modificato dal provvedimento ISVAP n. 2590 dell'8 febbraio 2008;
adotta il seguente: Regolamento
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private); b) «impresa» o «assicuratore»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto nonche' l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; c) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore» o, in breve, «r.c.a.»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria); f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; g) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio; h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosita' pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita' della garanzia prestata; i) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e' assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative r.c. auto; j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo; l) «regole evolutive»: modalita' definite rispettivamente dalla singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della classe di merito CU di cui alla lettera i); m) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. |
| Art. 2 Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio
1. L'attestazione contiene: a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita I.V.A. se trattasi di contraente persona giuridica; c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero del contratto di assicurazione; e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto; g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata; h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nonche' le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e del numero dei sinistri con responsabilita' paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita'; j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato. 2. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, tale indicazione dovra' essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo. 3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 4. Ai sensi del comma 1, lettera i), la responsabilita' principale, nel caso di sinistri tra due o piu' veicoli, e' riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' superiore a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilita' non principale, accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo ne' all'annotazione nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus. In caso di sinistri, tra due o piu' veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilita' paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subira' l'applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si dara' luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilita' attribuita poiche', qualora a seguito di piu' sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita', venga raggiunta la percentuale di responsabilita' «cumulata» pari almeno al 51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%. |
| Art. 3 Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualita' assicurativa. 2. In caso di contratto con durata annuale piu' frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualita' successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. 3. Le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) saranno disciplinate con apposito Provvedimento IVASS. |
| Art. 4 Modalita' di gestione della Banca dati degli attestati di rischio
1. La Banca dati e' detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati. 2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita convenzione che stabilisce le modalita' di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento e' il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS e' titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della banca dati per le proprie finalita' istituzionali. 3. La convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati. 4. I dati personali sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo ai principi di cui all'art. 11 del medesimo codice. 5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le relative forme di tutela di cui ai successivi articoli 145 e seguenti del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 5
Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio
1. Le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 2, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal presente regolamento e da provvedimento dell'IVASS. 2. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. 3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonche' degli accessi alle stesse, secondo le modalita' previste da provvedimento dell'IVASS. |
| Art. 6 Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio
1. Le imprese consegnano l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero: a) al proprietario; b) nel caso di usufrutto, all'usufruttuario; c) nel caso di patto di riservato dominio, all'acquirente; d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario. 2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresi': a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto e' stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioe' nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facolta' di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del decreto. |
| Art. 7
Modalita' e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio
1. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purche' si sia concluso il periodo di osservazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2. 2. L'attestato di rischio e' consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. 3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web dell'impresa, attraverso la quale ciascun contraente puo' accedere alla propria posizione assicurativa, cosi' come disciplinato dall'art. 38-bis, comma 1, del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalita' di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente. 4. Le imprese rendono nota la possibilita' di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalita' di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla home page del sito internet. 5. L'informativa di cui al comma 4 e', altresi', resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 6. Nei casi in cui il contraente sia persona diversa dall'avente diritto, le imprese attivano per quest'ultimo le medesime modalita' di consegna previste per il contraente. 7. Per i contratti relativi a coperture r.c.auto di flotte di veicoli a motore la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del contraente, con le medesime modalita' previste al comma 3, fatte salve diverse modalita' concordate tra le parti, di cui l'impresa dovra' mantenere evidenza. 8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, l'impresa obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. 9. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualita' per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio cosi' rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. 10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio e' consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. 11. In caso di piu' cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto: a) per i contratti in corso, gia' presenti nel portafoglio dell'impresa, con la consegna al soggetto avente diritto gia' indicato in polizza come proprietario; b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. |
| Art. 8 Validita' dell'attestazione
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. 2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, puo' richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta'. In tal caso, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purche' in corso di validita', riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata ai sensi del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 3. 3. Nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarita' del veicolo che comporti il passaggio di proprieta' da una pluralita' di soggetti ad uno soltanto di essi. 4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprieta' mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprieta', sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo. |
| Art. 9
Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore
1. All'atto della stipulazione di un contratto di responsabilita' civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. 2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l'impresa acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. 3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilita' e l'impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati. 4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilita' di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potra' acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, le imprese, assunto il contratto, verificano tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procedono alla riclassificazione dei contratti. |
| Art. 10 Abrogazioni
1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 5. |
| Art. 11 Sanzioni
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 317 del decreto, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme sull'alimentazione della Banca dati, si considera, ai soli fini sanzionatori, come unico flusso di comunicazione, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascun bimestre solare. Alla scadenza di ciascun bimestre solare l'IVASS, accertata la sussistenza delle violazioni di legge, contesta alle imprese l'inosservanza delle norme sull'alimentazione della banca dati. |
| Art. 12 Norme transitorie e finali
1. Le imprese, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in occasione della comunicazione annuale di cui all'art. 170-bis del decreto, comunicano ai contraenti le modifiche legislative e regolamentari concernenti l'attestazione sullo stato del rischio. 2. Con la stessa comunicazione di cui al comma precedente, le imprese informano il contraente in merito alle modalita' di consegna telematica dell'attestato di rischio previste all'art. 7 del presente regolamento. 3. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, necessari per completare il popolamento della banca dati, il rilascio degli attestati di rischio ai sensi dell'art. 7, comma 9, avviene con le modalita' di consegna indicate dall'avente diritto, senza applicazione di costi. 4. Il rilascio delle attestazioni sullo stato di rischio relative a coperture gia' scadute alla data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non presenti nella banca dati, puo' essere richiesto dall'avente diritto, con le modalita' di consegna dallo stesso indicate e senza applicazione di costi, direttamente all'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa. 5. Gli attestati di rischio rilasciati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per la stipula di un nuovo contratto ma a soli fini informativi degli aventi diritto stessi. In tali casi, l'impresa, cui e' richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente dall'impresa che ha prestato l'ultima copertura assicurativa. |
| Art. 13 Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'istituto. 2. Il presente regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, entro il 30 giugno 2015. 3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 8 e 9, entro il 31 ottobre 2015. 4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, entro il 1° luglio 2015. 5. Fino all'entrata in vigore del provvedimento IVASS, di cui all'art. 3 del presente regolamento, restano in vigore le regole di assegnazione e le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale (CU) disciplinate dall'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 4/2006. Roma, 19 maggio 2015
p. Il direttorio integrato Il Presidente Rossi |
|
|
|