Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 maggio 2015 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 243 societa' cooperative aventi sede nelle regioni Puglia, Sardegna e Toscana. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visti gli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015; Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»; Considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili gia' in sede di revisione/ispezione; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 9 ottobre 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 235, e' stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 243 societa' cooperative aventi sede nelle regioni: Puglia, Sardegna e Toscana, ai sensi delle norme sopra indicate; Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore le 243 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Roma, 13 maggio 2015
Il direttore generale: Moleti |
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