Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 maggio 2015
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera I» dell'Autostrada A-19 Catania Palermo, verificatosi nel mese di aprile 2015. (Ordinanza n. 258).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la nota prot. n. 18098 del 12 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;
Considerato che i predetti eventi meteorologici, di eccezionale intensita', hanno provocato numerosi fenomeni franosi, esondazioni di corsi d'acqua, gravi danneggiamenti alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati nonche' alle opere di difesa idraulica ed alle attivita' produttive;
Considerato in particolare, che, in connessione dei predetti fenomeni franosi, si e' verificato il cedimento di alcuni piloni del viadotto «Himera I» dell'autostrada A-19 Catania-Palermo, comportando l'interruzione di una primaria via di comunicazione e conseguenze dirette sull'intera rete della viabilita' locale interessata;
Ravvisata l'urgente necessita' di assicurare un collegamento alternativo, comprese le opere di consolidamento dell'area ad esso adiacente, nonche' alla messa in sicurezza dell'area interessata dal tratto del viadotto dissestato;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Viste le note dell'ANAS S.p.A. del 19, 25 e 29 maggio 2015;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2015;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 257 del 30 maggio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani»;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1
Nomina Commissario
e cronoprogramma degli interventi

1. L'avv. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza conseguente al movimento franoso che ha interessato il viadotto «Himera 1» dell'Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi nel mese di aprile 2015.
2. In particolare, per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:
a) valutazione delle soluzioni piu' idonee per assicurare il collegamento alternativo;
b) realizzazione di una bretella di collegamento provvisoria al viadotto, ove necessario, costituita da:
realizzazione di una rampa di accesso al viadotto;
realizzazione di interventi di consolidamento del versante a protezione della viabilita' provvisoria;
adeguamento della Strada provinciale 24 fino allo svincolo di Scillato;
c) demolizione o smontaggio delle campate della carreggiata direzione Catania del viadotto «Himera 1» tra le pile 16 e 22.
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetto attuatore, di ANAS S.p.A..
4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il piano - cronoprogramma degli interventi di cui al comma 2 da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del comitato di monitoraggio di cui al comma 6, contenente la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano - cronoprogramma puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attivita' poste in essere dal Commissario delegato in attuazione del piano - cronoprogramma, composto da sei membri di cui due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal Dipartimento della protezione civile, uno rispettivamente dall'ANAS S.p.a. e dalla Regione Siciliana. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza e a tal fine nel piano - cronoprogramma degli interventi di cui al comma 4, sono quantificate le risorse necessarie.
 
Art. 2
Accelerazione delle procedure

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 4.
2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. In deroga all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed agli articoli 146, 147, 150, 152, 154 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Siciliana, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 9.350.000,00, a valere sulle risorse assegnate all'ANAS S.p.A. per investimenti nell'anno 2015 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. L'ANAS S.p.A. e' autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a trasferire le risorse di cui al comma 1 nella contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
b) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
c) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di attuazione;
d) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
e) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
f) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;
g) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
h) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
i) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
l) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;
m) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266, nonche' dall'art. 239 all'art. 253;
n) legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13;
o) decreto-legge 12 ottobre 200, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 200, n. 365, art. 3-ter;
p) leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5
Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2015

Il capo del Dipartimento: Curcio
 
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