Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 maggio 2015
Autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 30 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2014 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 30 aprile 2014;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61 scala B, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato


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|  Denominazione della prova |  Norma/metodo |
+=============================+=================================+
|Estratto secco totale dry | |
|matter |OIV-MA-AS2-03B R2012 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|Massa volumiva e densita' | |
|relativa a 20° C Density and |OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 6 |
|specific gravity at 20°C |OIV MA AS2-01A  R2012 Section 6 |
+-----------------------------+---------------------------------+
| |OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.C |
|Titolo alcolometrico volumico|OIV-MA-AS312-01A R2009 Section |
|alcoholic strength by volume |4.C |
+-----------------------------+---------------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: Gatto
 
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