Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, concernente l'attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della Guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014 concernente la rimodulazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e' Focal Point presso l'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e presso l'Agenzia Marittima Europea (EMSA) in materia di formazione ed addestramento del personale marittimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 1, comma 1, e dell'allegato B)
della legge 7 ottobre 2014, n. 154, (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, e' il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui
agliarticoli 31e32dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negliallegati AeBalla presente legge.
(Omissis).»;
Allegato B
(Articolo 1, comma 1 e 3)
«(Omissis).
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per
l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio
2015)
(Omissis)».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione - Navigazione marittima) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
S.O.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.),
e' il seguente:
«Art. 14. (Decreti legislativi)
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 - S.O. n. 150.
La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla
convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione
della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
dicembre 1985, n. 295 - S.O.
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185 -
S.O. n. 151).
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 ottobre 2003, n. 305 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e
sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il
regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE
relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata
dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n.
264.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108
(Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea - FST) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119
(Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato da navi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2005, n. 153.
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136
(Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2011, n. 185,
S.O. n. 187.
Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale
sugli standards di addestramento e tenuta della guardia
(Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza
diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a
Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono,
rispettivamente, il testo emendato dellaConvenzionee
delCodice (Parte A e Parte B).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 (Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2014, n. 105.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 4 agosto 2014 (Rimodulazione, il numero ed i
compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014.
Il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti 8
marzo 2007 (Procedura per il riconoscimento d'idoneita'
allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 marzo 2007, n. 73.
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 2, comma 1)

REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE STCW

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) Navigazione;
2) Maneggio e stivaggio del carico;
3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4) Macchine e motori marini;
5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) Manutenzione e riparazioni;
7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilita':
1) Livello dirigenziale;
2) Livello operativo;
3) Livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di responsabilita' sono defmiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 500 GT (gross tonnage) possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione: 2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa un'attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. ha i requisiti applicabili previsti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme radio;
2.5. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW; e
2.6. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore alle 3000 T possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore alle 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di dodici mesi; e
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza pari o superiore alle 3000 GT.
Comandante e primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima di stazza tra le 500 e le 3000 GT possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all'abilitazione:
4.1. possiede, per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT;
4.2. possiede, per l'abilitazione quale comandante, i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 500 GT e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di coperta; e
4.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta su navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti su navi di stazza inferiore a 500 GT
Navi non adibite a viaggi costieri
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 500 GT.
2. Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT non adibita a viaggi costieri possiede un certificato di competenza per il servizio in qualita' di comandante di navi di stazza compresa tra le 500 e le 3000 GT.
Navi adibite a viaggi costieri
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
4.1. ha almeno diciotto anni; 4.2. ha effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dallo Stato membro; o
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a trentasei mesi;
4.3. ha i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove prescritti, per l'espletamento dei servizi radio defmiti in conformita' delle norme radio;
4.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e
4.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da l a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Comandante
5. Ogni comandante che presti servizio su navi adibita alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri possiede un certificato di competenza.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri:
6.1. ha almeno venti anni;
6.2. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri; e
6.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Dispense
7. L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, puo', nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione
1. Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza pari o superiore a 500 GT, che non sia un marinaio che sta compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre e' di guardia, sono di natura tale da non richiedere specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno sedici anni;
2.2. ha effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un comune qualificato.
Regola II/5
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di comuni in qualita' di marittimi abilitati di coperta
1. Ogni marittimo abilitato di coperta in servizio su una nave di stazza pari o superiore a 500 GT possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione;
2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come marinaio facente parte di una guardia di navigazione, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta:
2.3.1. non inferiore a diciotto mesi, o
2.3.2. non inferiore a dodici mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-II/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei marittimi abilitati emessi prima del lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-II/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Fino al 1° gennaio 2017, uno Stato membro che e' anche parte della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato del 1946 (n. 74) puo' continuare a rinnovare e prorogare certificati e convalide in conformita' alle disposizioni della suddetta convenzione.
5. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.

CAPO III

REPARTO MACCHINE Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a dodici mesi nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-III/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
2.3. ha prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia in un locale macchine sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW; e
2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da 1 a 4, sezione A-VI/3 paragrafi da 1 a 4 e sezione A-VI/4 paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW
1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW e ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto in tale compito:
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, non meno di dodici mesi come ufficiale di macchina qualificato; e
2.1.2. per l'abilitazione a direttore di macchina, non meno di trentasei mesi, tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di macchina; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW
1. Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. possiede i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina; e
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di macchina, ha un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3000 kW purche' il certificato sia convalidato in tal senso.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, possiede un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno sedici anni;
2.2. ha effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi; e
2.3. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportano l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un comune qualificato.
Regola III/5
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marittimo abilitato di macchina in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato
1. Ogni marittimo abilitato di macchina in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. possiede i requisiti per l'abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato;
2.3. oltre a essere qualificato per prestare servizio come comune facente parte di una guardia di macchina, ha effettuato un servizio di navigazione riconosciuto nel reparto macchine:
2.3.1. non inferiore a dodici mesi, o
2.3.2. non inferiore a sei mesi e ha completato la formazione riconosciuta; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/5 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni del reparto macchine emessi prima del lo gennaio 2012 con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualita' pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva.
Regola III/6
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiale elettrotecnico
1. Ogni ufficiale elettrotecnico in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, possiede un certificato di competenza.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di servizio di navigazione, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto conforme ai requisiti della sezione A-III/5 del codice STCW e documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure ha completato una formazione combinata di specializzazione in laboratorio e servizio di navigazione riconosciuto di almeno trentasei mesi di cui almeno trenta mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine;
2.3. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/6 del codice STCW; e
2.4. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/1, paragrafo 2, sezione AVI/2 paragrafi da l a 4, sezione A-VI/3, paragrafi da l a 4 e sezione A-VI/4, paragrafi da 1 a 3 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati degli ufficiali elettrotecnici emessi prima del 1° gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/5 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualita' pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/5 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/6.
Regola III/7
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a comune elettrotecnico
1. Ogni comune elettrotecnico in servizio su una nave avente un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW possiede un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione:
2.1. ha almeno diciotto anni;
2.2. ha completato un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno dodici mesi di formazione e di pratica; o
2.3. ha completato una formazione riconosciuta, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a sei mesi; o
2.4. e' in possesso di qualifiche che corrispondono alle competenze tecniche di cui alla tabella A-III/7 del codice STCW e ha completato un periodo riconosciuto di servizio di navigazione, non inferiore a tre mesi; e
2.5. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
3. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per i certificati dei comuni elettrotecnici emessi entro il lo gennaio 2012, con quelli indicati per i certificati di cui alla sezione A-III/7 del codice STCW e stabilisce, ove opportuno, se e' necessario richiedere che tali membri del personale aggiornino le proprie qualifiche.
4. Uno Stato membro puo' ritenere che un marittimo abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio a bordo nella qualita' pertinente per un periodo di almeno dodici mesi durante i sessanta mesi che precedono l'entrata in vigore della presente direttiva e ha un livello di competenza specificato alla sezione A-III/7 del codice STCW.
5. Nonostante i summenzionati requisiti prescritti ai paragrafi da 1 a 4, uno Stato membro puo' ritenere che una persona opportunamente qualificata sia in grado di svolgere determinate funzioni di cui alla sezione A-III/7.

CAPO IV

OPERATORI ADDETTI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale.
Regola IV/1 Applicazione
1. Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano ai radiooperatori su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione SOLAS 74, nella versione modificata.
2. I radiooperatori su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capo IV della convenzione SOLAS 74 non sono obbligati a conformarsi alle disposizioni del presente capo. Tuttavia, i radiooperatori in servizio su tali navi devono conformarsi alle norme radio. Gli Stati membri provvedono affinche' siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per tali radiooperatori come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radiooperatori addetti ai servizi GMDSS
1. Ogni persona responsabile o incaricata dell'espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS possiede un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato alla certificazione di competenza, a norma della presente regola, per il servizio su navi per le quali la convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, stabilisce che devono disporre di un'apparecchiatura radio:
2.1. ha almeno diciotto anni; e
2.2. ha frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

CAPO V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI
TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1-1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1- 1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW.
5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere.
6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere:
6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e
6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere:
6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o
6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 3 del codice STCW.
7. Gli Stati membri provvedono affmche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.
Regola V/1-2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi passeggeri
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi passeggeri, i marittimi hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 7 infra, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
3. I marittimi che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 6 e 7 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri hanno completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
5. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi passeggeri ha completato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW.
6. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi passeggeri ro-ro, hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
8. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.

CAPO VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL
LAVORO, ALLA PROTEZIONE, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare
1. Alla gente di mare vengono impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza viene adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la formazione di base non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato, a seconda del caso, un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato il corso di formazione di base.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza:
1.1. ha almeno diciotto anni;
1.2. ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di dodici mesi oppure ha frequentato un corso di formazione riconosciuto e ha un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di sei mesi; e
1.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento all'uso di battelli di emergenza:
2.1. possiede un certificato di addestramento all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. ha frequentato un corso di formazione riconosciuto; e
2.3. ha una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 7 a 10, del codice STCW per il rilascio dei certificati di addestramento all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi ai corsi di perfezionamento in tecniche antincendio
1. La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio ha superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformita' delle disposizioni della sezione A-VI/3, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW e ha una competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora un corso di perfezionamento in tecniche antincendio non sia previsto ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio.
Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di primo soccorso e assistenza medica
1. La gente di mare addetta al servizio di primo soccorso a bordo di navi ha una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2. La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi ha una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di primo soccorso o di assistenza medica.
Regola VI/5
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di addestramento per ufficiali di sicurezza della nave
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di addestramento come ufficiale di sicurezza della nave:
1.1. ha prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a dodici mesi o un servizio di navigazione adeguato e ha conoscenza del funzionamento della nave; e
1.2. ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/5, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio di certificati di addestramento di ufficiale di sicurezza della nave.
2. Gli Stati membri provvedono a rilasciare un certificato di addestramento a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.
Regola VI/6
Requisiti minimi obbligatori relativi all'istruzione e alla formazione in materia di protezione per tutti gli appartenenti alle gente di mare
1. Alla gente di mare sono impartiti l'addestramento in materia di protezione, l'istruzione o la formazione di sensibilizzazione alla protezione, conformemente alla sezione A-VI/6, paragrafo da 1 a 4, del codice STCW e la loro competenza e' adeguata al livello ivi indicato.
2. Qualora la sensibilizzazione alla protezione non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di sensibilizzazione alla protezione.
3. Ogni Stato membro raffronta la formazione o istruzione relativa alla protezione prevista per la gente di mare che possiede o puo' documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quanto indicato alla sezione A-VI/6, paragrafo 4 del codice STCW e stabilisce se e' necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.
Gente di mare incaricata di compiti di protezione
4. La gente di mare incaricata di compiti di protezione ha una competenza del livello indicato alla sezione A-VI/6, paragrafi da 6 a 8, del codice STCW.
5. Qualora una formazione in compiti di protezione non sia prevista ai fmi del rilascio di un certificato, e' rilasciato un certificato di addestramento attestante che il titolare ha frequentato un corso di formazione in compiti di protezione.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di formazione relativa alla protezione previsti per la gente di mare che svolge compiti di protezione e che possiede o puo' documentare abilitazioni prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, con quelli specificati alla sezione A-VI/6, paragrafo 8 del codice STCW e stabilisce se e' necessario richiedere che detta gente di mare aggiorni le proprie qualifiche.

CAPO VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati membri hanno facolta' di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei capi suddetti, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e livelli di responsabilita' attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-11/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere attestati da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio defmiti in conformita' delle norme radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto dell'articolo 5 della presente direttiva e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capo puo' essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2
Certificazione della gente di mare
Ogni marittimo addetto a una o piu' funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, AII/3, A-II/4 o A/II/5 del capo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 o A-III/5 del capo III o A-IV/2 del capo IV del codice STCW possiede un certificato di competenza o un certificato di addestramento, a seconda del caso.
Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, provvede affmche' siano rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capi; e
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capo deve prevedere la possibilita' di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capi.
2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capi II e/o III e quelli abilitati ai sensi del capo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; e
2.2. la formazione della gente di mare non sia fmalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi delle disposizioni del presente capo e' fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalita' o le qualifiche della gente di mare; o
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia di macchina e di coperta al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo turno di guardia; e
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai punti 1 e 2 garantiscono il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina."


 
Allegato II
previsto dall'articolo 20, comma 1

A) Criteri per il riconoscimento dei certificati emessi da un Paese terzo.
1. Il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2. Il Paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW.
3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, ha accertato, procedendo alla valutazione della parte in questione, che puo' comprendere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che sono pienamente soddisfatti i requisiti della convenzione STCW relativi ai livelli di competenza, di formazione e di abilitazione, nonche' ai livelli di qualita'.
4. Lo Stato membro dell'Unione europea non ha ancora concluso un accordo con il Paese terzo interessato secondo cui ogni significativo cambiamento, apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, nella sua versione aggiornata, sara' tempestivamente notificato.
5. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro dell'Unione europea in relazione alle funzioni di livello direttivo che sono autorizzati a svolgere.
6. Se uno Stato membro dell'Unione europea desidera completare la verifica della conformita' di un Paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/5 del codice STCW.
B) procedure per il riconoscimento di certificati emessi da un Paese terzo.
1. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui alla lettera A) del presente allegato e procedere ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale e' stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
2. Se entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, non e' adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato la domanda puo' decidere di riconoscere detto Paese terzo su base unilaterale fmo a quando non sara' adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III.
3. Uno Stato membro dell'Unione europea puo' decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II, lettera A), punti 4 e 5.
4. Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C, entro il 14 giugno 2005.
5. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtu' di quanto all'allegato III.
6. la Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi terzi riconosciuti. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C.

 
Allegato III
previsto dall'articolo 20, comma 4

A) Procedura del Comitato
1. La Commissione e' assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Esso e' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento all'art. 28 paragrafo 2 della direttiva europea 2008/106/CE, come modificata dalla direttiva europea 2012/35/CE, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
B) Mancata Conformita'
1. Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, lettera A), quando uno Stato Membro, ovvero la Commissione Europea, ritiene che un Paese Terzo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti della Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, ne informa quanto prima la Commissione Europea, ovvero gli Stati Membri, precisando i motivi;
2. La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui al punto 1. della lettera A);
3. Quando uno Stato Membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese Terzo ne informa immediatamente la Commissione Europea e tutti gli altri Stati Membri, motivando debitamente la propria intenzione.
4. La Commissione Europea, assistita dalla Agenzia Europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del Paese Terzo in questione per verificare se questo e' venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.
5. Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa piu' le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata, la Commissione Europea notifica al Paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto Paese e' revocata entro due mesi, fatta salva l'adozione di misure per il assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.
6. La Commissione decide in merito alla revoca del riconoscimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/106/Ce come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.
7. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
8. Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati prima della data in cui e' adottata la decisione di revocare il riconoscimento del Paese Terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata, salvo quando detta rivalutazione e' fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
C) Rivalutazione.
1. La Commissione europea, assistita dall'Agenzia Europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei Paesi Terzi riconosciuti, compresi quelli indicati nell'allegato II, lettera B), punto 4, secondo la procedura ai sensi dell'articolo 20, comma 4, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II, lettera A) e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2. La Commissione Europea defmisce i criteri di priorita' per la valutazione di detti Paesi Terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai Paesi Terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.
3. La Commissione Europea presenta agli Stati Membri una relazione sui risultati della valutazione.
D) controllo periodico dell'adempimento
1. La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/CE.
F) Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati e' conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente articolo e' conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al piu' tardi il 4 aprile 2017. La delega di potere e' tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piu' tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui al presente articolo puo' essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita' degli atti delegati gia' in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da' contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se ne' il Parlamento europeo ne' il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e' stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e' prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
G) Modifiche
1. Alla Commissione europea e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della direttiva 2008/106/CE, e sue modificazioni ed integrazioni, riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purche' tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione e al codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3 della stessa direttiva.

 
Allegato IV
previsto dall'articolo 24, comma 1

1. Le informazioni di cui all'art. 24, comma 1, sono messe a disposizione della Commissione su base annuale e in formato elettronico e comprendono le informazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli Stati membri mantengono tutti i diritti di proprieta' sulle informazioni nel formato dei dati non elaborati. Le statistiche elaborate sulla base di tali informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni sulla trasparenza e sulla protezione delle informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1406/2002.
2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali gli Stati membri, usando software fornito o accettato dalla Commissione, rendono anonime tutte le informazioni personali indicate all'allegato V prima di trasmetterle alla Commissione. La Commissione utilizza soltanto tali informazioni rese anonime.
3. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le misure per la raccolta, la presentazione, la conservazione, l'analisi e la divulgazione di tali informazioni siano concepite in modo tale da rendere possibile l'analisi statistica.
4. Ai fini del primo comma, la Commissione adotta misure dettagliate riguardanti i requisiti tecnici necessari per garantire la gestione adeguata dei dati statistici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della Direttiva 2008/106/CE.

 
Allegato V
(previsto dall'articolo 9, comma 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI
(previsto dall'articolo 9, comma 1)

MODELLO DEL CERTIFICATO DI CONVALIDA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII
(previsto dall'articolo 6, comma 5)

MODELLO ATTESTATO DELL'ADDESTRAMENTO CONSEGUITO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - cosi' come disciplinata dall'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014;
b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;
c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare;
e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale;
f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave;
g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi;
h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I;
i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo;
l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I;
o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla;
p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi;
r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV;
s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta;
t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina;
u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione;
v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II;
aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo;
ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code);
gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente;
hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;
ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare;
ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;
mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata;
rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti la conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto;
uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilita' in esso specificato;
vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;
zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;
aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito;
bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica;
ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto;
eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea;
fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'autorita' marittima italiana competente, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo;
ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW;
hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza o di un certificato di addestramento;
iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53;
lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese;
mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata dalla societa' come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della societa' e con l'agente di protezione dell'impianto portuale;
ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 6, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e' il seguente:
«Art. 6. (Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale)
(Omissis).
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di
attivita':
a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale
della navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) regime amministrativo della nave;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con
le isole e rapporti istituzionali con la Gestione
governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como;
e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed
affidate agli organismi di classificazione;
f) interventi a sostegno della flotta, delle
costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
g) vigilanza sugli enti di settore;
h) nautica da diporto;
i) personale marittimo e Sistema informativo della
gente di mare, per quanto di competenza;
j) rapporti con gli organismi internazionali,
coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per
quanto di competenza;
k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi
e sugli infortuni del personale marittimo;
l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita'
portuali, anche con riferimento all'attuazione dei
programmi infrastrutturali;
m) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi
portuali e del lavoro nei porti;
n) disciplina generale dei porti;
o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del
Sistema informativo del demanio marittimo;
q) sistema idroviario padano-veneto;
r) promozione delle autostrade del mare per quanto di
competenza;
s) programmazione di settore e assegnazione di risorse
finanziarie per la realizzazione di infrastrutture
portuali.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e' il seguente:
«Art. 13. (Funzioni e compiti)
1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede
decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal
Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali,
nelle materie di competenza del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale che esercita il relativo coordinamento funzionale
tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle
seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove
sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e
coordinamento delle relative attivita' di formazione,
qualificazione ed addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema
di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo
di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi
civili e produttivi del mare;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza
della navigazione e del trasporto marittimo;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali
per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione,
del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente
all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive
generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili
funzionali correlati alle competenze del Ministero;
e) personale marittimo e relative qualifiche
professionali certificazione degli enti di formazione e di
addestramento del personale marittimo gestione del sistema
informativo della gente di mare;
f) coordinamento delle attivita', organizzazione e
ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
i) vigilanza e controllo operativo in materia di
sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei
confronti di minacce.
3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro,
coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi.
4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti
dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri
competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione
di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di
competenza».
Il testo dell'articolo 16, secondo comma, del codice
della navigazione, e' il seguente:
«Art. 16. (Funzioni e compiti)
(Omissis).
2. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui
ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell' ambito del
circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 2, 1° comma, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente:
«Art. 2. (Denominazione degli uffici marittimi)
1. L'ufficio della zona marittima e' denominato
direzione marittima, l'ufficio del compartimento
capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio
circondariale marittimo.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 17 del codice della navigazione,
e' il seguente:
«Art. 17. (Attribuzioni degli uffici locali)
1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni
conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti.
2. Il capo del compartimento, il capo del circondario,
e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le
attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano
nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le
attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite
a determinate autorita'».
Il testo dell'articolo 316 del codice della
navigazione, e' il seguente:
«Art. 316. (Formazione dell'equipaggio)
1. L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone
arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della
nave della navigazione interna e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti
nei registri del personale navigante imbarcati per il
servizio della nave.
2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante
il periodo in cui presta servizio a bordo».
Il testo del capitolo 17 del codice internazionale dei
trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code),
e' il seguente:
«Cap. 17. (Sommario delle prescrizioni minime)
1. Le miscele di prodotti liquidi pericolosi che
presentano rischi di inquinamento unicamente, e che sono
provvisoriamente valutate secondo la regola 3(4)
dell'Annesso II dei MARPOL 73/79, possono essere
trasportate secondo le prescrizioni del Codice applicabili
alla appropriata posizione della voce nel presente capitolo
per i prodotti liquidi pericolosi non altrimenti
specificati.».
Il testo dell'articolo 1, 1° comma, punti 37, 39 e 40
del regolamento per la sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' il seguente:
«Art. 1. (Denominazioni e definizioni)
1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento
hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni
che sono integrative o addizionali a quelle della
Convenzione:
(Omissis).
37) Navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
(Omissis).
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che
si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la
nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.
2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002, e' il seguente:
«Art. 3. (Istituzione di un comitato)
1. La Commissione e' assistita dal comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi (in seguito denominato comitato COSS).
2. Nei casi in cui e' fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo
6, della decisione 1999/468/CE e' fissato a un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.».
 
Art. 3

Autorita' competenti

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo.
2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di personale marittimo e delle relative qualifiche professionali, regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo, gestione del sistema informativo della gente di mare. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo.
3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto.
4. Il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo.
5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12.
6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I.
7. Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione, rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente, attestante il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1.
8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.

Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 219 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, e' il seguente:
«Art. 219. (Matricole)
1. Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118
del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al
modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
2. Per le tre categorie della gente di mare di cui
all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute
separatamente.
3. Le matricole della gente di mare di prima e di
seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di
compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal
ministro per la marina mercantile.
4. Le matricole della gente di mare di terza categoria
sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonche' dalle
delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari
autorizzati dal ministro per la marina mercantile».
Il testo dell'articolo 127 del codice della
navigazione, e' il seguente:
«Art. 127. (Assunzione all'estero)
1. All' assunzione di personale per la formazione o per
il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'
estero sovraintende l' autorita' consolare».
 
Art. 4

Formazione ed abilitazione

1. Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz).
3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.
 
Art. 5
Disposizioni generali in materia di addestramento

1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3 con uno o piu' decreti, disciplinano, in conformita' con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.
4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi':
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.
5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1, rilasciano la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c).
6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.
7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.
8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
9. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento.
11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 123 del codice della
navigazione, e' il seguente:
«Art. 123. (Titoli professionali del personale
marittimo)
1. Il ministro dei trasporti con proprio decreto
stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della
gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di
certificazione.
2. Il regolamento determina le altre qualifiche
relative all' esercizio della professione marittima e
prescrive altresi' i requisiti per la specializzazione del
personale di coperta nei servizi inerenti all' esercizio
della pesca.
3. I limiti delle abilitazioni professionali per il
personale addetto ai servizi portuali e per il personale
tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal
regolamento».
 
Art. 6
Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide

1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso.
2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.
3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo che e' stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo.
5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto.
6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3.
7. L'attestato di addestramento conseguito e' altresi' rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e' richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento.
8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6.
9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione.
10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati.
11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza.
12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7, e' attribuito un numero unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi.
13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana.
14. Il comandante della nave custodisce, in originale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7.
15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico.
16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese.
17. Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita' e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.
18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.

Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 292-bis del codice della
navigazione, e' il seguente:
«Art. 219-bis. (Pesca marittima)
1. E' considerata pesca marittima, oltre quella che si
esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio
marittimo».
 
Art. 7
Requisiti della formazione

1. La formazione di cui agli articoli 5 e 6 e' impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche ed alle abilita' pratiche richieste nell'allegato I, anche per quanto concerne l'uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio.
2. La formazione di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimenti dei Ministeri competenti, in ragione delle materie di rispettiva attribuzione.
 
Art. 8
Viaggi costieri

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere determinate disposizioni piu' favorevoli, che soddisfano le disposizioni della sez. A/1-3 del codice STCW, in materia di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, per i marittimi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato parte della Convenzione STCW, prevedono requisiti di formazione, esperienza o di abilitazione equivalenti a quelli stabiliti dallo Stato membro dell'Unione europea o dallo Stato parte STCW.
4. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi non rientrati nella definizione di viaggi costieri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), devono soddisfare requisiti previsti dalla Convenzione STCW per la navigazione non costiera.
5. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, per le navi che hanno ottenuto i benefici previsti dalle norme sui viaggi costieri della convenzione STCW, che comprende i viaggi al largo delle coste di altri Stati membri dell'Unione europea o di parti della convenzione STCW nei limiti della loro definizione di viaggio costiero, stipula un accordo con gli Stati membri dell'Unione europea o le parti in questione, nel quale sono precisati sia i dettagli delle aree commerciali interessate, sia le altre disposizioni pertinenti.
6. Il rilascio della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo nei limiti definiti per il viaggio costiero puo' essere effettuato qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ha stipulato un accordo con lo Stato membro dell'Unione europea ovvero il Paese terzo nel quale sono precisati i dettagli delle aree commerciali interessate e le altre condizioni pertinenti.
7. Il certificato di competenza e la convalida di riconoscimento del certificato di competenza nonche' i certificati di addestramento, rilasciati ai sensi del presente articolo, contengono la limitazione ai viaggi costieri.
8. L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, comunica alla Commissione europea in maniera dettagliata le disposizioni relative ai viaggi costieri adottate.
 
Art. 9
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20.
3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.
 
Art. 10
Norme di qualita'

1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualita' che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW.
2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita' di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che:
a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.
 
Art. 11
Rilascio e registrazione dei certificati

1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, devono:
a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW;
b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;
c) aver effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW.
2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina:
a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;
b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi;
c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita';
d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;
e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validita' quinquennale per i certificati rilasciati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita' di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3.
5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalita' del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) l'abilitazione;
f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW;
g) la scadenza, se prevista;
h) il rinnovo, se previsto;
i) eventuali limitazioni;
l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento;
m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento;
n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.

Note all'art. 11:
Per il testo dell'articolo 123 del codice della
navigazione, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 12
Norme sanitarie

1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attivita' a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407:
a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni;
b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale.
3. Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.
4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola I/9 del codice STCW.
5. Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile.
6. In casi urgenti l'autorita' marittima di cui all'articolo 3, comma 3, puo' permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni:
a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi;
b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n.
303), e' il seguente:
«Art. 5. (Norme relative al settore sanitario)
(Omissis).
12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.
(Omissis).».
Il testo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1733, convertito dalla legge 22 gennaio
1934, n. 244 (Accertamento dell'idoneita' fisica della
gente di mare di prima categoria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 gennaio 1934, n. 4), e' il seguente:
«Art. 4. (Norme relative al settore sanitario)
La visita sanitaria prevista nei casi indicati
nell'art. 3 e' effettuata da una commissione permanente di
primo grado costituita presso ciascuna capitaneria di porto
sede di compartimento marittimo e composta:
1° dal medico di porto di ruolo, presidente;
2° da un medico designato dalla cassa per gli invalidi
della marina mercantile;
3° da un medico designato dal competente istituto per
l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della
gente di mare».
 
Art. 13

Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di
addestramento

1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare.
2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW.
3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione.
5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv);
b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa);
c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative;
d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.
 
Art. 14
Uso di simulatori

1. Le prescrizioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-1/12 del codice STCW e le disposizioni previste nella parte A dello stesso codice per ogni certificato indicato, si applicano:
a) a tutte le attivita' di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b) alla valutazione delle competenze previste dalla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c) a qualsiasi dimostrazione di perdurante idoneita' prescritta dalla parte A del codice STCW.
 
Art. 15
Responsabilita' delle compagnie di navigazione

1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla Convenzione STCW;
g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata;
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacita', alla sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano:
a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere:
1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare;
2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli;
b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile.
4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacita' adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.
5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.
 
Art. 16
Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia

1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni.
6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile.
7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.
9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro.
10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformita' al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso.
11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata la normalita' il comandante provvede affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato.
12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica.
13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1.
14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga.
15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu' di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 3, commi 4 e 9, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' il seguente:
«Art. 3. (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili)
(Omissis).
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
(Omissis).
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
presente decreto con l'organizzazione del servizio di
bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio
in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
decreto o dai contratti collettivi in vigore.
(Omissis).».
 
Art. 17
Dispensa

1. In caso di straordinaria necessita', anche dovuta ad accertata indisponibilita' di lavoratori marittimi in possesso del certificato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l'autorita' consolare, se cio' non provoca pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, rilascia, su richiesta della compagnia, una dispensa che permette di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, ad altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad esercitare la funzione immediatamente inferiore.
2. Qualora, per la funzione inferiore, non sia prescritto il possesso di un certificato, la dispensa e' rilasciata al lavoratore marittimo la cui competenza ed esperienza siano equivalenti ai requisiti prescritti per la funzione da esercitare.
3. Se il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non possiede alcun certificato, e' sottoposto ad una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, a dimostrazione che la dispensa puo' essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate. In tal caso, il comandante del porto o l'autorita' consolare prescrivono che il comandante della nave, non appena possibile, attribuisca la funzione al lavoratore marittimo titolare della prescritta certificazione.
4. La dispensa non puo' essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto previsto dalle pertinenti norme che regolano il servizio radioelettrico di bordo.
5. La dispensa non e' concessa per lo svolgimento delle funzioni di comandante o di direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.
 
Art. 18
Comunicazioni a bordo

1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, e' facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata;
b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile;
d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea osservino il presente articolo.
 
Art. 19

Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione
europea

1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati ai sensi delle regola V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla verifica di conformita' dei certificati stessi alla Convenzione STCW.
2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.
 
Art. 20
Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi

1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II.
2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento.
4. La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'allegato III, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
5. Una volta concesso, il riconoscimento e' valido fatto salvo l'allegato III, lettera B).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.

Note all'art. 20:
Il testo degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O., e' il seguente:
"Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all' articolo 38 .
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell' articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva."
"Art. 75 (R). Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all' articolo 71 emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera."
"Art. 76 (L). Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell' articolo 4 , comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
 
Art. 21
Controllo dello Stato di approdo e procedure di controllo

1. Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall'articolo 1 sono soggette, mentre si trovano nei porti italiani, al controllo da parte degli ispettori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera iii), per verificare che i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo hanno un certificato di competenza o un certificato di addestramento o una prova documentale ai sensi della Convenzione STCW ovvero che ne sono stati debitamente dispensati.
2. Durante le ispezioni a bordo gli ispettori verificano che siano applicate tutte le disposizioni e procedure di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, ed inoltre che:
a) i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano in possesso di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW, o ne siano stati validamente dispensati ovvero che siano in possesso di un certificato di convalida di riconoscimento di un certificato di competenza o di riconoscimento di un certificato di addestramento oppure forniscano prova documentale di aver presentato domanda di riconoscimento del certificato all'autorita' di cui all'articolo 3, comma 7;
b) il numero e le qualifiche dei lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dallo Stato di bandiera della nave.
3. Gli ispettori valutano, in conformita' con le norme stabilite nella parte A del codice STCW, l'idoneita' dei lavoratori marittimi in servizio sulla nave a svolgere il servizio di guardia, se ci sono fondati motivi per ritenere che tali norme non sono state osservate in una delle seguenti situazioni:
a) la nave e' stata coinvolta in una collisione, in un arenamento od in un incaglio;
b) si e' verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda od all'ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di convenzioni internazionali;
c) la nave e' stata condotta in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza, contravvenendo alle disposizioni in materia di manovra adottate dall'Organizzazione marittima internazionale od alle disposizioni concernenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;
d) le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose, l'ambiente o un rischio per la protezione;
e) un certificato e' stato ottenuto con la frode od il possessore di un certificato non e' la persona a cui questo e' stato originariamente rilasciato;
f) la nave batte la bandiera di un Paese che non ha ratificato la Convenzione STCW od il comandante, gli ufficiali od i comuni sono in possesso di certificati rilasciati da un Paese terzo che non ha ratificato la Convenzione STCW.
4. Oltre a verificare il possesso dei certificati, l'ispettore valuta se richiedere ai lavoratori marittimi, anche ai fini della valutazione di cui al comma 3, la dimostrazione delle rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione puo' includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e di capacita' di ciascun lavoratore marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza a livello delle proprie competenze o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. L'ispettore procede a norma del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e dei relativi accordi Port State Control, Paris MOU.
5. Gli ispettori verificano che a bordo delle navi siano a disposizione dei comandanti, degli ufficiali e dei radio operatori i testi aggiornati delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.

Note all'art. 21:
Il decreto legislativo 24/03/2011, n. 53 (Attuazione
della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131)
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.
 
Art. 22
Fermo

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, durante il controllo dello Stato di approdo le autorita' competenti decidono il fermo nave se riscontrano una delle seguenti deficienze costituenti pericolo per le persone, le cose o l'ambiente:
a) il lavoratore marittimo non possiede i certificati, ovvero non fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del proprio certificato di competenza alle autorita' di cui all'articolo 3, comma 7, o non e' stato validamente dispensato;
b) non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza;
c) non sono state rispettate le norme in materia di guardia in navigazione od in macchina prescritte alla nave;
d) in turno di guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell'inquinamento marino;
e) non e' stata comprovata l'idoneita' professionale per i compiti imposti al lavoratore marittimo quanto alla sicurezza della nave ed alla prevenzione dell'inquinamento;
f) non e' possibile assegnare, al primo turno di guardia all'inizio del viaggio ed ai turni di guardia successivi, persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

Note all'art. 22:
Il decreto legislativo 24/03/2011, n. 53 (Attuazione
della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri, pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L
131), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96.
 
Art. 23
Sanzioni

1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'.
3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo.
4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e' soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non e' in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione e' altresi' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma e' formulato qualora, nelle esercitazioni a cui e' sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.
5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.
6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.
7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo.
8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o non e' conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000.
9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
10. L'istituto, l'ente o la societa' che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita' marittima ne da' comunicazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione.
11. Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o piu' violazioni di lieve entita', tenendo conto delle concrete modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorita' verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito negativo e' comunicato all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi piu' gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o societa'.
13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 23:
Il testo dell'articolo 22 comma 2, del citato D.Lgs.
24/03/2011, n. 53, e' il seguente:
"Art. 22. Accertamento di deficienze e fermo della nave
(Omissis).
2. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave,
deficienze tali che, individualmente o nel complesso,
rendano le operazioni svolte a bordo pericolose per la
sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o
l'ambiente, informa l'autorita' competente locale che deve
disporre la sospensione delle operazioni.
(Omissis).".
Il testo degli articoli 8 bis, 14 e 18 della legge
24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329,
S.O., e' il seguente:
"Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di
legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo
stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa
indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni
della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate
con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato."
"Art. 14. (Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto."
"Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.".
La legge 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n.
329, S.O., disciplina al "Capo I LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE". In particolare la Sezione I (artt. 1-12)
disciplina i "Principi generali" e la Sezione II (artt.
13-31) disciplina l' "Applicazione".
 
Art. 24
Informazioni a fini statistici

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato IV unicamente a fini di analisi statistica. Tali informazioni non possono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica e il loro impiego e' limitato esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche.
 
Art. 25
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136;
b) le lettere a), b) e d), del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 270-bis, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonche' le lettere a) e c) del numero 2. del secondo comma, dell'articolo 271 del medesimo regolamento;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni;
d) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, n. 175.

Note all'art. 25:
Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n.
136, si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 270-bis lettere a), b) e d),
comma 2, numero 2 del D.P.R. 15/02/1952, n. 328
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O., e' il seguente:
"Art. 270-bis. (Meccanico navale di prima classe)
(Omissis).
Il meccanico navale di prima classe puo':
1. (Omissis).
2. assumere la direzione di macchina:
a. di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di
apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli
asse o ai 2000 cavalli indicati purche' dopo il
conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di
navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in
macchina;
b. di navi da passeggeri dotate di apparato motore di
potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli
indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia
effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in
servizio di guardia in macchina;
c. (Omissis).
d. di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina
adibite alla navigazione a distanza non superiore alle
venti miglia dalla costa, purche' dopo il conseguimento del
titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali
almeno 1 in servizio di guardia in macchina".
Il testo dell'articolo 271 lettere a) e c) comma 2,
numero 2, del citato D.P.R. 15/02/1952, n. 328, e' il
seguente:
"Art. 271. (Meccanico navale di seconda classe per
motonavi)
(Omissis).
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi
puo':
1. (Omissis).
2. assumere la direzione di macchina:
a. su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di
potenza non superiore a 800 cavalli asse;
b. (Omissis).
c. su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore
di potenza non superiore a 200 cavalli asse;
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 4, terzo comma, della L.
28/10/1962, n. 1602 (Modifiche ed integrazioni del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella
legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento
della idoneita' fisica della gente di mare),pubblicata
nella Gazz. Uff. 29 novembre 1962, n. 304, e' il seguente:
" Art. 4.
(Omissis).
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati i casi in cui, per
comprovate ragioni di urgenza, ovvero se il periodo di
validita' del certificato scade nel corso di un viaggio, un
marittimo puo' essere autorizzato a lavorare sulla base di
certificazione medica provvisoria, valida fino al porto di
scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre
mesi.".
 
Art. 26
Modifiche

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, si puo' procedere ad integrare il presente decreto con le modifiche delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali che nel frattempo siano entrate in vigore e siano state integrate dalla Commissione europea nelle direttive 2008/106/CE e 2012/35/UE secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dal regolamento (CE) n. 2099/2002.
 
Art. 27
Clausola d'invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le autorita' competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28
Disposizioni transitorie

1. Nei confronti della gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto, un programma di istruzione e formazione riconosciuto o un corso di formazione riconosciuto prima del 1° luglio 2013, le autorita' competenti possono continuare a rilasciare, riconoscere e convalidare, fino al 1° gennaio 2017, certificati di competenza conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorita' competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
3. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 10, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 233 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Lorenzin, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 28:
Per i riferimenti al decreto legislativo 07/07/2011, n.
136, si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 233 del citato D.P.R.
15/02/1952, n. 328, e' il seguente:
"Art. 233. (Navigazione su navi estere)
La navigazione effettuata su navi di bandiera estera e'
provata con documenti rilasciati dalla competente autorita'
dello Stato estero e autenticati dall'autorita' consolare
italiana.".
Il testo dell'allegato IV al citato decreto legislativo
07/07/2011, n. 136, e' il seguente:
"Allegato IV (previsto dall' articolo 3 , comma 2)
MODALITAPER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI
1. Validita' dei certificati.
I certificati adeguati di cui all' articolo 2 , lettera
pp), rilasciati al personale marittimo, redatti in lingua
italiana e in lingua inglese, ad eccezione di quelli di cui
alla Regola II/4 della Convenzione STCW, abilitanti a
comune in servizio di guardia di coperta, ovvero, di cui
alla Regola III/4 della Convenzione STCW, abilitanti a
comune in servizio di guardia in macchina, sono soggetti a
rinnovo da parte delle autorita' marittime di iscrizione
del marittimo, dopo sessanta mesi dal loro rilascio.
2. Condizioni di rinnovo.
L'autorita' marittima di iscrizione, che ha rilasciato
il certificato adeguato, provvede al rinnovo dello stesso
se il marittimo e' in possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, degli addestramenti specifici richiesti dalle
funzioni del certificato stesso in corso di validita', e ha
soddisfatto, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
a) abbia effettuato almeno dodici mesi di navigazione,
anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la
scadenza del certificato adeguato nelle funzioni
corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni
equivalenti svolte nella qualifica immediatamente
inferiore;
b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la
scadenza del certificato adeguato, un periodo di
navigazione di almeno tre mesi in soprannumero con funzioni
corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare o con
funzioni immediatamente inferiori;
c) abbia superato, con esito favorevole, un esame sui
programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte
prima - n. 13 del 16 gennaio 2008), atto a dimostrare di
possedere la competenza professionale necessaria per
l'assolvimento delle funzioni relative al certificato
posseduto.
Il requisito di cui alla lettera a), e' soddisfatto se
il titolare del certificato da rinnovare e' stato imbarcato
a bordo di aliscafi, o mezzi veloci o unita' in servizio di
rimorchio, anche portuale, ovvero unita' da diporto o da
pesca di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione
coperta, ovvero con la potenza di propulsione inferiore a
750 KW per la sezione macchina, per almeno trentasei mesi,
anche non continuativi, precedenti la scadenza del
certificato stesso.
3. Navigazione utile ai fini del rinnovo.
Ai fini del rinnovo del certificato adeguato,
rilasciato a comandante e 1° Ufficiale su navi di stazza
lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero a direttore e 1°
Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, e' considerata utile la navigazione
effettuata su navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT ovvero
con motore principale con potenza di propulsione tra 750 e
3000 KW.
Fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso
del punto 2, ai fini del rinnovo del certificato adeguato,
al comandante e 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza
lorda pari o superiore a 3000 GT, ovvero al direttore e 1°
Ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, se piu' del cinquanta per cento (piu'
di sei mesi) del periodo totale di navigazione richiesto
sia stato effettuato su navi con tonnellaggio inferiore a
500 GT, ovvero potenza propulsiva inferiore a 750 KW, al
marittimo e' rilasciato il certificato adeguato con
l'abilitazione per navi di stazza tra 500 e 3000 GT ovvero
di potenza propulsiva 750 e 3000 KW.
4. Navigazione parziale.
Al marittimo che non ha completato il prescritto
periodo di navigazione richiesto per il rinnovo del
certificato adeguato, ma che ha effettuato almeno sei mesi
di navigazione, nei sessanta mesi precedenti la scadenza
del certificato stesso, secondo quanto stabilito dal punto
3, il certificato e' rinnovato se supera, entro dodici mesi
dalla scadenza del certificato adeguato da rinnovare, con
esito favorevole, la prova pratica di aggiornamento, da
sostenersi, a seconda della categoria di appartenenza,
secondo le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale 7
marzo 2007 . Il periodo quinquennale di validita' del
certificato decorre dalla data di precedente scadenza.
Al marittimo che ha effettuato periodi di navigazione
inferiori a sei mesi o che non ha effettuato alcun periodo
di navigazione, il certificato e' rinnovato qualora abbia
frequentato nei dodici mesi precedenti, ovvero nei dodici
mesi successivi la scadenza del certificato, con esito
favorevole, i corsi di addestramento richiesti
dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione e purche'
soddisfi uno dei requisiti previsti dal punto 2, lettere b)
o c). Il periodo quinquennale di validita' del certificato
decorre dalla data di precedente scadenza.
Il marittimo che non soddisfa i requisiti di cui al
punto 2, lettere b) o c), ma che ha frequentato, con esito
favorevole, i corsi di addestramento richiesti
dall'abilitazione posseduta, presso istituti, enti o
societa' riconosciuti idonei dall'Amministrazione nei
dodici mesi successivi la scadenza del certificato, ottiene
il rilascio del certificato adeguato con l'abilitazione
immediatamente inferiore a quella indicata dal certificato
adeguato scaduto.
Il marittimo in possesso di un certificato adeguato
scaduto e mai rinnovato ovvero di un titolo professionale
non convertito, puo' ottenere il rilascio di un nuovo
certificato adeguato alle seguenti condizioni:
a) aver sostenuto con esito favorevole un esame sui
programmi di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2007
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte
prima - n. 13 del 16 gennaio 2008, atto a confermare il
mantenimento delle competenze professionali necessarie per
l'assolvimento delle funzioni relative al certificato
ovvero al titolo posseduto;
b) aver frequentato con esito favorevole i corsi di
addestramento previsti per l'abilitazione richiesta.
5. Equipollenze.
Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e del
rinnovo degli attestati di addestramento conseguito, sono
considerate come equivalenti al servizio di navigazione
richiesto le occupazioni alternative di seguito elencate
svolte per almeno trentasei mesi nei sessanta mesi
precedenti la scadenza del certificato adeguato:
a) personale militare in S.P.E. del Corpo delle
capitanerie di porto;
b) piloti del porto;
c) comandanti di ormeggio;
d) ispettori di organismi di classifica;
e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri
navali;
f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di
armamento presso societa' di armamento.
Le occupazioni alternative, di cui al precedente
capoverso, sono certificate a cura del datore di lavoro
ovvero dall'ente presso cui il personale ha prestato la
propria opera.
I soggetti che hanno iniziato una delle occupazioni
alternative sopra citate prima dell'entrata in vigore del
presente decreto e in possesso di un certificato adeguato
scaduto, conseguono il certificato stesso, purche':
abbiano superato i corsi di formazione previsti per la
certificazione richiesta;
abbiano svolto l'occupazione alternativa per non meno
di trentasei mesi nei sessanta mesi precedenti la richiesta
di rilascio del certificato adeguato.
6. Validita' degli attestati di superamento dei corsi
di addestramento.
Le attestazioni di addestramento conseguito, rilasciati
dopo l'entrata in vigore del decreto sono conformi al
modello di cui all' allegato VII , hanno validita'
quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo
abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione
nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato
adeguato.
Il modello di cui all' allegato VII ha la stessa data
di emissione e di scadenza del certificato adeguato.
Se il marittimo che chiede il rilascio, ovvero il
rinnovo del certificato adeguato non e' in possesso
dell'addestramento specifico richiesto dalla Regola STCW V,
il certificato e' rilasciato con la limitazione «Non valido
su navi cisterna, petroliere, gasiere, ro-ro, e passeggeri»
in italiano, «Not valid on ships liquified gas tanker,
chemical tanker, oil tanker, ro-ro, other than ro-ro
passenger ship» in inglese, in relazione all'addestramento
specifico mancante.
Analogamente, l'attestato dell'addestramento conseguito
reca la dicitura, in corrispondenza dell'addestramento
specifico, «non abilitato» in italiano, «not qualified» in
inglese.
Se l'abilitazione indicata nel certificato adeguato da
rinnovare non prevede alcuni dei corsi di addestramento
riportati sul modello di cui all'allegato VII, l'autorita'
marittima appone la dicitura «non prescritto» in italiano e
«not required» in inglese.
7. Proroga di validita'.
Il marittimo che, al momento della scadenza del
certificato adeguato, e' imbarcato all'estero si reca
presso la rappresentanza diplomatica consolare italiana al
fine di ottenere la proroga «fino allo sbarco» della
validita' del certificato adeguato da rinnovare.
Analogamente, i marittimi che al momento della scadenza
del certificato adeguato sono imbarcati sul territorio
nazionale, ottengono la suddetta proroga dall'autorita'
marittima presso il porto di attracco dell'unita'.
Il marittimo che abbia conseguito la proroga, al
momento del rientro in Italia ovvero allo sbarco, si reca
per il rinnovo presso l'autorita' marittima di iscrizione
che ha rilasciato il certificato adeguato.".
 
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