Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2015
Intervento per la promozione e il sostegno di ulteriori investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", integrato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui il CIPE ha approvato l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013 (nel seguito "POI Energia"), approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007)6820, come modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, n. C(2012)9719 final;
Viste, in particolare, le linee di attivita' 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", 1.2 "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili", 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialita' collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti" del suddetto POI Energia, che prevedono interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario, come modificato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che, all'art. 25-bis, prevede la revisione, a partire dal 1° gennaio 2015, della disciplina dello scambio sul posto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva e le successive disposizioni attuative della misura;
Considerata l'esigenza di promuovere ulteriormente gli investimenti diretti al miglioramento competitivo delle imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, mediante un intervento complementare con le altre programmazioni nazionali e regionali e con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, i cui risultati attesi siano conformi con le priorita' indicate dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
Verificata la disponibilita' di risorse residue di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico a valere sul POI Energia, ammontanti complessivamente a euro 120.000.000,00;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "DGIAI": la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;
c) "territori eleggibili alle azioni del POI Energia": le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
d) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
e) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;
f) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilita' sia dell'impresa proponente;
g) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione. Rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie prime assimilabili;
h) "risparmio energetico": la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
i) "impresa unica": l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all'art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis.
 

Allegato n. 1
(art. 5, comma 1) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLE AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI
RIFERITI ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E DI CALORE PER AUTOCONSUMO
I programmi d'investimento ammissibili che hanno ad oggetto la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore debbono essere finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica ed al risparmio energetico all'interno dell'unita' produttiva oggetto di investimento; gli stessi impianti debbono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero avere ad oggetto la realizzazione impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare-motrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrati nello stesso periodo, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi: siano di proprieta' dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa proponente stesso abbia piena disponibilita'; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione, ai sensi del Regolamento de minimis, di agevolazioni in favore di imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, funzionali al rafforzamento della relativa competitivita' complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva.
2. L'intervento previsto dal presente decreto prosegue e rafforza le azioni di sostegno di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, citato nelle premesse, ed e' gestito dalla DGIAI.
 
Art. 3

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 120.000.000,00 (centoventimilioni) a valere sulle risorse residue del POI Energia, nella quota di competenza della DGIAI.
2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.
3. Nell'ambito della riserva di cui al comma 2 e' istituita una sotto-riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese.
4. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energia, il Ministero provvede a individuare, con le modalita' e nei tempi definiti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie riservate ai sensi dei commi 2 e 3 e a rendere disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite da almeno un anno e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 citato nelle premesse, fatta eccezione per quelle che, alla data del presente decreto, abbiano formalizzato la rinuncia alle agevolazioni medesime.
 
Art. 5

Programmi ammissibili

1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere la realizzazione di interventi funzionali alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all'interno di un'unita' produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 e avere ad oggetto una o piu' delle seguenti tipologie di interventi:
a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attivita' economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica, forza motrice ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);
c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;
d) installazione, per sola finalita' di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1.
2. Il programma d'investimento proposto e' illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato, che attesti la capacita' del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere, a parita' di capacita' produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria. Per le opere edili, l'impresa proponente e' tenuta a produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalita' attraverso cui le predette attestazioni e relazioni sono prodotte.
3. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori di cui all'art. 1, comma 1 del Regolamento de minimis. Inoltre, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai seguenti settori identificati in base alla classificazione ATECO 2007:
A.02 - silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
F - costruzioni (ad eccezione delle attivita' di cui al codice 41.1 "sviluppo di progetti immobiliari");
H - trasporto e magazzinaggio (ad eccezione delle attivita' di cui al codice 52 "magazzinaggio ed attivita' di supporto ai trasporti");
K - attivita' finanziarie ed assicurative;
L - attivita' immobiliari;
O - amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi d'investimento devono:
a) riguardare un'unita' produttiva localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia, di cui l'impresa proponente abbia, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni o, se antecedente, alla data di avvio del programma d'investimento, la piena disponibilita', rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, debitamente registrato, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile, con l'obbligo di perfezionare il contratto definitivo in data antecedente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8. Nel caso l'investimento sia stato avviato prima della presentazione della domanda, la registrazione, ove non gia' avvenuta, puo' comunque essere effettuata prima della presentazione della domanda. La piena disponibilita' deve garantire l'utilizzo dei beni agevolati per un periodo di tempo congruo con quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera d);
b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila); la stessa soglia dovra' essere rispettata anche con riferimento al valore complessivo del programma d'investimento ammesso alle agevolazioni dal Ministero a seguito delle relative attivita' di istruttoria;
c) essere avviati in data successiva al 17 maggio 2014, termine di chiusura del bando di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, e non aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, spese superiori al 70 per cento del costo totale dell'investimento proposto. Per data di avvio del programma d'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
d) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera a), prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;
e) per i medesimi programmi di cui alla lettera d) che presentano un costo complessivo superiore a euro 100.000,00, avere sostenuto spese almeno pari al 30 per cento del costo complessivo proposto;
f) per i programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), prevedere la realizzazione del programma d'investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie:
a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), al 40 per cento dell'investimento ammesso;
b) macchinari, impianti e attrezzature;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente all'impresa proponente;
d) spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell'unita' produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonche' gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono:
a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007 - 2013;
b) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada;
c) essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;
d) essere mantenute nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva oggetto del programma d'investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso;
e) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che, a partire dai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.
3. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.
4. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia' beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
 
Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti all'art. 3, commi 2 e 6, del Regolamento de minimis, ai sensi dei quali l'agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non puo' in alcun caso superare l'importo di euro 200.000,00, e comunque nei limiti di cui al comma 6 del presente articolo, in una delle seguenti forme alternative:
a) per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;
b) finanziamento agevolato per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.
2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia; i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti beneficiari devono garantire, per la quota non coperta dalle agevolazioni previste dal comma 1, l'apporto di un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
4. Nel caso in cui un'impresa unica presenti due o piu' domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unita' produttiva, le agevolazioni sono concesse fino ad esaurimento del massimale di cui al comma 1.
5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione:
a) per gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» o del Regolamento GBER o di una decisione adottata dalla Commissione, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento de minimis;
b) per le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.
6. Le agevolazioni concesse a norma del presente decreto a un'impresa unica non possono in nessun caso superare, anche con l'eventuale concorso delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 5, lettera a), nell'arco di tre esercizi finanziari, la soglia massima di euro 200.000,00 di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis. Per le agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo (ESL) di cui all'art. 3, comma 6, del Regolamento de minimis.
 
Art. 8

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di apertura e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresi', in allegato l'elenco degli oneri informativi previsti per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente decreto.
3. Nella domanda di agevolazioni l'impresa indica la forma di agevolazione prescelta tra quelle indicate all'art. 7, comma 1.
4. Alla domanda di agevolazioni e' allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnica illustrativa del programma d'investimento resa nella forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e conforme alla normativa sull'imposta di bollo;
b) nel caso di opere murarie e/o di impianti tecnologici, computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato;
c) documentazione comprovante la disponibilita' dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma d'investimento proposto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e alle date in cui le stesse sono state conseguite; nei soli casi per i quali e' previsto il silenzio/assenso, e' possibile presentare la domanda di agevolazioni successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per la formazione dell'assenso. In tali casi l'adozione del provvedimento di concessione previsto al comma 8 e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione;
e) piano d'investimento;
f) nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste da ciascuna impresa sia uguale o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
g) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, del documento unico di regolarita' contributiva ai fini previdenziali ed assicurativi, in applicazione di quanto previsto all'art. 31 comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, riportante le informazioni che consentono la verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, attestante la spesa gia' sostenuta in attuazione del programma d'investimento proposto e riportante in allegato la documentazione probatoria della stessa;
l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ai dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, utili per la verifica della solidita' economico-finanziaria dell'impresa e, nel caso di agevolazione richiesta dall'impresa nella forma del finanziamento agevolato di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), per il calcolo della capacita' di rimborso, secondo quanto previsto all'art. 9. Tale dichiarazione e' rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. Con il provvedimento di cui al comma 2, sono definiti i moduli per la presentazione della domanda di agevolazioni ed e' individuata l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla stessa.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, siano gia' sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili dal Ministero, e il totale degli investimenti proposti. In caso di parita' di punteggio tra piu' programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.
7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e, se necessario, in base alla posizione assunta nell'ambito della graduatoria di cui al comma 6, all'esame delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente, verificando la completezza e la conformita' della documentazione presentata rispetto a quanto disposto con il provvedimento di cui al comma 2 e il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previsti dal presente decreto, nonche' delle condizioni economico finanziarie previste dall'art. 9. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Tale provvedimento contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' d'informazione e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca.
9. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al comma 8 entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
 
Art. 9

Verifica economico-finanziaria

1. Ai fini della determinazione dell'ammissibilita' della domanda di agevolazioni in relazione alle caratteristiche economico-finanziarie dell'impresa proponente, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 7, il Ministero valuta:
a) per tutti i programmi di agevolazione, i due seguenti indicatori:
1) indipendenza finanziaria, determinata sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;
2) copertura degli oneri finanziari, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari;
b) per i soli programmi che accedono alle agevolazioni previste dall'art. 7, comma 1, lettera b), la capacita' dell'impresa proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione:
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove:
"Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti;
"CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;
"N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.
2. I punteggi massimi e la soglia minima degli indicatori di cui al comma 1, lettera a), sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2.
 
Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate nel numero massimo di tre quote:
a) una prima quota, relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni e sostenuti dall'impresa beneficiaria dalla data di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, e' erogata entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto all'art. 8, comma 9;
b) una seconda quota, previa richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, puo' essere erogata a fronte di un avanzamento di spesa almeno pari al 30 per cento del totale della spesa ammessa, al netto delle eventuali erogazioni di cui alla lettera a);
c) una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse, previa richiesta dell'impresa beneficiaria da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento.
2. Le erogazioni sono disposte sulla base di fatture quietanzate. Pertanto ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture di acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
3. In alternativa alla modalita' di erogazione indicata al comma 2, le singole quote delle agevolazioni concesse, ad eccezione della prima, possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, subordinatamente all'apertura del conto corrente vincolato previsto nella convenzione tra il Ministero e l'Associazione bancaria italiana - ABI del 12 febbraio 2014 e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014.
4. I beni relativi alla domanda di agevolazioni devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' produttiva alla data di conclusione dell'investimento. A tal fine, su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo, che puo' coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale rende, inoltre, una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale, in relazione a ciascun bene, sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonche' gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene.
5. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico - Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza) quota del programma n. ... Bando Efficienza energetica ex D M XX XXX 2015".
6. Il Ministero, entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori, provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la vigenza e la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento;
d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
e) per le richieste di erogazione per le quali l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo, disporre l'erogazione della quota di agevolazione sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria.
 
Art. 11

Ulteriori adempimenti a carico
delle imprese beneficiarie

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, e' tenuta a:
a) utilizzare sistemi di pagamento delle spese, comprese quelle eventualmente sostenute a partire dal termine di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), e fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, che ne consentano la piena tracciabilita'. I pagamenti non possono, pertanto, essere effettuati per contanti, ne' attraverso assegni bancari o circolari;
b) tenere a disposizione tutti i documenti e giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma d'investimento;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni e i monitoraggi disposti dal Ministero, nonche' da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) operare nel rispetto del Regolamento de minimis e in particolare non superare i massimali previsti all'art. 3, comma 2, del predetto regolamento. L'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo "de minimis" che determinino il superamento del massimale consentito.
2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonche' dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicita', i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato e' stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie sono inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni stesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Qualora per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto siano utilizzate risorse a valere su strumenti operativi attuativi della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, il Ministero provvede a informare le imprese beneficiarie sugli obblighi di controllo e di pubblicita' delle operazioni previsti dagli specifici regolamenti in vigore per la predetta programmazione.
 
Art. 12

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita' di aiuto.
 
Art. 13

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita', devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. Le valutazioni effettuate dal Ministero ai sensi del comma 1 riguardano anche, in caso di operazioni societarie, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del Regolamento de minimis.
3. Fino a quando le variazioni di cui al comma 1 non sono state approvate il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.
 
Art. 14

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;
c) mancato rispetto dei massimali previsti all'art. 3, comma 2, del Regolamento de minimis, qualora venga accertato dal Ministero in qualunque fase del procedimento. Qualora invece il superamento dei medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero, la revoca delle agevolazioni non viene effettuata purche' l'impresa beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha determinato il superamento;
d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5;
e) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 4, lettere d) ed f);
f) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 2, lettera d);
g) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;
h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1963
 
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