Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2015
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno

e

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
LE AUTONOMIE E LO SPORT
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015 e integrata nel corso della riunione del 15 aprile 2015;

Decreta:

Art. 1

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» e' sostituita dalla seguente «ottobre»;
b) al paragrafo 4.2:
1) alla lettera d) la parola «10» e' sostituita dalla seguente «20»;
2) alla lettera i), le parole «da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.»;
c) al paragrafo 8.1 le seguenti parole sono cancellate «Negli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'analisi strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai soli punti 2 e 3.»;
d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente:
«8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:
1. l'organizzazione e la modalita' di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e societa' controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e societa' controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilita' economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualita' dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
e. l'analisi delle necessita' finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilita' e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilita' e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le disposizioni del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilita' economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica e' possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attivita' amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa.
Per ogni singola missione/programma sono altresi' indicati gli impegni pluriennali di spesa gia' assunti e le relative forme di finanziamento.
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalita' e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.
Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici;
d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformita' ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011»;
e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di delibera di approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva lo schema di delibera»;
f) alla fine del paragrafo 9.7 e' aggiunto il seguente periodo «Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di previsione e' approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente decreto unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»;
g) al paragrafo 9.11.4:
1) nella tabella «1) Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo» sono sostituite dalle seguenti «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)»;
2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente alle tabelle n. 2) e 3)» e' inserito il seguente periodo: «Si ricorda che, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2, le risorse destinate al cofinanziamento nazionale sono classificate tra i i vincoli derivanti da trasferimenti. Considerato che per tali risorse non e' possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.»;
3) dopo le parole «E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE» sono aggiunte le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa»;
h) al paragrafo 11, le parole «di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-bis».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.3:
1) dopo le parole «(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).» e' inserito il seguente periodo «Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacita' di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi», con la seguente nota a pie' pagina, in corrispondenza delle parole «capacita' di riscossione»: «Ad esempio attraverso la creazione di unita' organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione piu' efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli);.
2) dopo le parole «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio» sono aggiunte le seguenti «salva la facolta' prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.»;
3) dopo le parole «puo' essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.» sono aggiunte le seguenti «Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed e' effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilita' tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non e' destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita' confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficolta' di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilita' che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilita' puo' essere determinata per un importo non inferiore al seguente:
--------------------------------------------------------------------
+ Fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilita' effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilita', nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce --------------------------------------------------------------------

L'adozione di tale facolta' e' effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.
b) al paragrafo 3.11, dopo le parole «viene a scadenza la relativa quota.» sono aggiunte le seguenti «Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo e' registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell'ente stesso, all'entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile). La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo e' possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere e' prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche).»;
c) al paragrafo 3.22, alla lettera c), dopo le parole «Oneri finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti (U.1.08.99.01.001)» sono inserite le seguenti: «Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all'ente, contabilizzati secondo le modalita' previste dal principio 3.18, se il finanziamento non e' stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito e' registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come "Prelievi da depositi bancari" (cod. E.5.04.07.01.000), ai fini della determinazione del costo/onere dell'operazione, e' necessario considerare anche l'importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora non erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti e' effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell'entrata riguardante il provento dell'operazione.»;
d) al paragrafo 5.2:
1) sostituire le parole «contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale» con le seguenti «contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui e' imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;»;
2) dopo le parole «L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.» aggiungere le seguenti «In contabilita' finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attivita' commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:
a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi e' impegnata per l'importo comprensivo di IVA;
b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).
c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;
e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilita' economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali».
e) al paragrafo 5.5:
1) sostituire le parole «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 6 (trattasi di regolazione contabile)» con le seguenti «Si provvede poi contabilmente a registrare un pagamento di pari importo, versato nel bilancio dell'ente all'entrata di cui al punto 7 (trattasi di regolazione contabile)»;
2) sostituire le parole «L'ente escusso puo' decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 4) e 5)» con le parole «L'ente escusso puo' decidere di estinguere anticipatamente il debito residuo. In tal caso registra solo le operazioni di cui ai punti 5) e 6)».
f) Dopo il paragrafo 5.6 e' inserito il seguente paragrafo: «5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).
L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attivita' per le quali non sono soggetti passivi di IVA.
Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore.
In contabilita' finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalita' alternative:
1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo e' emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
2) se l'ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:
a. un accertamento pari all'importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);
b. un impegno di pari importo, contestuale all'accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);
c. emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno riguardante l'acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;
d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera a;
e. alle scadenze previste per il versamento dell'IVA, l'ente emette un ordine di pagamento a favore dell'erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).
La modalita' di contabilizzazione 1) e' adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalita' di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell'esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole e' richiesta l'applicazione costante della modalita' di contabilizzazione dello split payment con riferimento al medesimo esercizio.»;
g) al paragrafo 7.1, dopo le parole «sulla base di tempi e di importi predefiniti.» aggiungere «I destinatari delle spese concernenti i "trasferimenti per conto terzi" registrano l'entrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento e' stato erogato, in deroga al principio per il quale i trasferimenti devono essere registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse";
h) al paragrafo 8.9, sostituire la parola "aggiornate" con le seguenti "aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.";
i) al paragrafo 9.2:
1) dopo le parole "rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione" aggiungere le seguenti: "L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che puo' essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e' possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.»;
2) dopo le parole «c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione.» aggiungere le seguenti: «La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»;
3) dopo le parole «b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.» aggiungere le seguenti: «Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale»;
4) dopo le parole «della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.» aggiungere le seguenti: «Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio e' approvato:
a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
b) dopo le scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio, contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'art. 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), puo' essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'art. 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).»;
j) dopo il paragrafo 10.6 aggiungere i seguenti paragrafi:
«10.7. Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.
Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non e' effettuata a valere di incassi vincolati.
Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo gia' stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa.
10.8. Utilizzo risorse vincolate al 31 dicembre
In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, l'ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l'importo non ancora reintegrato, si accerta l'entrata da "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e si impegna la spesa per "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL".
A seguito della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi riguardanti il reintegro di tali risorse, la regolazione contabile e' effettuata in conto residui.
Nel conto del tesoriere e' data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare.»;
k) al paragrafo 11.11 sostituire le parole «di cui all'allegato n. 8» con le seguenti «di cui all'allegato n. 17»;
l) all'esempio n. 5 dell'appendice tecnica sostituire le parole «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013» con le seguenti «dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014»;
 
Art. 3
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo n. 4.3:
1) dopo le parole «al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante la scissione dei pagamenti (split payment), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare distintamente a fronte del costo il debito nei confronti del fornitore (al netto dell'IVA) e il debito IVA, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 11.»
2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di determinare il debito nei confronti del fornitore al netto dell'IVA e di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
b) al paragrafo 4.12:
1) dopo le parole «necessari al funzionamento dell'attivita' ordinaria dell'ente.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;
2) dopo le parole «distintamente, l'importo dell'IVA» aggiungere le seguenti «a credito»;
3) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
c) al paragrafo 4.13:
1) dopo le parole «ratei passivi e risconti attivi.» sono inserite le seguenti «Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalita' di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11.»;
2) dopo le parole «l'acquisto di materie prime e beni di consumo.» aggiungere le seguenti «Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalita' indicate nell'esempio n. 12.»;
d) al paragrafo 4.18:
1) dopo le parole «quello di durata residua del contratto di locazione.» aggiungere le seguenti «Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione e' trasferita ad un ente dalla legge.»
2) dopo le parole «a qualunque titolo detenuti» sono aggiunte le seguenti «, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa e' prevista come obbligatoria dalla legge»;
e) al paragrafo 5, dopo le parole «con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).» sono aggiunte le seguenti «Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, e' necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilita' finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilita' finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione e' stata resa, nella contabilita' economico patrimoniale, e' effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorche' non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.»;
f) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 5)
1) sono eliminate le parole «N.B1 Le codifiche e le denominazioni delle voci del piano dei conti integrato potranno essere oggetto di variazione a seguito dell'adozione del piano dei conti definitivo (a decorrere dal 2014).»;
2) le parole «N.B2» e' sostituita dalle parole «N.B.»;

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 sono inserite le seguenti voci:

+-------------------------------+---------------------------------+
|Entrate per sterilizzazione | |
|Inversione contabile IVA | |
|(reverse charge) | E.3.05.99.03.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Entrate per sterilizzazione | |
|Inversione contabile IVA | |
|(reverse charge) | E.3.05.99.03.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ritenute per scissione | |
|contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Ritenute per scissione | |
|contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su | |
|beni di terzi | U.2.02.03.06.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su | |
|beni demaniali di terzi | U.2.02.03.06.001|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Manutenzione straordinaria su | |
|altri beni di terzi | U.2.02.03.06.999|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Versamento delle ritenute per | |
|scissione contabile IVA (split | |
|payment) | U.7.01.01.02.000|
+-------------------------------+---------------------------------+
|Versamento delle ritenute per | |
|scissione contabile IVA (split | |
|payment) | U.7.01.01.02.001|
+-------------------------------+---------------------------------+

a) nel piano dei conti finanziario di cui all'allegato n. 6/1 per le voci di cui ai codici U.1.07.04.03.001, U.1.07.04.03.002 e U.1.07.04.03.999, le parole «mutui e altri finanziamenti a medio lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;
b) nel piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 per le voci di cui ai codici 2.4.1.03.05.03.001, 2.4.1.03.05.03.002 e 2.4.1.03.05.03.999 le parole le parole «mutui e altri finanziamenti a medio lungo» sono sostituite dalla seguente «finanziamenti a breve»;
c) nel piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 sono inserite le seguenti voci:
+------------------------------------+------------------------------+ | |Manutenzione straordinaria su | |1.2.1.07 |beni di terzi | +------------------------------------+------------------------------+ | |Manutenzione straordinaria su | |1.2.1.07.01 |beni di terzi | +------------------------------------+------------------------------+ | |Manutenzione straordinaria su | |1.2.1.07.01.01 |beni di terzi | +------------------------------------+------------------------------+ | |Manutenzione straordinaria su | |1.2.1.07.01.01.001 |beni demaniali di terzi | +------------------------------------+------------------------------+ | |Manutenzione straordinaria su | |1.2.1.07.01.01.999 |altri beni di terzi | +------------------------------------+------------------------------+ | |Crediti derivanti | | |dall'inversione contabile IVA | |1.3.2.08.04.12 |(reverse charge) | +------------------------------------+------------------------------+ | |Crediti derivanti | | |dall'inversione contabile IVA | |1.3.2.08.04.12.001 |(reverse charge) | +------------------------------------+------------------------------+ |2.4.5.05.04 |Scissione IVA (Split payment) | +------------------------------------+------------------------------+ |2.4.5.05.04.01 |Scissione IVA (Split payment) | +------------------------------------+------------------------------+ | |Debito per scissione IVA | | |pagato contestualmente alla | |2.4.5.05.04.01.001 |fattura | +------------------------------------+------------------------------+ | |Debito per scissione IVA da | |2.4.5.05.04.01.002 |pagare mensilmente | +------------------------------------+------------------------------+

 
Art. 5

Allegato 9 - Bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) e' sostituito dall'allegato A al presente decreto e sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 6

Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni:
a) nel conto del bilancio «Gestione delle entrate», il codice «50300» attribuito alla tipologia «400 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie» e' sostituito con il seguente «50400»;
b) il prospetto concernente «Equilibri di bilancio (solo per le regioni) e' sostituito dall'allegato A al presente decreto;
c) nell'Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato, dopo la colonna (x) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio N (cd. economie di impegno)» e' inserita la colonna (y) «Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio N (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a N». Di conseguenza, la formula ( c) = (a) - (b)-(x) e' sostituita dalla seguente ( c) = (a) - (b)-(x)-(y);
d) sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 7
Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e
titoli di spesa

1. Nell'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni, che si applicano anche allo schema di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011:
a) nell'elenco delle missioni e dei programmi:
1) al termine della descrizione del programma «Altri ordini di istruzione» aggiungere le parole «non universitaria»;
2) nella descrizione della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali», prima della parola «attivita'» inserire la seguente «delle»;
3) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per la tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali (solo per le regioni)» prima della parola «attivita'» inserire la seguente «delle»;
4) nella descrizione del programma «Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le regioni)» sostituire le parole «dell'ambiente» con la seguente «ambiente» e sostituire il codice del programma «0909» con il codice «09»;
5) sostituire la descrizione del programma «Fondo svalutazione crediti» con la seguente «Fondo crediti di dubbia esigibilita'»;
6) nella descrizione del programma «Restituzione anticipazione di tesoreria» sostituire la parola «anticipazione» con la seguente «anticipazioni»;
7) nella descrizione del programma «Servizi per conto terzi e Partite di giro» sostituire la parola «e» con il simbolo «-»;
8) sostituire la descrizione del programma «Anticipazioni per il finanziamento del SSN» con la seguente «Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale»;
b) nell'elenco dei titoli e dei macroaggregati di cui all'allegato n. 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
1) nella descrizione del programma 1.5 «Trasferimenti di tributi», dopo la parola «tributi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;
2) nella descrizione del programma 1.6 «Fondi perequativi», dopo la parola «perequativi» aggiungere le seguenti «(solo per le regioni)»;
3) il codice «4.4» attribuito al macroaggregato «Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine» e' sostituito dal seguente «4.3»;
4) il codice «4.5» attribuito al macroaggregato «Rimborso di altre forme di indebitamento» e' sostituito dal seguente «4.4».
 
Art. 8

Allegato 17- Rendiconto del tesoriere

1. Gli allegati n. 17/2 e 17/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono sostituiti, rispettivamente, dai prospetti di cui agli allegati C e D al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2015

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno
Il Capo Dipartimento per gli affari regionali,
le autonomie e lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Naddeo

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone