Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 72
Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;
b) al comma 1, la lettera f) e' soppressa;
c) al comma 1, la lettera m) e' soppressa;
d) al comma 2, dopo la lettera h-bis) e' inserita la seguente:
«h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»;
e) al comma 2, dopo la lettera h-octies) e' aggiunta la seguente:
«h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato»;
f) al comma 3, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo II».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento».
4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «l'ISVAP» e' sostituita dalla seguente: «l'IVASS».
5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.».
6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 5, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.
7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»;
c) il comma 2-bis e' abrogato;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.».
8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.
9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 79» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 3 e 4».
10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;
b) al comma 9, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR» sono soppresse.
11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali».
12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
14. L'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.».
16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.
17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 52-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 52-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche' atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.».
19. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio.»;
e) al comma 4-quater le parole: «, in conformita' alle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;
f) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.».
20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonche' quelle di natura macro-prudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie.».
21. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.».
22. L'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalita' da essa stabilite.».
23. All'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformita' alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.
24. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformita' alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.
25. L'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Idoneita' degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
27. L'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.».
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 2-ter e' abrogato;
d) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.».
28. Dopo l'articolo 67-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.».
29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.».
30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.».
31. L'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e all'ABE.
3. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita', compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.».
32. All'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.».
33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente capo.».
34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;
b) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;».
35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «presso gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti».
36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, lettera c), e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.».
39. L'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3;»;
c) al comma 4, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).».
40. L'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;
b) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;
e) al comma 5, dopo le parole: «o i soggetti a cui sono esternalizzate» sono inserite le seguenti: «funzioni aziendali essenziali o importanti»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».
41. L'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.».
42. L'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies;».
43. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.».
44. L'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;
b) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.».
45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.»;
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.».
46. All'articolo 128-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».
47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 111.»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimita'» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».
49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
51. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) alla rubrica, dopo le parole: «sanzioni amministrative» sono aggiunte le seguenti: «alle societa' o enti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 3-bis e' abrogato;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).»;
g) il comma 5 e' abrogato;
h) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.»;
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.»;
l) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.».
52. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca d'Italia puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.
Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.
Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
Art. 144-sexies (Obbligo di astensione). - 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.».
53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute meno.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;
f) al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;
h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;
i) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;
l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.»;
m) al comma 9, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.»;
n) il comma 10 e' abrogato;
o) al comma 11, le parole: «nell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 6, 10, 11 e».
54. Dopo l'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.».
55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3,il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 4, le parole: «n. 89/646/CEE,» sono sostituite dalle seguenti: «2013/36/UE,».
56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1, dopo le parole: «il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5» le parole: «e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma» sono soppresse.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (CE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno
2013, n. L 176.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga
le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione
del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro
l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2013/36/UE ; le disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorita' di
vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle
linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea;
c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le
rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di
assegnare loro;
d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE ,
con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida
emanate dall'Autorita' bancaria europea, la materia dei
requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al
capitale degli intermediari, in modo da rafforzare
l'idoneita' a garantire la sana e prudente gestione degli
intermediari stessi; individuare inoltre il momento della
prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova
disciplina;
e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di
rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione;
f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013
nonche' di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di
interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di
trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico
dei soci e degli amministratori degli intermediari
l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano
un interesse in conflitto e prevedere la nullita' delle
previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in
materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla
disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui
ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24
febbraio 1998, n. 58;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare le facolta' di opzione che il
regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
h) disciplinare modalita' di segnalazione,
all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di
vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 ,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre
violazioni;
i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con
quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo,
la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie
prevista dall'art. 144 e la relativa procedura
sanzionatoria, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie alle societa' o enti nei cui confronti sono
accertate le violazioni, tenendo conto anche delle
dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i presupposti
che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano
sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o
enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone
fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un
massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati
ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinabile;
2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai
sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste
nel vigente art. 144, tenendo fermo, per le sanzioni in
materia di trasparenza, il principio della rilevanza della
violazione;
3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli
articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e
criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
4) per le fattispecie previste dagli articoli 130,
131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi
previsti e avvalersi della facolta', attribuita dalla
direttiva 2013/36/UE , di non introdurre sanzioni
amministrative;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i
principi e criteri direttivi previsti alla lettera i),
numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura
sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai
sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i
massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191,
192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il
rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e
adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi
non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5
milioni di euro;
m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione delle lettere i) e l):
1) valutare l'estensione del principio del favor
rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento
in cui e' stata commessa la violazione;
2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la
CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare
della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla
direttiva 2013/36/UE , anche in deroga alle disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo
scambio di informazioni con l'Autorita' bancaria europea,
in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo il vigente riparto di competenze, il potere di
definire disposizioni attuative, con riferimento, tra
l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile
per la determinazione della sanzione, alla procedura
sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da
minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedere,
ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE , efficaci
strumenti per la deflazione del contenzioso o per la
semplificazione dei procedimenti di applicazione della
sanzione, anche conferendo alle autorita' di vigilanza la
facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per
condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel
rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di
adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE
relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o
di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione
temporanea dall'incarico;
o) attribuire alle autorita' di vigilanza, nel
rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di
revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva
2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la
disciplina della gestione delle crisi;
p) nel rispetto del vigente assetto di competenze
delle autorita' nazionali preposte alla prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo, apportare al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre
disposizioni vigenti in materia le modificazioni e
integrazioni occorrenti ad adeguare l'entita' delle
sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito
alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente
comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n),
nonche' ogni altra modificazione e integrazione necessaria
a garantire la coerenza, la proporzionalita' e
l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i
soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
q) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono alla sua
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
f) (soppressa);
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro
della Comunita' europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) (soppressa).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il
credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti
dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) "moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies)
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse
dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla
lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana
regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici
previamente i principi e i criteri dell'attivita' di
vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attivita' di vigilanza.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorita' creditizie
esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e
le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e
dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre
autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni
dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita'
che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli
strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri
d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili
adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere
accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri
Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
d'informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia
possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati
statistici). - 1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio
sito web i provvedimenti di carattere generale emanati
dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati
ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana quando le disposizioni in essi contenute sono
destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a
vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati
statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche). - 1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata
dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli
2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415,
2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si
applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti
finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte
delle banche delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito
nominativi o al portatore. La Banca d'Italia puo'
disciplinarne le modalita' di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte
delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero
rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. (Abrogato).
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative
del presente articolo, con particolare riguardo alla
procedura di autorizzazione e alle modalita' di
presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle
condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza
e di revoca dell'autorizzazione.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. La Banca d'Italia disciplina
l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma
1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle
societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e
ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art.
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa
comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede
legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto
l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi'
le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che comportano il controllo
o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o
sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25;
l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' della banca di
rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che
ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del
gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio
efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere
sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e
2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Norme applicabili) In vigore dal 26 marzo
2015. - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di
societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita'
prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano
i requisiti di mutualita' previsti dall'art. 2514 del
codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto.
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito
cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di
recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o
esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto
dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge,
laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita'
primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia
puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti
di capitale emessi.».
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 49 (Assegni circolari). - 1. La Banca d'Italia
autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonche' di altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia determina la misura, la
composizione e le modalita' per il versamento della
cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della
circolazione degli assegni indicati nel comma 1.».
- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 51 (Vigilanza informativa). - 1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale delle banche anche per il tramite di queste
ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro
personale.».
- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. (Abrogato).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. (Abrogato).
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.».
- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai
quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino
accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati
extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di
banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
- Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55 (Controlli sulle succursali in Italia di
banche comunitarie). - 1. La Banca d'Italia esercita
controlli sulle succursali di banche comunitarie nel
territorio della Repubblica, con le modalita' da essa
stabilite.».
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia; una o piu' delle attivita'
previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si
intendono le societa' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita'
che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle
societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.
1-bis.».
- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in
societa' bancarie e finanziarie.».
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66 (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi'
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.
5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il
tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi
indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia
impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. (Abrogato).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. (Abrogato).
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter. Si applicano l'art. 53, commi 4-quinquies e
4-sexies, e l'art. 53-ter.».
- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art.
65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate
da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti
e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa'
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da
quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo
di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La
Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita'
competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i
profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai
sensi dell'art. 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.».
- Il testo dell'art. 95-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 95-bis (Riconoscimento delle procedure di
risanamento e liquidazione). - 1. I provvedimenti e le
procedure di risanamento e liquidazione di banche
comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio
della procedura di risanamento da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione
straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione
coatta amministrativa di banche italiane si applicano e
producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e,
sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati
esteri.».
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la
propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e
cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione
al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis,
lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi
del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da
uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche
extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite
dall'art. 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e'
l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che
esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da
quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti
il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi
componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1.
L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la
vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche
con riferimento al singolo intermediario finanziario, della
situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e
b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei
confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo
finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni
nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla
presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti.
3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b),
anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini
ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3,
lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.».
- Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52,
61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso intermediari
finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art.
25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche'
alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla
Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del
29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica,
la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico
patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e
114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'art. 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza
stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario, che intendono operare in
Italia, possono operare nel territorio della Repubblica
anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un
istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
extracomunitario e' subordinata all'apertura di una
succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai
sensi del presente articolo in presenza di condizioni
corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero
degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione
di reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies.2 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti di
moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di moneta elettronica, anche per
il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta
elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di moneta elettronica per
esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di moneta elettronica
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale, il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti attivita' e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare
ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di
istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita'
competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare
tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di
moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a
cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti attivita' che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica
che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art.
114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri
di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita'
di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi
di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali,
avendo a riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato.
6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di
moneta elettronica comunitari che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta
elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento,
delle disposizioni relative alle succursali o alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la
Banca d'Italia puo' ordinare all'istituto di moneta
elettronica di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro
in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per
i provvedimenti eventualmente necessari.
6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' competente, quando le
irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies.3 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. Agli emittenti che
agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo
gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a
queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del
comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26
puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza
definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla
natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica
l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto
di cui all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo
articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita'
svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non
esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di
pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82,
113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-novies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca
d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di
servizi di pagamento soggetti che esercitino altre
attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le
relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito
un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dall'art. 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e
professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle altre attivita'
imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio
effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative
del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di
pagamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25,
ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla
natura specifica dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei
servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma
4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e
113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi
6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-quaterdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1. Gli istituti
di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite
di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di
uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e
gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica
all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di
quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei
loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede
alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di
effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di
pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti
che operano nel territorio della Repubblica. Se le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente
agli accertamenti.
6. Nei confronti degli istituti di pagamento che
svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla
prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'art. 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i
poteri di vigilanza indicati nel presente articolo
sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e
sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a
riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato.».
- Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari
finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3,
i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dello sviluppo economico al quale compete, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi
1, lettere b), c), d), ed e), e 4.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1,
lettere b), c), d), ed e), e 4.».
- Il testo dell'art. 128-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora
nell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i
servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e
ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un
periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di
cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare
urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente
articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre
forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese
dell'intermediario.».
- Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca",
"banco", "credito", "risparmio", ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria
loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli
intermediari finanziari di cui all'art. 106.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli
istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento
e dagli intermediari finanziari.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse
sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato
all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111.
3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' con
l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo,
fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in
materia di interessi degli amministratori e di operazioni
con parti correlate. E' facolta' del consiglio di
amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di
cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi
previste.
[2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi
svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo,
presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo
bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra
societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita'
previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.]
[2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societa'
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste controllate o che le controllano. Il
presente comma non si applica alle obbligazioni contratte
tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario
ovvero tra banche per le operazioni sul mercato
interbancario.]
3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e'
punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 206 a 2.066 euro.».
- Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di societa'
finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista
capogruppo e in intermediari finanziari). - 1. L'omissione
delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la
violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 25, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da
una societa' o un ente, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto
richiamate dall'art. 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2,
anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce false
indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo.».
3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario
ed in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle
comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di
euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per
l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate
nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.».
2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. (Abrogato).
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma
1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata
adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di
un unico contratto di credito al consumo in una pluralita'
di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore
al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma
1, lettera a).
5. (Abrogato).
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.
125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1,
ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
- Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione
appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
queste sono venute meno.».
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10. (Abrogato).
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Regioni a statuto speciale). - 1. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca
d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli
articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla
competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie
disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2
nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono
riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei
rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di
recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nei
commi precedenti.».
- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 161 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano
abrogati:
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709,
convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297,
convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187,
convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509,
convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto
dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817,
convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307,
convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693,
convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
1932, n. 1581;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721,
convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo
comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376,
convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008,
convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561,
convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938,
n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per
gli articoli 10,11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e
31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883,
convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta
eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi 2° e 3°,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale
28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3,
4, 5;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta
eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo
comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo
comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli
articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 20 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e4 della legge 25 novembre 1962,
n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n.
700, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge
relativa all'organizzazione, al funzionamento e
all'operativita' della "Sezione credito" della Banca
nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 896;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n.
423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n.
49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e15
della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10,
l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo
quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta
eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto
legislativo:
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350;
gli articoli 10,11,12, 13 e 14 della legge 28 agosto
1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta
salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art.
2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e
l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n.
142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per
l'art. 10;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23
gennaio 1928, cosi' come successivamente modificati,
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.
152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto
legislativo.
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto
legislativo.
6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le
partecipazioni gia' consentite in sede di prima
applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui
immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art.
40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per
i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la
cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il
provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 120-quater sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e
l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al
fine dell'annotazione. Per eventuali attivita' aggiuntive
non necessarie all'operazione, espressamente richieste
dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della
parte richiedente.
7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la
cancellazione di cui all'art. 40-bis si esegue anche con
riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre
venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del
codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei
mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte
del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo
ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al
conservatore la comunicazione attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di
ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le
richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di
sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza
alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a
quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro
il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modificazioni del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385

1. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresi', quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche.
6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materie disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto legislativo.
7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
8. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato rispettivamente agli articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67 e 67-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo.
10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
11. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo articolo 144».

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
575/2013 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 79 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In caso di
violazione da parte di banche comunitarie delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia
puo' ordinare alla banca di porre termine a tali
irregolarita', dandone comunicazione all'autorita'
competente dello Stato membro in cui la banca ha sede
legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' competente, quando le
irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale.».
- Per il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si veda nelle note all'art. 1.
- Il titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricato: «Titolo VIII - SANZIONI».
- Per il testo dell'art. 145-quater del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inserito dal
presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 39 (Aumento delle sanzioni penali e
amministrative). - 1. Le pene previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate
entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I,
titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 2625, dopo il secondo comma e' inserito
il seguente:
«La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
b) all'art. 2635, dopo il secondo comma e' inserito
il seguente:
«La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
c) all'art. 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, che non sono state modificate dalla presente legge,
sono quintuplicate.
4. All'art. 4, comma 1, lettera h), della legge 29
luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) e' inserito il
seguente:
«1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e
quintuplicando la misura massima delle sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in una somma di
denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
raddoppiate.».
- Per il testo degli articoli 25, 26, 53, 53-bis,
53-ter, 67, 67-ter, 144, 144-ter e 145 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, citato nelle note alle premesse, e' cosi'
rubricato: «Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
gennaio 2015, n. 19, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 2 (Norme sul trasferimento dei servizi di
pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento). - 1.
Il presente articolo reca la disciplina sulla
trasferibilita' dei servizi di pagamento connessi al conto
di pagamento detenuto da un consumatore presso un
prestatore di servizi di pagamento verso un altro
prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto
al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. Ai fini del presente articolo, per "servizio di
trasferimento" si intende il trasferimento, su richiesta
del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento
ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini
permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e
bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di
pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo
da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento
di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del
conto di pagamento di origine.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il
servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti
nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono
aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso
un prestatore di servizi di pagamento.
4. Il servizio di trasferimento e' avviato dal
prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta
del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al
prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica
autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente
esegue il servizio di trasferimento entro il termine di
dodici giorni lavorativi dalla ricezione
dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il
conto abbia due o piu' titolari, l'autorizzazione e'
fornita da ciascuno di essi.
6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento
trasferente e al prestatore di servizi di pagamento
ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle
operazioni relative al servizio di trasferimento, per
quanto di rispettiva competenza;
b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in
entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini
relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che
devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini
permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere
eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di
destinazione. Tale data e' fissata ad almeno sei giorni
lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di
servizi di pagamento ricevente riceve i documenti
trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento
trasferente.
7. Ai fini del presente articolo si applicano le
definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.
8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'
responsabile dell'avvio e della gestione della procedura
per conto del consumatore. Il consumatore puo' chiedere al
prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare
il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata,
ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.
Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce
al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le
informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul
conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma
dell'autorizzazione si applica l'art. 117, commi 1 e 2, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del
presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'art. 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' il comma 8 del medesimo art. 144. Si
applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993.
10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio
dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento
trasferente e il prestatore di servizi di pagamento
ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso
alle informazioni che lo riguardano rilevanti per
l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli
ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso
il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente
fornisce le informazioni richieste dal prestatore di
servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli
ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le
informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto
che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata
e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti
sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti
tredici mesi, senza addebito di spese a carico del
consumatore o del prestatore di servizi di pagamento
ricevente.
12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il
consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di
origine, si applica l'art. 126-septies, commi 1 e 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385.
13. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, il prestatore di servizi di pagamento
trasferente e il prestatore di servizi di pagamento
ricevente non addebitano spese al consumatore per il
servizio di trasferimento.
14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a
disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni
riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto
delle informazioni e le modalita' con cui queste sono messe
a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi
dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili e secondo le modalita' e i termini
definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al
trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti
finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con
o senza la chiusura del conto di deposito titoli di
origine, senza oneri e spese per il consumatore.
16. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei
termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il
prestatore di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a
indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo
e alla disponibilita' esistente sul conto di pagamento al
momento della richiesta di trasferimento.
17. All'art. 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono
noti gli indicatori che assicurano la trasparenza
informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli
sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite
internet ai servizi bancari».
18. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i
criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al
comma 16 nonche' le modalita' e i termini per l'adeguamento
alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo
periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano
alle disposizioni del presente articolo sulla
trasferibilita' dei servizi di pagamento entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
19. I commi 584 e 585 dell' art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
 
Art. 3

Individuazione della Banca d'Italia come autorita'
di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase
di avvio del Meccanismo di risoluzione unico

1. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' nazionale di risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE previsto dall'art. 127 della direttiva stessa, nonche' ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed e' investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del regolamento richiamate in tali paragrafi attribuiscono alle autorita' di risoluzione nazionali.
2. Le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli articoli 51 e 66 del medesimo decreto legislativo; si applicano altresi' le disposizioni di cui ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalle norme vigenti.
4. Nell'esercizio delle funzioni previste al presente articolo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Note all'art. 3:
- La direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n.
L 173.
- Il regolamento (CE) 15/07/2014, n. 806/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2014, n. L 225.
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata). - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
un gruppo bancario o da una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla
persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca;
d);
e);
f);
g);
h) societa' che controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali quando siano controllate da una singola banca
ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo bancario
ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme
specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la
disciplina vigente.».
- Per il testo degli articoli 51, 66 e 144 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note
all'art. 1.
- I capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
sono cosi' rubricati:
«Capo V - ALTRE SANZIONI».
«Capo VI - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE».
- Il testo dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di provvedimenti
individuali). - 1. Ai procedimenti della Banca d'Italia,
della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione
di provvedimenti individuali si applicano, in quanto
compatibili, i principi sull'individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. I procedimenti di controllo a
carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono
svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da
soggetti interessati possono essere valutate
nell'istruzione del procedimento. Le Autorita' di cui al
presente comma disciplinano le modalita' organizzative per
dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione
della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'art. 193, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per
la violazione delle disposizioni previste dall'art. 120,
commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.».
 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, parte I, II e III

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-bis) e' inserita la seguente:
«i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le Autorita' indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.».
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino».
4. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
b) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:
«2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «i dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di essi.»;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.».
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Riserve di capitale). - 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonche' quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.».
7. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
8. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attivita' svolta.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita' giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se' violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 8-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonche' atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e' effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.».
9. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
10. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate.»;
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.
5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
5-sexies. Alla societa' capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis.».
11. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneita' si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».
12. L'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilita' e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della societa' partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della societa' che il titolare della partecipazione puo' esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».
13. L'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Acquisizione e cessione di partecipazioni»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneita', ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche' comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.».
14. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;»;
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2.».
15. L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».
16. L'articolo 35-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».
17. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;
b) alla lettera e), la parola: «requisiti» e' sostituita dalle seguenti: «e soddisfano i criteri».
18. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita' dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine.».
19. Dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 56-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative societa' capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della societa' di gestione del risparmio, della Sicav o della societa' capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilita' di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.».
20. L'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Consob.».
21. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in conformita' a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»;
c) al comma 5, in fine, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.».
22. Agli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» e' sostituita dalla seguente: «Ivass».

Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1, lettera i), dell'art. 1 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
(Omissis).
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i
poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal
presente decreto.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'esercizio delle
rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano
alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della
convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle
prassi di vigilanza.
2-bis. Le Autorita' indicate al comma 1 esercitano,
ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento
attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto
legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza
degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili
adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di crisi o
di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli
effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema
finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi
degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il
Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza
degli altri Stati membri.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Provvedimenti). - 1. I regolamenti
ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
e le procedure per l'adozione degli atti e dei
provvedimenti di propria competenza.
3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri
provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio
sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel
proprio Bollettino.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
ai sensi del presente decreto nonche' i regolamenti dei
mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia
e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma
elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato
modificato nel corso dell'anno precedente.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca
d'Italia e la CONSOB osservano i seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di esercizio
del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la CONSOB possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono
volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia.
03. La Banca d'Italia e la CONSOB comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili,
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse
materie e sul governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a
oggetto:
1) i criteri e i divieti relativi all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA
riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere l'applicazione
ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria
massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni
di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni.
2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi
all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli,
alle operazioni con passivita' potenziali e ai rendiconti
di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide dei
clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli
investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni
piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti
o percepiti incentivi.
2-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa
l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente
pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi.
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la CONSOB per gli aspetti previsti dalle lettere d),
e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive
funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli aspetti
previsti dalla lettera k).
2-quater. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di
assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le
societa' di cui all'art. 18 del testo unico bancario, gli
istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i
Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista nel
negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari
derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel
negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati,
quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono
alle controparti centrali di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla CONSOB, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
2-octies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti
abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'art.
2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle
deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per
conto proprio o di terzi.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Interventi sui soggetti abilitati). - 1. La
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali,
fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti;
2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di
stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le
materie disciplinate dall'art. 6, comma 1, lettera a), e,
ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la CONSOB,
provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i
servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I
provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
essi.
2-bis. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di
uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di gestione
del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in
carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
del soggetto abilitato; la rimozione non e' disposta ove
ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi
dell'art. 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.
3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca
d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza,
possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di
OICR.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono chiedere informazioni al personale dei
soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.
1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
puo' prevedere che la partecipazione alla centrale dei
rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari
iscritti all'albo di cui all'art. 106.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere
esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un'irregolarita' nella gestione ovvero
una violazione delle norme che disciplinano l'attivita'
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio, delle
Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle SIM,
delle societa' di gestione del risparmio, delle Sicav o
delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,
delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla
Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati
nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita'
delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio
sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche
all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti
incaricati della revisione legale dei conti presso le
societa' che controllano le SIM, le societa' di gestione
del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario.
5-bis. La CONSOB, nell'ambito delle sue competenze,
puo' esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti
dall'art. 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle
sue competenze, puo' esercitare sui soggetti abilitati i
poteri previsti dall'art. 187-octies, comma 3, lettera c).
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche
limitatamente alla prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive
competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari
presso i soggetti abilitati.
1-bis. La CONSOB puo' richiedere al soggetto incaricato
della revisione legale dei conti di procedere a verifiche
ispettive. Le relative spese, la cui congruita' e' valutata
dalla CONSOB, sono poste a carico del soggetto ispezionato.
1-ter. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare
ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari anche presso
coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro
personale.
2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte
all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su
profili di propria competenza.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle
autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche
stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare
altre modalita' per le verifiche.
4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono
ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche comunitarie e di
societa' di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse
autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se
le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero
concordano altre modalita' per le verifiche.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare,
nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari modalita' per
l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di
banche insediate nei rispettivi territori.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Vigilanza sul gruppo). - 1. La Banca d'Italia
impartisce alla societa' posta al vertice del gruppo
individuato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b),
disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati
ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le
materie dell'art. 6, commi 1, lettera a), 1-bis e 2-bis,
lettere a), b), c) e g). Ove lo richiedano esigenze di
stabilita', la Banca d'Italia puo' emanare nelle stesse
materie disposizioni di carattere particolare.
1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la
Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione
dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del
comma 1.
2. La societa' capogruppo, nell'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana
disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia. Gli organi amministrativi delle societa' del
gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per
l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti
individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), al
soggetto che controlla la societa' capogruppo di cui
all'art. 11, comma 1-bis, la SIM o la societa' di gestione
del risparmio, nonche' a quelli che sono controllati,
direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), la trasmissione,
anche periodica, di dati e informazioni.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i
soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'art.
11, comma 1, lettera b).
4.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito
delle rispettive competenze:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i
soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
partecipati almeno per il venti per cento da uno dei
soggetti individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettera b);
b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a)
e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate.
5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia puo' adottare i
provvedimenti previsti dall'art. 7, comma 2, nei confronti
dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b).
5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o piu'
esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 13, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
5-quater. La Banca d'Italia e la CONSOB possono
chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze,
informazioni anche al personale dei soggetti indicati al
comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.
5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.
5-sexies. Alla societa' capogruppo si applicano gli
articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e
1-bis.».
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Acquisizione e cessione di partecipazioni). -
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o
cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim,
societa' di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf una
partecipazione che comporta il controllo o la possibilita'
di esercitare un'influenza notevole sulla societa' o che
attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale
almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, deve darne preventiva comunicazione
alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta
anche per le variazioni delle partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o
superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30
per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del
controllo della societa'.
2. La Banca d'Italia puo' vietare entro il termine
stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione
della partecipazione quando ritenga che non ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente
dell'intermediario, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 14;
l'idoneita', ai sensi dell'art. 13, da parte di coloro che,
in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di
amministrazione, direzione e controllo; la solidita'
finanziaria del potenziale acquirente; la capacita'
dell'intermediario di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del
potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace
della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che
l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia puo'
fissare un termine massimo per l'acquisizione nonche'
comunicare, anche prima della scadenza del termine, che
nulla osta all'operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono
comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla
CONSOB e alla societa'.
4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute
indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste
nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario.
5. La Banca d'Italia determina con regolamento:
a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti
ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1,
ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma,
nonche' i criteri per l'individuazione dei casi di
influenza notevole;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o
sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse, nonche' quando esistono accordi
concernenti l'esercizio del diritto di voto;
c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle
comunicazioni, nonche' per condurre la valutazione prevista
al comma 2.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda completa, l'esercizio dei
servizi e delle attivita' di investimento da parte delle
SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole
"societa' di intermediazione mobiliare";
c) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita'
iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle
operazioni previste, delle procedure adottate per
l'esercizio dell'attivita' e dei tipi di servizi accessori
che si intende esercitare, nonche' una relazione sulla
struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione
dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative
essenziali;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 13;
g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art.
15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le
condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2.
h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione, e assicurata la capacita'
dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le
attivita' di investimento.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla
stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto
lo svolgimento dei servizi e delle attivita' autorizzati.
3-bis. Le Sim comunicano alla CONSOB e alla Banca
d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta
successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui
al comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB per l'attivita'
di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza
l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
parte delle banche autorizzate in Italia, nonche'
l'esercizio dei servizi e delle attivita' indicati
nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico
bancario.».
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del
risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,
autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione
collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di
portafogli, del servizio di consulenza in materia di
investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la
procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.».
- Il testo dell'art. 35-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia,
sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle Sicav e
delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;
f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo
statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
indicati nello statuto stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa'
non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;
h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, con
regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista
dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) individua la documentazione che i soci fondatori
sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di
autorizzazione e al contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e
alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali
dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf procedono
alla costituzione della societa' ed ad effettuare i
versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro
trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene
l'indicazione di societa' di investimento per azioni a
capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf
contiene l'indicazione di societa' di investimento per
azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in
tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf
non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del
codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
in natura.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun
comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio
di una medesima Sicav puo' essere suddiviso in comparti
costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.».
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Sicav e Sicaf che designano un gestore
esterno). - 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,
autorizza la costituzione di Sicav e di Sicaf che designano
per la gestione del proprio patrimonio un gestore esterno
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non inferiore a
quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto
dall'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1, posseggono e soddisfano i criteri di
onorabilita' stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non
ricorrono le condizioni per l'adozione del divieto previsto
dall'art. 15, comma 2;
f) nello statuto e' previsto:
1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo,
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf,
come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni e degli altri strumenti finanziari
partecipativi previsti dallo statuto stesso;
2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio
a un gestore esterno e l'indicazione della societa'
designata;
g) la stipula di un accordo tra il gestore, se
diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a
quest'ultimo la disponibilita' delle informazioni
necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni,
secondo quanto previsto nell'art. 41-bis, comma 2-bis.
2. Si applica l'art. 35-bis, commi 3, 4, 5 e 6.».
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari comunitari). - 1. In caso di violazione da
parte di imprese di investimento comunitarie con succursale
in Italia, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE
autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di
banche comunitarie con succursale in Italia e di societa'
finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, del testo unico
bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo
l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.
3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti
in regime di libera prestazione di servizi in Italia non
ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la CONSOB
informano l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
CONSOB, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la CONSOB procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di
violazioni, da parte di imprese di investimento o banche
comunitarie con succursale in Italia ovvero societa' di
gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato
dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da
disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente
lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.
3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni
relative alla liquidita' dell'impresa d'investimento
comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della
situazione di liquidita' della stessa, la Banca d'Italia
puo' adottare le misure necessarie per la stabilita'
finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai
quali sono prestati i servizi, se quelle prese
dall'autorita' competente dello Stato d'origine mancano o
risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate
all'autorita' competente dello Stato d'origine.».
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per
azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione).
2. La CONSOB determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle societa' di gestione, in conformita' a
quanto previsto ai sensi dell'art. 13. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e'
pronunciata dalla CONSOB.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle
societa' di gestione, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
alla documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
6-bis. La CONSOB disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla
CONSOB da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai partecipanti al capitale,
individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine
e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione alla
CONSOB da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella societa' di
gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente
l'attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di
ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
parte della societa' di gestione delle informazioni
relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo
cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
partecipazione rilevante.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono
adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
di Stato e dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, nei
casi di societa' di gestione di mercati regolamentati
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai
sensi del comma 6-bis.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal
comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
previsto dall'art. 14, comma 6.
8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da
parte della societa' di gestione, la CONSOB puo' opporsi ai
cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti
mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del
mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il
provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di
opposizione da parte dell'Autorita' competente, i diritti
di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non
possono essere esercitati.
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono
adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
9. Alle societa' di gestione si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche
delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto.».
- Il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II
del presente titolo. Esse possono svolgere attivita'
connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di
organizzazione delle societa' e le attivita' connesse e
strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso,
l'attivita' di rappresentanza nell'assemblea delle societa'
per azioni quotate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella societa', in conformita' a
quanto previso ai sensi dell'art. 13. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e'
pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica il comma 4, terzo e quarto
periodo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia,
determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il
regolamento dei servizi di cui all'art. 81, comma 2, sia
conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e
alle relative norme di attuazione.
10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano
gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, e 159, comma 1.».
- Il testo degli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter e
148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4-bis (Individuazione dell'autorita' competente
ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle
agenzie di rating del credito). - 1. La CONSOB e'
l'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la
CONSOB svolge i compiti indicati dal predetto regolamento,
esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti
dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze,
la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi
protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano
informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e
l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei
soggetti indicati dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento
di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorita'.».
«Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis,
lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e
2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art.
7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. I soggetti incaricati della revisione legale dei
conti delle imprese di assicurazione comunicano senza
indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della
revisione legale dei conti presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'Ivass e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza.».
«Art. 117 (Informazione contabile). - 1. Alle societa'
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri paesi dell'Unione europea non si
applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato previsti dall'art. 27 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'art. 27 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'art. 61 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con
regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con quelli delle direttive
emanate in materia dall'Unione europea quelli sulla base
dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione
sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga
alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio
consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati
nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei
principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi
d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le
societa' finanziarie previste dall'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e con l'Ivass
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione
previste dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173.».
«Art. 123-ter (Relazione sulla remunerazione). - 1.
Almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea
prevista dall'art. 2364, secondo comma, o dell'assemblea
prevista dall'art. 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, le societa' con azioni quotate mettono a
disposizione del pubblico una relazione sulla
remunerazione, presso la sede sociale, sul proprio sito
Internet e con le altre modalita' stabilite dalla CONSOB
con regolamento.
2. La relazione sulla remunerazione e' articolata nelle
due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed e' approvata dal
consiglio di amministrazione. Nelle societa' che adottano
il sistema dualistico la relazione e' approvata dal
consiglio di sorveglianza, su proposta, limitatamente alla
sezione prevista dal comma 4, lettera b), del consiglio di
gestione.
3. La prima sezione della relazione sulla remunerazione
illustra:
a) la politica della societa' in materia di
remunerazione dei componenti degli organi di
amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con
responsabilita' strategiche con riferimento almeno
all'esercizio successivo;
b) le procedure utilizzate per l'adozione e
l'attuazione di tale politica.
4. La seconda sezione, nominativamente per i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori
generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal
regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti
con responsabilita' strategiche:
a) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna
delle voci che compongono la remunerazione, compresi i
trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o
di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la
coerenza con la politica della societa' in materia di
remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
b) illustra analiticamente i compensi corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma dalla societa' e da societa' controllate o
collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti
compensi che sono riferibili ad attivita' svolte in
esercizi precedenti a quello di riferimento ed
evidenziando, altresi', i compensi da corrispondere in uno
o piu' esercizi successivi a fronte dell'attivita' svolta
nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un
valore di stima per le componenti non oggettivamente
quantificabili nell'esercizio di riferimento.
5. Alla relazione sono allegati i piani di compensi
previsti dall'art. 114-bis ovvero e' indicata nella
relazione la sezione del sito Internet della societa' dove
tali documenti sono reperibili.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e
2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile,
e dall'art. 114-bis, l'assemblea convocata ai sensi
dell'art. 2364, secondo comma, ovvero dell'art. 2364-bis,
secondo comma, del codice civile, delibera in senso
favorevole o contrario sulla sezione della relazione sulla
remunerazione prevista dal comma 3. La deliberazione non e'
vincolante. L'esito del voto e' posto a disposizione del
pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2.
7. La CONSOB con regolamento, adottato sentite Banca
d'Italia e Ivass per quanto concerne i soggetti
rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa
comunitaria di settore, indica le informazioni da includere
nella sezione della relazione sulla remunerazione prevista
dal comma 3, comprese le informazioni volte ad evidenziare
la coerenza della politica delle remunerazioni con il
perseguimento degli interessi a lungo termine della
societa' e con la politica di gestione del rischio, secondo
quanto previsto dal paragrafo 3 della raccomandazione
2004/913/CE e dal paragrafo 5 della raccomandazione
2009/385/CE.
8. La CONSOB, con il regolamento adottato ai sensi del
comma 7, indica altresi' le informazioni da includere nella
sezione della relazione sulla remunerazione prevista dal
comma 4. La CONSOB puo':
a) individuare i dirigenti con responsabilita'
strategiche per i quali le informazioni sono fornite in
forma nominativa;
b) differenziare il livello di dettaglio delle
informazioni in funzione della dimensione della societa'.».
«Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della
societa' stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri
effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri
supplenti;
c);
d).
1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce,
inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia
effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga
almeno un terzo dei membri effettivi del collegio
sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre
mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio
sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio
di riparto previsto dal presente comma, la CONSOB diffida
la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio
entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In
caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro
200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere.
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La
CONSOB statuisce in ordine alla violazione,
all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in
materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase
istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente
comma.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per
l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del
collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non
siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che
hanno presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti. Si applica l'art. 147-ter, comma 1-bis.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e' nominato
dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' od alle
societa' da questa controllate od alle societa' che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo
ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti di
cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e
l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' dei membri del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dalla carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il
rappresentante della minoranza e' il membro del consiglio
di amministrazione eletto ai sensi dell'art. 147-ter, comma
3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la
decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
nelle societa' organizzate secondo i sistemi dualistico e
monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina
o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di
inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
dell'esistenza della causa di decadenza.».
 
Art. 5

Modifiche alla parte V del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. L'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, e' competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;
d) al comma 5, le parole: «decreto motivato.» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;
f) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;
g) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.».
2. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.».
3. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
4. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) alle societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1;
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.»;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
5. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 190-bis (Responsabilita' degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' nei confronti del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrita' ed il corretto funzionamento del mercato;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-quater da parte della societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.
Art. 190-ter (Altre violazioni in tema di attivita' riservate). - 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:
a) in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;
b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;
c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.
2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
6. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;
e) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
f) il comma 4 e' abrogato.
7. All'articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non puo' essere superiore a cinque milioni di euro.
2-ter Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
8. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, le societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
1-ter. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
9. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».
10. Dopo l'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e' inserito il seguente:
«Art. 192-quater (Obbligo di astensione). - 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.
11. L'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di giornalista»;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 1-ter e' abrogato;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a) .»;
f) al comma 3, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;
g) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
12. L'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le controparti centrali, le sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1».
13. L'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;
b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 e' tenuta una societa' o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
2-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
14. Dopo l'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Art. 194-ter (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalita' ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.
Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 115-bis e delle relative disposizioni attuative, quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle societa' o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;
b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;
c) dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, comma 2, per la violazione dell'articolo 120;
d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.».
Art. 194-sexies (Condotte inoffensive). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
15. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;
g) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;
i) il comma 9 e' abrogato.
16. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.
2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.».
17. Dopo l'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 196-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 187-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). - 1. Le
sanzioni amministrative previste dal presente capo sono
applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in
sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. (Abrogato).
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui
circoscrizione e' la sede legale o la residenza
dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la
residenza nello Stato, e' competente la corte d'appello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione. Quando tali
criteri non risultano applicabili, e' competente la corte
d'appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a pena di
decadenza, all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
7. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
prevista dall'art. 195-bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 188 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o
"societa' di intermediazione mobiliare" o "impresa di
investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione del
risparmio"; "Sicav" o "societa' di investimento a capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento a capitale
fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital";
"EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale";
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dei servizi o delle attivita' di
investimento o del servizio di gestione collettiva del
risparmio e' vietato a soggetti diversi, rispettivamente,
dalle imprese di investimento, dalle societa' di gestione
del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti
abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013,
relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA),
e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per
l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al
divieto previsto dal presente art. e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
cinque milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del
fatturato.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.».
- Il testo dell'art. 189 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle
richieste ai sensi dell'art. 17 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del
fatturato.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di
inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7,
e 80, comma 8.
2-bis. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.».
- Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Nei
confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
operative essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci
per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli
articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-bis; 9,
10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi
1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5,
31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma comma 4, 35-bis, comma
6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2
e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma
4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi
1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e
5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65,
79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in
base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica
nei confronti di societa' o enti in caso inosservanza delle
disposizioni dell'art. 18, comma 2, e dell'art. 32-quater,
commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di
gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro
di cui all'art. 50-quinquies.
1-bis. (Abrogato).
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle societa' di gestione del mercato, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del
titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;
b) alle societa' di gestione accentrata, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II
della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli intermediari indicati nell'art. 79-quater per
inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 83-novies,
comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di
quelle emanate in base ad esse;
d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e
69, comma 2, alla societa' indicata nell'art. 69, comma 1,
nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli
articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle
applicative delle medesime;
f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non
osservino le disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi
1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati
regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 25, comma 3;
h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di
quanto previsto dall'art. 83-undecies, comma 1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital
(EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni
attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative.
3. Si applica l'art. 188, comma 2-bis.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies, alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 191 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in
violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
venticinquemila fino a cinque milioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e
7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2,
98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a),
b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste
dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le
sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi
ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni
e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita
temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente
decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati
e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonche'
l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di
amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di
societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o
diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa'
appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa
accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. (Abrogato).
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 192 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio).
- 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione
delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al
corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero
che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se
l'offerta fosse stata promossa.
2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste
dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le
sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi
ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni
e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La
sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le
violazioni previste ai commi 1 e 2 non puo' essere
superiore a cinque milioni di euro.
2-ter Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.
3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni
in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art.
104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro venticinquemila a euro
cinquecentoquindicimila.».
- Il testo dell'art. 192-bis del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 192-bis (Informazioni sul governo societario). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le societa'
quotate nei mercati regolamentati che omettono le
comunicazioni prescritte dall'art. 123-bis, comma 2,
lettera a), sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche
nei confronti degli esponenti aziendali e del personale
della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a).
1-ter. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.».
- Il testo dell'art. 192-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 192-ter (Ammissione alle negoziazioni). - 1. Nei
confronti dell'emittente o della persona che chiede
l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni
contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d)
f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4,
ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2. (Abrogato).
2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche
nei confronti degli esponenti aziendali e del personale
della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a).
3. (Abrogato).
3-bis. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.».
- Il testo dell'art. 193 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei
sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale). - 1. Nei confronti di societa', enti o
associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste
dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o
soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima, salvo ricorra la
causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei
confronti della persona fisica che svolge l'attivita' di
giornalista.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. (Abrogato).
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di
attuazione emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 113-ter,
comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti
autorizzati dalla CONSOB all'esercizio del servizio di
diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.
1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del
credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n.
1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi
degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle
relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo in societa' che svolgono le
attivita' riservate ai sensi del regolamento (CE) n.
1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle
agenzie di rating del credito registrate in Italia,
qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a
disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di
rating, coloro che partecipano direttamente alle attivita'
di rating, nonche' le persone strettamente legate ai
predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7, secondo
periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste
dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n.
1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1,
2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo
nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-bis,
3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano
nei confronti degli esponenti aziendali e del personale
della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a).
3. La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si
applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi
1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 193-quater del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alla violazione delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. Le controparti
centrali, le sedi di negoziazione, le controparti
finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite
dall'art. 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni
previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo
regolamento e le relative disposizioni attuative, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone
fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del
fatturato, se persone giuridiche.
2. (Abrogato).
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
applicate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e
dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 194 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 194 (Deleghe di voto). - 1.
2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di
deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142,
commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a
norma dell'art. 144, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al
rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate
che viola l'art. 135-undecies, comma 4.
2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste
dal comma 2 e' tenuta una societa' o un ente le sanzioni
ivi previste si applicano nei confronti di questi; la
stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se
all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una
persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
2-quater. Salvo quanto previsto dall'art.
194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo non si applicano gli
articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento motivato, previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da
effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati
possono, entro trenta giorni dalla contestazione,
presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in
sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. (Abrogato).
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha
sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. Il ricorso e' notificato, a pena di decadenza,
all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente ai
documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. L'Autorita' deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la corte d'appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte d'appello, all'Autorita' che ha
emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
prevista dall'art. 195-bis.
9. (Abrogato).».
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali concernenti
le modificazioni al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.
2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.
5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Note all'art. 6:
- La parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata:
«PARTE V - SANZIONI».
- Per il testo degli articoli 190, 190-bis, 190-ter e
196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 39 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note
all'art. 4.
- Il testo degli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, cosi' recita:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio,
SICAV e Sicaf devono possedere i requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
applicano i commi 2 e 3.
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nei commi 2 e 3.».
«Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' dei titolari delle partecipazioni
indicate nell'art. 15, comma 1, nelle SIM e nelle societa'
di gestione del risparmio, nonche' dei partecipanti al
capitale delle SICAV e delle Sicaf.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'art. 15, per le SICAV e le Sicaf si fa riferimento
alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
3. Ai fini del comma 1 si considerano anche le
partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, nonche' i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di
voto. (134)
4. In assenza dei requisiti non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle
partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'art. 15,
comma 1.
5. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni
di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni
del codice civile. Le partecipazioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro
centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste
dall'art. 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di
onorabilita' devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 187-septies e 190 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle
note all'art. 5.
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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