Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 gennaio 2015
Assegnazione di risorse per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e procedure per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi in conto capitale (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 319). (Delibera n. 5/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978 che individua, all'art. 1, l'ambito territoriale di riferimento per la programmazione e l'attuazione degli interventi nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno attraverso la concessione ai Comuni e loro Consorzi di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministero dello sviluppo economico, l'attivita' istruttoria prevista dall'art. 11 della predetta legge n. 784/1980, secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista la legge n. 266 del 7 agosto 1997 «Interventi urgenti per l'economia» e in particolare l'art. 9, come modificato dall'art. 28 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, che detta disposizioni per il «Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord»;
Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto l'art. 1, comma 319 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede l'assegnazione di risorse, con delibera di questo Comitato, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, al fine di consentire il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno mediante la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano, che saranno erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 percento della spesa ammessa al finanziamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2014), con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative tra l'altro alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2015, recante «Disciplina dei compiti e delle attivita' del Dipartimento per le politiche di coesione»;
Viste le proprie delibere n. 67 del 25 ottobre 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 17 novembre 1984, n. 78 del 18 dicembre 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1987, rettificata con Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1989, e n. 14 dell'11 febbraio 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 marzo 1988, rettificata con Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in due interventi operativi - vale a dire un triennio ed un successivo biennio - sulla base delle risorse finanziarie stanziate;
Viste le proprie delibere n. 17 del 30 luglio 1991 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991, n. 61 del 12 agosto 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1992, n. 17 del 7 aprile 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993, n. 21 del 16 marzo 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, n. 39 del 13 marzo 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, n. 46 del 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1997, n. 99 del 30 giugno 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, n. 26 dell'8 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001, n. 19 del 9 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003 e n. 28 del 29 settembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera X, del Regolamento generale di esenzione - «Regolamento» (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, i contributi concessi ai comuni aventi diritto per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano, in attuazione della richiamata legge n. 147/2013 non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato;
Considerato inoltre che le linee guida per gli aiuti di Stato ad energia e ambiente - Comunicazione della Commissione recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», conferma il contenuto del richiamato «Regolamento»;
Vista la nota n. 19515 dell'8 agosto 2014 con la quale il Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso la proposta per l'assegnazione di risorse per il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno;
Vista la nota informativa per il Dipe n. 15585 dell'8 agosto 2014, allegata alla detta proposta, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha individuato le linee guida per stabilire le procedure da seguire per la concessione dei contributi previsti dalla citata legge n. 147/2013;
Considerato che nella medesima nota informativa viene indicato che la destinazione delle risorse dovra' riguardare esclusivamente i comuni del Mezzogiorno ai quali non siano mai stati concessi contributi nazionali regionali e/o comunitari per la metanizzazione del proprio territorio o comunque non dotati di una rete di distribuzione del gas, e che con il termine «Mezzogiorno» deve intendersi l'insieme dei territori di cui al richiamato DPR n. 218/1978, includente le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonche' le province di Latina e Frosinone, i comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina e i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, con esclusione della Sardegna (destinataria di un apposito programma di metanizzazione) e dell'isola d'Elba, nonche' degli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola (per oggettivi problemi legati all'approvvigionamento di detti territori);
Considerato inoltre che nella suddetta proposta viene individuato il procedimento per l'erogazione dei contributi di cui al richiamato art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013, prevedendo che, nel rispetto delle norme che regolamentano la gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse dovranno confluire sugli appositi capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze che provvedera', in quanto soggetto titolato, ad emettere per ciascun Comune il relativo decreto di concessione dei contributi e a versare le risorse del Fondo FSC sui conti correnti di tesoreria centrale sui quali e' abilitata ad operare la Cassa depositi e prestiti;
Vista la successiva nota informativa per il Dipe n. 21853 del 17 novembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con la quale sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni alla precedente proposta dell'8 agosto 2014 ed in particolare e' stata predisposta una nuova tabella in cui sono stati rideterminati i livelli di contributo in conto capitale concedibili, prevedendo un livello massimo pari al 50% del costo dell'investimento complessivo;
Considerato che la suddetta tabella e' stata predisposta alla luce dei criteri Eurostat vigenti che prevedono, per la contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato, che in caso di contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'investimento la maggior parte dei rischi rimarrebbe allocata a carico della parte pubblica e conseguentemente inciderebbe sull'indebitamento per l'intero importo dell'investimento;
Vista la nota n. 98820 del 18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale, in relazione al testo della proposta che prevede di attribuire ai Comuni e loro consorzi un contributo in conto capitale oltre la soglia del 50% della spesa preventivata, in contrasto con i criteri adottati per le operazioni di partenariato pubblico-privato, viene suggerito di attribuire le risorse nel limite del 50% del costo complessivo delle opere da realizzare per la distribuzione urbana e territoriale del gas metano;
Ritenuto di dover definire i tempi e le modalita' di trasferimento delle successive quote di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate al completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1, comma 319 della richiamata legge n. 147/2013;
Ritenuto altresi' di dover fissare i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei comuni aventi diritto, nonche' i criteri di priorita' da seguirsi nell'esame delle istanze stesse per la concessione dei contributi previsti dalla legge n. 147/2013 sopra citata;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista l'odierna nota n. 422-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera e in particolare la prescrizione relativa al non superamento della soglia del 50% al fine di non incidere sui saldi di finanza pubblica alla luce dei criteri Eurostat vigenti che prevedono per la contabilizzazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato, che in caso di contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'investimento la maggior parte dei rischi rimarrebbe allocata a carico della parte pubblica e conseguentemente inciderebbe sull'indebitamento per l'intero importo dell'investimento;

Delibera:
1. Assegnazione delle risorse.
1.1. Con la presente delibera e' assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 per un ammontare complessivo di 140 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, periodo di programmazione 2014 - 2020, finalizzato al completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784, e successive modifiche ed integrazioni.
1.2. Alla medesima finalita' di cui al punto precedente sono destinate le risorse che eventualmente residuano da precedenti stanziamenti finalizzati all'attuazione del richiamato Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, nonche' le economie risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.3. A tale scopo e' autorizzata la concessione ai Comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, con un minimo del 45% e fino ad un massimo del 50% della spesa preventivata per la realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano, secondo i criteri contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera e che sostituisce, a tutti gli effetti, quella di cui all'allegato 2 alla delibera di questo Comitato n. 99 del 30 giugno 1999. 2. Condizioni di ammissibilita'.
2.1. Non sono ammessi a finanziamento i comuni ai quali siano gia' stati concessi contributi pubblici nazionali, regionali, o comunitari per la metanizzazione del proprio territorio o, comunque, i comuni gia' dotati di una rete di distribuzione del gas metano.
2.2. E' autorizzata la presentazione delle domande di contributo da parte dei comuni del Mezzogiorno secondo i tempi e le modalita' previste al successivo punto 4.
2.3. Ai sensi della legge n. 784/1980, e successive modifiche ed integrazioni, i contributi di cui al punto 1 della presente delibera sono concessi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa istruttoria tecnica del Ministero dello sviluppo economico. 3. Modalita' di erogazione dei contributi.
3.1. Ai sensi della legge n. 51/1982 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge n. 147/2013 l'erogazione dei contributi e' curata dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3.2. Nel rispetto delle procedure che regolamentano la gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, i contributi stanziati per il completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui al precedente punto 1, sono resi disponibili attraverso successive quote di anticipazione, ciascuna pari al 12% dell'importo globalmente destinato al Programma, da trasferire ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo versamento sui conti correnti di tesoreria centrale intestati allo stesso Ministero sui quali e' abilitata a operare la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle richieste di erogazione dei contributi per le opere di metanizzazione.
3.3. La prima quota di anticipazione sara' disposta dal Dipartimento per le politiche di coesione economica, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito positivo dell'istruttoria tecnica da parte del Ministero per lo sviluppo economico dei progetti di metanizzazione dei comuni di cui al successivo punto 4.1.
3.4. Le successive quote di anticipazione potranno essere disposte allorquando l'ammontare dei contributi erogati dalla Cassa depositi e prestiti raggiunga il 60% dell'ultima quota ricevuta ed il 100% di quelle precedentemente concesse, fermo restando il limite globale degli stanziamenti annui stabiliti dalla legge.
3.5 I livelli di spesa atti a determinare la progressiva maturazione delle varie anticipazioni sono documentati attraverso il monitoraggio del Programma di cui al punto 1.1, da attuarsi secondo le modalita' previste per gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, e la relativa attestazione ad opera del soggetto gestore del Programma. 4. Categorie di Comuni titolati a presentare la domanda di contributo.
4.1. I comuni di Casamicciola (NA), Lacco Ameno (NA), Albanella (SA) e Capaccio (SA), le cui domande di contributo corredate dei progetti definitivi dell'opera sono gia' state presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2004, ai sensi delle delibere CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004, dovranno confermare, o meno, la validita' tecnica e la congruita' di spesa dei progetti a suo tempo inoltrati, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per il tramite della societa' concessionaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.
Nel caso in cui il progetto venga confermato, il Ministero dello sviluppo economico, in fase di istruttoria, provvedera' ad aggiornare la misura del contributo finanziario concedibile sulla base dei criteri contenuti nella griglia parametrica di cui all'allegato 1 alla presente delibera.
In caso contrario i comuni dovranno far pervenire entro i successivi novanta giorni, per il tramite della societa' concessionaria, il nuovo progetto definitivo dell'opera opportunamente adeguato e/o aggiornato, corredato della documentazione di cui al successivo punto 5.
In particolare, la delibera comunale di approvazione del progetto dovra' indicare la nuova copertura finanziaria dell'opera, nella misura prevista dalla griglia di cui all'allegato 1 alla presente delibera.
4.2. I comuni non ancora metanizzati inclusi nel Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui agli elenchi allegati alle delibere di questo Comitato del 18 dicembre 1986 e 11 febbraio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, che intendano avvalersi dei contributi previsti dalla presente delibera, possono presentare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti, la domanda di contributo corredata della documentazione prevista al successivo punto 5, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.
I comuni di cui sopra, che non abbiano ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio, possono presentare entro il richiamato termine di 5 mesi la sola domanda di contributo senza la prescritta documentazione a corredo.
Entro i successivi dodici mesi la domanda dovra' essere regolarizzata con l'inoltro della documentazione prevista al successivo punto 5.
4.3. Gli altri comuni non metanizzati e non inclusi fra quelli di cui ai punti 4.1 e 4.2, appartenenti alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonche' alle province di Latina e Frosinone, alla provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina e ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, possono presentare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti la domanda di ammissione ai contributi finanziari previsti dalla legge n. 147/2013, corredata della documentazione prevista al successivo punto 5, decorsi sei mesi e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.
Ai predetti comuni, i contributi previsti dalla legge n. 147/2013 verranno concessi compatibilmente con le disponibilita' che residueranno dopo l'approvazione dei progetti presentati dai comuni di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2. 5. Modalita' di presentazione delle domande.
Entro i termini di cui ai punti precedenti, le domande di contributo presentate dai comuni devono essere corredate:
della richiesta di contributo prodotta dalla societa' concessionaria;
del progetto definitivo dell'opera - con doppia copia del Computo Metrico Estimativo - da elaborare con riguardo all'assetto della rete nazionale dei metanodotti, con esatta individuazione del punto di riconsegna e dei termini temporali in cui verra' assicurata la effettiva disponibilita' del gas metano, e tenendo conto di sopravvenute esigenze di carattere normativo, economico e tecnico, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e salute nei cantieri;
della delibera comunale di approvazione del progetto indicante il quadro economico riepilogativo di spesa e la copertura finanziaria risultante dall'applicazione dei livelli di contributo indicati nella tabella riportata nell'allegato 1 alla presente delibera;
della Convenzione stipulata per regolamentare la concessione del servizio di distribuzione del gas;
del cronoprogramma dei lavori, con la puntuale individuazione dei tempi necessari a sviluppare tutte le fasi di realizzazione dell'intervento, controfirmato dal Direttore Lavori, dal RUP e dal legale rappresentante della societa' concessionaria. Le suddette fasi saranno opportunamente monitorate e l'avanzamento fisico dei lavori documentato attraverso la produzione di un apposito tabulato controfirmato dal legale rappresentante della societa' concessionaria, dal Direttore Lavori e dal RUP, da redigere con cadenza mensile ed inoltrare al Ministero dello sviluppo economico. Il tempo massimo concedibile per la realizzazione dell'intervento e' di quaranta mesi. Il Ministero dello sviluppo economico, per casi e condizioni eccezionali che dovranno essere debitamente motivati e comprovati, potra' concedere una unica proroga al termine di fine lavori, della durata massima non superiore alla meta' del tempo globalmente assentito per la realizzazione dell'intervento. In caso di mancato rispetto delle scadenze il Ministero dello sviluppo economico propone al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede ad emettere il relativo decreto, la revoca dei finanziamenti. A seguito di cio' si provvede ad incamerare le fidejussioni rilasciate dalle societa' concessionarie, in favore dei comuni beneficiari dei contributi di legge, a garanzia dei lavori non coperti da finanziamento. Tali fidejussioni dovranno pertanto rinnovarsi automaticamente ed avere validita' sino all'emissione del decreto finale di accertamento della spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo garantito andra' di volta in volta commisurato alla quota parte dei lavori a carico della societa' concessionaria, ancora da realizzare;
del Piano finanziario dell'opera indicante i fabbisogni finanziari previsti, l'epoca in cui gli stessi verranno presumibilmente a maturazione, le possibili date di presentazione dei vari Stati di avanzamento lavori (SAL), nonche' la consistenza degli stessi espressa in percentuale sull'avanzamento globale dell'opera.
La documentazione di cui al presente punto 5, fatta eccezione per le polizze fideiussorie che dovranno essere inoltrate alla Cassa depositi e prestiti, dovra' essere inviata esclusivamente al Ministero dello sviluppo economico. 6. Criteri di priorita' nell'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi.
Ai sensi dell'art. 1, comma 319, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i contributi previsti dalla presente delibera sono attribuiti nell'ordine:
a) ai comuni di cui al punto 4.1, le cui domande di contributo corredate di progetto definitivo dell'opera sono gia' state presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2004, ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) ai comuni di cui al punto 4.2, gia' inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, per i quali risulti individuato il punto di riconsegna del gas metano;
b.1) nell'ambito della priorita' di cui al punto b) si procedera' in funzione del programma temporale di realizzazione dei metanodotti e, quindi, sulla base della effettiva disponibilita' del gas metano;
b.2) nell'ambito della priorita' di cui al punto b1) si procedera' sulla base di una graduatoria definita dal rapporto tra il costo dell'investimento proposto per ciascun progetto e il numero di abitanti residenti sull'intero territorio comunale rilevabile dai dati del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (costo per utente), dando preferenza ai comuni il cui costo per utente risultera' piu' basso;
c) ai comuni di cui al precedente punto 4.2 gia' inseriti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nel rispetto della cronologia di perfezionamento delle relative istanze di finanziamento, purche' sia assicurata la effettiva disponibilita' del gas metano;
d) ai comuni di cui al precedente punto 4.3, nel rispetto della cronologia di perfezionamento delle relative istanze di finanziamento, purche' sia assicurata la effettiva disponibilita' del gas metano. 7. Spese ammissibili.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate dai comuni e dai loro concessionari, dal 1° gennaio 2014, relativamente alle seguenti voci:
progettazione, direzione lavori, indagini geologiche, sicurezza dei cantieri, collaudo ed eventuale compenso per il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
terreni;
spese per la costruzione della rete di distribuzione, nonche' delle opere accessorie, compresi i materiali e le strumentazioni, con esclusione delle opere di allacciamento alle utenze (tubazioni aeree), e della fornitura e posa dei misuratori di utenza;
spese per l'allacciamento ai metanodotti. 8. Norme finali.
8.1. Qualora si renda necessario definire alcuni aspetti operativi, essenzialmente di carattere tecnico, non espressamente contemplati nella presente delibera e finalizzati ad assicurarne la piena e completa attuazione, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvedera' ad emanare un'apposita Circolare.
8.2. Al fine di consentire a questo Comitato un'adeguata informazione sull'attuazione del suddetto Programma, il Ministero dello sviluppo economico dovra' presentare una relazione annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato di utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera.
Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1516
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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