Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 10 marzo 2015 |
Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARE E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del decreto legislativo n. 102 del 2004, dove stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 foglio n. 840, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai e reti antigrandine, ed i prezzi massimi per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III riguardante la gestione dei rischio; Visto inoltre l'allegato B lettera b) del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 che definisce gli elementi del piano assicurativo individuale (PAI); Considerato lo schema di piano assicurativo 2015, sul quale la conferenza Stato regioni ha sancito l'intesa in data 19 febbraio 2015; Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto - del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013; Considerato il programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2011 al 2014; Esaminate le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Esaminata la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana Allevatori) del 30 gennaio 2015, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate, nonche' dei prezzi unitari massimi per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico; Ritenuto di parametrare nel 2015 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili, alla media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal 2011 al 2014 e comunicati da ISMEA, per le produzioni vegetali; ai costi comunicati dall'AIA in data 30 gennaio 2015 per lo smaltimento delle carcasse animali; ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori unitari massimi delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, gia' stabiliti con il citato decreto ministeriale 31 gennaio 2015;
Decreta:
Art. 1
Prezzi delle produzioni vegetali, degli allevamenti e delle strutture assicurabili con polizze agevolate per l'anno 2015
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015, in attuazione del Piano assicurativo agricolo in vigore per il corrente anno, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Il codice e l'ID varieta' indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, verranno riportati nel piano assicurativo individuale (PAI) per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare. Per le voci relative alla zootecnia ed alle strutture aziendali si provvedera' alla pubblicazione dei codici non appena disponibili. 4. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente. 5. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica». 6. Per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il prezzo unitario massimo da utilizzare per la stipula delle polizze assicurative agevolate e' pari al prezzo unitario delle reti antigrandine aumentato del 20%. 7. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna "specifica prodotto". |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modalita' di determinazione di ulteriori prezzi
1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2015
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1213 |
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