Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 giugno 2015 |
Modalita' di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati e che, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere; Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, cioe' di importo superiore a duemila euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attivita' di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalita' stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527; Visto l'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che, ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile; Visto l'articolo 1, comma 529-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdotto dell'articolo 10, comma 3, lett. a) della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il quale prevede che "I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lett. a) e b) della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione."; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che detta "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione"; Ritenuto opportuno prevedere, per le finalita' di cui ai citati commi 527 e 528, modalita' di trasmissione, anche telematiche, delle informazioni da parte degli agenti della riscossione agli enti creditori in linea con quelle gia' in uso, al fine di garantire celerita' ed efficacia nella comunicazione e definizione delle posizioni annullate; Ritenuto opportuno prevedere, con riferimento ai crediti di importo fino a duemila euro, che per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione si adottino modalita' analoghe a quelle stabilite dall'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente la restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza "dell'obbligo del non riscosso come riscosso", allo Stato e agli altri enti creditori, dalle societa' ex concessionarie della riscossione; Ritenuto che, con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro, le attivita' di competenza dell'agente della riscossione non possono considerarsi esaurite laddove le procedure esecutive avviate dall'agente stesso siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero laddove alla medesima data sia pendente un contenzioso, una transazione, un accordo di ristrutturazione, una procedura concorsuale, ovvero un piano di rateazione attivo; Ritenuto opportuno prevedere, anche per le quote relative a crediti di importo superiore a duemila euro, modalita' di rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione analoghe a quelle stabilite per i crediti di importo fino a duemila euro.
Decreta:
Art. 1
Elenco delle quote annullate per crediti di importo fino a duemila euro
1. Ai fini del conseguente discarico, l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alla data del 1° luglio 2013, e' trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1. 2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Comunicazione della conclusione delle attivita' svolte con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro
1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2, l'elenco delle quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono interessate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 1 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco. |
| Art. 3 Comunicazione della pendenza di procedure, contenziosi o di piani di rateazione attivi con riferimento alle quote di importo superiore a duemila euro.
1. Con riferimento ai crediti di importo superiore a duemila euro di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono interessate dalle procedure o pendenze di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, restano in carico all'agente della riscossione. 2. Le quote di cui al comma 1, se successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono integralmente riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle procedure concorsuali o del contenzioso pendente, sono inserite in un elenco trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attivita', su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3. 3. Le quote contenute nell'elenco di cui al comma 2 sono automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell'ente creditore. Tale discarico non opera per le quote erroneamente inserite nell'elenco e prive dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 528, della legge n. 228 del 2012. L'erroneo inserimento di tali quote puo' essere rilevato dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco. |
| Art. 4 Rimborso agli agenti della riscossione delle spese per le procedure esecutive poste in essere
1. Le spese per le procedure esecutive poste in essere dagli agenti della riscossione relativamente alle quote di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto sono rimborsate nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente: a) in dieci rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli erariali; b) in venti rate annuali, senza interessi, con riferimento a spese relative a ruoli non erariali. 2. Ai fini dei rimborsi di cui al comma 1, gli agenti della riscossione presentano, entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2014 dai propri bilanci certificati, apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per le spese relative a ruoli non erariali. 3. La prima rata dei rimborsi di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2016. 4. L'eventuale rimborso delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero delle quote di cui all'articolo 3 del presente decreto e' richiesto dall'agente della riscossione con apposita istanza da presentarsi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione delle attivita', sulla base dell'ultimo bilancio certificato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le spese relative a ruoli erariali e ai singoli enti creditori per i ruoli non erariali. Il rimborso di tali spese e' ripartito sulle rimanenti rate di cui al comma 1. |
| Art. 5 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della Decisione del Consiglio n. 94/728/CE, Euratom del 31 ottobre 1994, come modificato dalla Decisione del Consiglio n.2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e all'IVA all'importazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 giugno 2015
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
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