Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 aprile 2015
Fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione. (Decreto n. 89581).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in particolare i commi da 4 a 13, i quali prevedono che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge n. 92 del 2012, il quale prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13;
Visto l'art. 3, comma 15, della legge n. 92 del 2012;
Visto l'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti gli accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9 dicembre 2014 e l'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e del 7 aprile 2014 mediante i quali, in attuazione dell'art. 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire il fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione adeguando il fondo bilaterale Forma.Temp alle finalita' perseguite dai commi dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;
Visto l'art. 2 dello statuto del fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp, depositato in data 17 dicembre 2014 presso notaio Farinaro in Roma, rep. 248956 raccolta n. 40922;
Considerata la finalita' perseguita dai fondi di cui all'art. 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012, di realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;
Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore dei lavoratori in somministrazione di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori del settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa dell'azienda utilizzatrice per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3;
Considerata l'ulteriore necessita' avvertita dalle parti sociali del settore innanzi citato di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
Sentite, nella riunione del 5 febbraio 2015 e del 9 febbraio 2015 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014 e del 9 dicembre 2014;
Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi; criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei;

Decreta:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il fondo di solidarieta' per i lavoratori in somministrazione, di seguito denominato fondo, e' gestito dal Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 9 dicembre 2014.
2. I membri del Comitato di gestione e controllo devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente decreto.
 
Art. 2

Requisiti di professionalita'

1. I componenti del Comitato di gestione e controllo di cui all'art. 5 dell'accordo del 9 dicembre 2014 devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli enti bilaterali di settore.
2. I componenti del Comitato di gestione e controllo devono aver svolto, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai componenti del Comitato di gestione e controllo non spetta alcun emolumento o indennita'.
 
Art. 3

Requisiti di onorabilita'

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'accordo del 9 dicembre 2014, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;
e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'organo individuato dallo statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti del Comitato di gestione e di controllo le seguenti situazioni:
a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 2.
 
Art. 4

Criteri e requisiti per la contabilita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo del 9 dicembre 2014, il fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'.
2. Il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
3. Gli interventi a carico del fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.
4. Il fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento.
5. L'organo del fondo individuato dallo statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
6. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo individuato dallo statuto.
7. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo, atti di liberalita' con vincolo, atti di liberalita' ad esecuzione pluriennale.
8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.
9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
10. Il bilancio si dovra' ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.
11. Il fondo deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.
12. La relazione dell'organo individuato dallo statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del fondo.
13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli accordi del 10 settembre 2013, del 23 settembre 2014, del 2 ottobre 2014, del 9 dicembre 2014 e l'art. 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 27 febbraio 2014 e del 7 aprile 2014, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo, nonche' le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.
 
Art. 5
Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del fondo; in caso di irregolarita' o di inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'operativita'.
2. Il fondo e' tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalita' definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attivita', anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.
4. Il sistema deve, altresi', rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della piu' generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.
5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.
6. L'attivita' di monitoraggio prevede presso il fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di informazioni:
a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attivita' del fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo;
c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalita' e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2015

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2319
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone