Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2015 (vai al sommario)
LEGGE 16 giugno 2015, n. 79
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
 
Allegato

TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakistan, qui di seguito denominati "Parti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti degli stranieri privati della liberta' in conseguenza di una condanna penale la condanna possa essere eseguita nell'ambiente sociale d'origine dei medesimi,
hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine
a) "condanna" indica qualsiasi decisione giudiziale definitiva che infligge una pena o misura privativa della liberta' personale in conseguenza della commissione di un reato;
b) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva;
c) "Parte di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
d) "Parte di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' gia' stata, trasferita per eseguire la condanna.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
 
Articolo 2

Principi Generali

1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata puo' essere trasferita nel territorio della Parte di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna.
3. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi delle due Parti.

 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione per le attivita' previste dal Trattato, valutati in euro 32.824 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste e i documenti e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakistan e' l'Ufficio del Procuratore Generale;
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 4

Condizioni per il Trasferimento

1. Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la persona condannata e' un cittadino della Parte di Esecuzione;
b) la sentenza di condanna e' definitiva;
c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;
d) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
e) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge della Parte di Esecuzione;
f) le Parti sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a quanto stabilito nel paragrafo 1 (c) del presente articolo.

 
Articolo 5

Rifiuto del trasferimento

1. Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato se:
a) una delle Parti ritiene che il trasferimento comporta pericolo per la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico ed e' contrario ai principi fondamentali della propria legge o ad altri interessi nazionali;
b) sono in corso altri procedimenti penali, civili o amministrativi nei confronti della persona condannata sul territorio della Parte di condanna.
2. In ogni caso, ciascuna Parte puo' altresi' accettare o rifiutare il trasferimento per altri motivi indipendentemente dalle condizioni previste dal par. 1 del presente articolo

 
Articolo 6

Comunicazioni in ordine alle richieste

Ciascuna Parte comunica senza indugio all'altra Parte la propria decisione sulla richiesta di trasferimento, motivando le ragioni di un eventuale rifiuto.

 
Articolo 7

Informazioni alla persona condannata

1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.

 
Articolo 8

Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
a) dalla Parte di Condanna;
b) dalla Parte di Esecuzione;
c) dalla persona condannata, o dal suo rappresentante legale, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte di Condanna o alla Parte di Esecuzione, con la quale viene espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali indicate nell'Articolo 3 del presente Trattato.

 
Articolo 9

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti.
2. La Parte di Condanna trasmette:
a) le informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
b) le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;
c) l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
d) le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
e) le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
g) se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;
h) la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
i) la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
j) qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento, della persona condannata.
3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
a) un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata e' cittadino della Parte di Esecuzione;
b) le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
c) le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;
d) la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

 
Articolo 10

Lingua e Legalizzazione

1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.

 
Articolo 11

Consenso e Verifica

1. La Parte di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento, o il suo legale rappresentante, in conformita' alla lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Parte di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se la Parte di Esecuzione lo richiede espressamente, la Parte di Condanna da' alla Parte di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un rappresentante diplomatico, che il consenso della persona condannata o del suo legale rappresentante, sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

 
Articolo 12

Consegna della Persona Condannata

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e sulle modalita' del trasferimento.

 
Articolo 13

Esecuzione della Condanna

1. La Parte di Esecuzione, applicando la propria legge, deve continuare l'esecuzione della condanna, rispettando la natura e la durata della pena stabilita nella sentenza della Parte di Condanna e computando il tempo della pena gia' scontata sul territorio della Parte di Condanna.
2. Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la legge della Parte di Esecuzione, quest'ultima puo', con il consenso della Parte di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza della Parte di Condanna. Nel caso di una simile modifica:
a) la Parte di Esecuzione non puo' cambiare una pena privativa della liberta' personale in una pena pecuniaria;
b) la Parte di Esecuzione non puo' aggravare la condanna inflitta dalla Parte di Condanna o applicare una pena eccedente la durata massima della pena prevista dalla legge della Parte di Esecuzione per lo stesso reato.
3. La Parte di Esecuzione puo' applicare alla persona trasferita la liberazione condizionale anticipata e gli altri benefici previsti dalla propria legge.

 
Articolo 14

Revisione della Sentenza

Soltanto la Parte di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

 
Articolo 15

Grazia, Amnistia ed altri provvedimenti di riduzione della pena

1. La persona trasferita puo' beneficiare della grazia, dell'amnistia e di altri provvedimenti di riduzione della pena concessi, conformemente alle proprie leggi, da Ciascuna Parte, che ne da' immediata comunicazione all'altra Parte.
2. La Parte di Esecuzione, ricevuta comunicazione di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza concernenti la persona condannata, da' agli stessi immediata esecuzione.

 
Articolo 16

Cessazione dell'Esecuzione

La Parte di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dalla Parte di Condanna di qualsiasi decisione in forza della quale la condanna stessa cessa di essere eseguibile.

 
Articolo 17

Informazioni Concernenti l'Esecuzione

La Parte di Esecuzione fornisce alla Parte di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
a) se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della condanna e' terminata o comunque cessata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
c) se la Parte di Condanna richiede una relazione speciale.

 
Articolo 18

Transito

1. Quando una delle due Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone condannate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra parte, tale autorizzazione non e' richiesta,
3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con L propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

 
Articolo 19

Spese

1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
a) al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
b) all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

 
Articolo 20

Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.

 
Articolo 21

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applichera' anche nei confronti delle persone condannate prima della sua entrata in vigore.

 
Articolo 22

Soluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.

 
Articolo 23

Entrata in Vigore, Modifica, Durata e Cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.
FATTO a Astana, il giorno 8 del mese di novembre dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.


 
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