Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2015
Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 14 alla "Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2015 - Serie generale n. 69, recante "Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante "disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, prot. 1922, in corso di pubblicazione, recante "disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
Vista la nota del Ministero della salute Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari 10 marzo 2015, prot. 6139, con la quale e' stata rappresentata la modalita' per ricondurre la condizione di indennita' sanitaria di un gregge ovino nei confronti della scrapie classica a quanto indicato alle lettere a) e b) dell'art. 22 comma 3 del decreto n. 6513 del 18 novembre 2014;
Vista la nota del 24 aprile 2015, prot. ACIU.2015.197, con la quale AGEA Coordinamento, per l'anno 2015, ha chiesto di prorogare alla data di presentazione della domanda unica il termine ultimo, previsto dall'articolo 26, comma 4 del sopracitato decreto ministeriale, per il deposito del contratto di fornitura dei pomodori destinati alla trasformazione;
Considerata che ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2015/747 e' concessa agli Stati membri la facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1;
Considerato che e' necessario adeguare l'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 per tenere conto delle osservazioni formulate dal Ministero della salute con la sopracitata nota in merito all'inesistenza di allevamenti dichiarati indenni, tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 15/048/SR35/C10;
Ritenuto opportuno di avvalersi della facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1 e di conseguenza adeguare anche il termine stabilito dall'articolo 28, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1, adeguando, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennita' compensativa previste dallo sviluppo rurale, nonche' l'aggiornamento dei fascicoli aziendali;
Ritenuto di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e di riformulare percentuali di ammissibilita' delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche di pascolo tradizionali ed i criteri per l'accesso ai premi delle vacche da latte secondo le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

Agricoltore in attivita'

1 Alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 dopo la parola "riassicurazioni" sono aggiunte le seguenti parole ", ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate".
 

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI
AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020
ONERI ELIMINATI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
ONERI INTRODOTTI
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento introduce i seguenti oneri:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma):_art. 1, comma 1
Comunicazione
Domanda
Documentazione da conservare
Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Le societa' di assicurazioni e riassicurazioni che svolgono attivita' agricola in zone di montagna o zone svantaggiate, possono presentare la domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e la domanda unica.
2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 commi 1, 2, 3, 4 e 5.
Comunicazione
Domanda
Documentazione
Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Non sono introdotti nuovi oneri
Sono differiti al 15 giugno 2015, i termini per richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, per comunicare le modifiche apportate alla DOMANDA UNICA e per aggiornare il fascicolo aziendale, dando, altresi', facolta' alle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande relative alle misure a superficie e all'indennita' compensativa fino al 15 giugno 2015.
Inoltre, gli agricoltori che hanno presentato domanda, possono aderire al regime dei piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2015.
3. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 comma 6.
Comunicazione
Domanda
Documentazione
Altro
Non sono introdotti nuovi oneri
Sono specificate distinte due tipologie di superfici di pascolo tradizionale in cui l'erba non e' predominante, individuando due coefficienti di riduzione della superficie distinti tra presenza o meno di arbusti pascolabili.
4. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 3 comma 1
Comunicazione
Domanda
Documentazione
Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Sono state stabilite le condizioni per individuare gli allevamenti che hanno conseguito l'obiettivo di risanamento delle greggi ovine dalla scrapie.
5. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 4 comma 1
Comunicazione
Domanda
Documentazione
Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Non sono introdotti nuovi oneri
Per l'aiuto accoppiato per il pomodoro da destinare alla trasformazione, relativamente all'annualita' 2015, sono stati differiti al 15 giugno, i termini per trasmettere il contratto stipulato con un'industria di trasformazione del pomodoro.
6. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 1
Comunicazione
Domanda
Documentazione
Altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Sono state modificate le condizioni di accesso agli aiuti accoppiati per il latte, eliminando l'obbligo d'iscrizione dei capi ai libri genealogici o al registro anagrafico e i controlli funzionali. Il richiedente deve produrre i risultati delle analisi per dimostrare che gli allevamenti, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino i requisiti qualitativi ed igienico sanitari del latte, prescritti nello stesso articolo del decreto.
 
Art. 2
Termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei
diritti all'aiuto e della domanda unica e ammissibilita' delle
superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali

1. Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al 15 giugno 2015.
2. Per l'anno 2015, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2015.
3. Il termine stabilito dall'articolo 28, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' posticipato al 15 ottobre 2015.
4. Per l'anno 2015, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare il termine per la presentazione delle domande relative alle misure a superficie e all'indennita' compensativa fino al 15 giugno 2015.
5. Per l'anno 2015, il termine per l'aggiornamento del fascicolo aziendale e' fissato al 15 giugno 2015.
6. La lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 e' sostituita come segue:
"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilita' e' elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non e' prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;".
 
Art. 3

Misura premi per il settore ovi-caprino

1. L'obiettivo di risanamento di cui all'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, e' considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
 
Art. 4
Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

1. Per l'anno 2015, i termini stabiliti dall'articolo 26, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati alla data del 15 giugno 2015.
 
Art. 5

Criteri relativi alla misura premi per il settore del latte

1. L'articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:
a) che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000
e
b) appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35%.
Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovra' comunque rispettare i seguenti limiti:
- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20%."
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 maggio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali foglio n. 2240
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone