Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera a), recante il criterio di delega volto a individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera b), recante il criterio di delega volto a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo piu' conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera d), recante il criterio di delega volto a rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera e), recante il criterio di delega volto a revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento, e a prevedere che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera h), recante il criterio di delega volto a prevedere, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la possibilita' di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del predetto comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera i), recante il criterio di delega relativo all'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta' interpretative e applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Forma contrattuale comune

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, della legge n.183
del 2014 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro):
«7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di
ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono
in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti
di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le
attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e
di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, il
Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali
e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, in coerenza con la
regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime
tipologie contrattuali;
b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee,
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di
contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e
indiretti;
c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione
all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti
economici la possibilita' della reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e
limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di
licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche'
prevedendo termini certi per l'impugnazione del
licenziamento;
d) rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o
conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla
tutela del posto di lavoro, della professionalita' e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla
modifica dell'inquadramento; previsione che la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di
secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle
disposte ai sensi della presente lettera;
f) revisione della disciplina dei controlli a distanza
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela
della dignita' e della riservatezza del lavoratore;
g) introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai
rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'
articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 , della possibilita' di estendere, secondo linee
coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente
comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi
settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
contributiva di cui all' articolo 72, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
;
i) abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili
con le disposizioni del testo organico semplificato, al
fine di eliminare duplicazioni normative e difficolta'
interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'
ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura
dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale.».
- Si riportano gli articoli 70 e 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 70. (Definizione e campo di applicazione) - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite
complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente
comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo
committente per compensi non superiori a 2.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli
anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono
essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto
dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti
di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno.».
«Art. 72. (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati,
per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali e' prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell'ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire
specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».
 
Art. 2

Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003):
«Art. 90. (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Le disposizioni della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa'
sportive dilettantistiche costituite in societa' di
capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e'
elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a);
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: «a lire
10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro».
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
di acconto sui contributi erogati alle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle
societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo
svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI».
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo
le parole: «organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le societa'
e associazioni sportive dilettantistiche».
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
societa', associazioni sportive dilettantistiche e
fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche'
di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo
annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei
prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a);
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e'
abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle indennita' e
dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del citato testo unico delle imposte sui redditi» sono
soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
dilettantistiche».
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo
direttamente organizzato.
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'Autorita' di
Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato
olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che puo' prestare
garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere
destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o
indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
14. Il fondo e' gestito e amministrato a titolo
gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione
separata.
15.
16. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita
dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a
norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita'
giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del
codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa
costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
quelle che prevedono le finalita' di lucro
18. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i
proventi delle attivita' non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive
dilettantistiche che assumono la forma di societa' di
capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre societa' o
associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al
comma 18, possono provvedere all'integrazione della
denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
apposite convenzioni con il CONI.
20.
21.
22.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro,
purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».
- Si riporta l'articolo 76 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003:
«Art. 76. (Organi di certificazione). - 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito
di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.».
 
Art. 3

Disciplina delle mansioni

1. L'articolo 2103 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volonta' del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Il lavoratore non puo' essere trasferito da un'unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e' nullo.».
2. L'articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro):
«Art. 3. (Orario normale di lavoro) - 1. L'orario
normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire,
ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative in
un periodo non superiore all'anno.».
 
Art. 4

Definizione

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
 
Art. 5

Forma e contenuti del contratto
di lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
 
Art. 6

Lavoro supplementare, lavoro straordinario,
clausole elastiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facolta' di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro puo' richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare e' retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi' come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonche' a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facolta' del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullita', le condizioni e le modalita' con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, puo' modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonche' la misura massima dell'aumento, che non puo' eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2003, si vedano note all'art.3.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto legislativo 66 del 2003:
«Art. 5. (Lavoro straordinario).- (Omissis).
2. Fermi restando i limiti di cui all' articolo 4, i
contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali
modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro
straordinario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del citato decreto legislativo 66 del 2003:
«Art. 1. (Finalita' e definizioni) - 2. Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
c) «lavoro straordinario»: e' il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'
articolo 3.».
- Si riporta l'articolo 10, primo comma della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
«Art. 10. (Lavoratori studenti) - I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario durante i riposi settimanali.».
 
Art. 7

Trattamento del lavoratore a tempo parziale

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo e' riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.
 
Art. 8

Trasformazione del rapporto

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonche' nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilita' lavorativa con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessita' di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di eta' non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, e' riconosciuta la priorita' nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 3. (Soggetti aventi diritto) - 3. Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione, la situazione assume connotazione di
gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.».
 
Art. 9

Criteri di computo dei lavoratori
a tempo parziale

1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno.
 
Art. 10

Sanzioni

1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato e della sua necessita' di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalita' e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
 
Art. 11

Disciplina previdenziale

1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Note all'art. 11:
- Il testo del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per
il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1983, n. 250.
- Si riporta l'articolo 20 del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n.797 (Approvazione del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari):
«Art. 20. (Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art.
8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).- Il lavoratore che
esplica la sua attivita' presso aziende diverse ha diritto
agli assegni familiari solo per l'attivita' principale.
Si intende per attivita' principale quella che impegna
per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o
costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso
cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui
esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono
corrisposti gli assegni.».
 
Art. 12

Lavoro a tempo parziale
nelle amministrazioni pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 2. Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n.
546 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998) -
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.».
- Si riportano gli articoli 6, commi 2 e 6, e 10 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) -
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
(Omissis).
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.».
«Art. 10. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art. 11 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 43, comma 9 del d.lgs n. 80 del 1998) - 1.
L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della
trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e
sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati
metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'articolo 11, la
costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 13

Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 14

Divieti

1. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Note all'art. 14:
- Si riportano gli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4. (Procedura per la dichiarazione di mobilita')
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 24. (Norme in materia di riduzione del personale)
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
 
Art. 15

Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalita' applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica) - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
 
Art. 16

Indennita' di disponibilita'

1. La misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, e' determinata dai contratti collettivi e non e' comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennita' di disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente puo' versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a concorrenza del medesimo importo.
 
Art. 17

Principio di non discriminazione

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternita' e parentale.
 
Art. 18

Computo del lavoratore intermittente

1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
 
Art. 19

Apposizione del termine e durata massima

1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi.
 
Art. 20

Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Note all'art. 20:
- Per gli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223 del
1991, si veda nelle nota all'articolo 14.
 
Art. 21

Proroghe e rinnovi

1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite.

Note all'art. 21:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attivita'
a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1963, n.
307.
- Il testo dell'articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 25. (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita') -
(Omissis).
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a).
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.".
 
Art. 22

Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine

1. Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
 
Art. 23

Numero complessivo di contratti a tempo determinato

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della societa' ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le societa' gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Note all'art. 23:
- Per l'articolo 25, commi 2 e 3, del citato decreto
legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n.221 del 2012, si veda nella nota all'art. 21.
- Il testo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
1996, n. 161.
 
Art. 24

Diritti di precedenza

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita' di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Note all'art. 24:
- Il Capo III del citato decreto legislativo n. 151 del
2001 reca: «Congedo di maternita'».
 
Art. 25

Principio di non discriminazione

1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
 
Art. 26

Formazione

1. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.
 
Art. 27

Criteri di computo

1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
 
Art. 28

Decadenza e tutele

1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresi' applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 2 e' ridotto alla meta'.

Note all'art. 28:
- Si riportano gli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):
«Art. 6 - Il licenziamento deve essere impugnato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di
giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,
ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non
sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore.».
«Art. 8. - Quando risulti accertato che non ricorrono
gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre
giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli
un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio
del prestatore di lavoro, al comportamento e alle
condizioni delle parti. La misura massima della predetta
indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci
anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con
anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore
di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di
lavoro.».
 
Art. 29

Esclusioni e discipline specifiche

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 8, comma 2 della citata legge
223 del 2001:
Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilita') -
(Omissis).
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.».
- Si riporta l'articolo 12, comma 2 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi):
«Art. 12. (Categorie di lavoratori agricoli
subordinati). - (Omissis).
2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le
locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie
similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed
atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a
tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra
locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo
determinato.».
- Si riporta la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme
in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 367
del 1996, si veda nella nota all'articolo 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)
- 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno
ordinario le pubbliche amministrazioni assumono
esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza
con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro
accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo
3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il
lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con
riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla
somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni
direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di
precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei
delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono responsabili anche
ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione
dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche
amministrazioni, fermi restando per tutti i settori
l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma
2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.».
 
Art. 30

Definizione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Note all'art. 30:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
276 del 2003, si veda nella nota alle premesse.
 
Art. 31

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo' eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2, della citata
legge 223 del 1991, si vedano le note all'art. 29.
- Si riporta l'articolo 2, ai sensi dei numeri 4) e 99)
del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014:
«Art. 2. (Definizioni) - Ai fini del presente
regolamento si intende per:
(Omissis).
4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una
delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi;
b) avere un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3) o aver completato la
formazione a tempo pieno da non piu' di due anni e non
avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
d) aver superato i 50 anni di eta';
e) essere un adulto che vive solo con una o piu'
persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che
supera almeno del 25% la disparita' media uomo-donna in
tutti i settori economici dello Stato membro interessato se
il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato
membro e avere la necessita' di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale o la propria
esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di
accesso ad un'occupazione stabile;
(Omissis).
Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori con disabilita'
99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri
in una delle seguenti categorie:
a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego
regolarmente retribuito; o
b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego
regolarmente retribuito che appartiene a una delle
categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione
di "lavoratore svantaggiato".».
- Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo n.165 del 2001, si vedano le note all'art. 29.
 
Art. 32

Divieti

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Note all'art. 32:
- Per il testo degli articoli 4 e 24 della citata legge
223 del 1991, si vedano le note all'art. 14.
 
Art. 33

Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.
 
Art. 34

Disciplina dei rapporti di lavoro

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro e' determinata l'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.

Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive
modificazioni, ovvero dall' articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863 ; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.".
- Per il testo degli articoli 4 e 24, della citata
legge n. 223 del 1991, si vedano le note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge n.604 del 1966:
«Art. 3. - Il licenziamento per giustificato motivo con
preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da
ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.».
 
Art. 35

Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'

1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita' di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresi' diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui e' tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Note all'art. 35:
- Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta l'articolo 7 della citata legge n.300 del
1970:
«Art. 7. (Sanzioni disciplinari) - Le norme
disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potra' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportano mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per piu' di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi
del rimprovero verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci
giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di
cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita'
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.».
 
Art. 36

Diritti sindacali e garanzie collettive

1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale, nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Note all'art. 36:
- Il testo della citata legge 300 del 1970 (Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
 
Art. 37

Norme previdenziali

1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l'attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 49. (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali ed assistenziali). - 1. La classificazione
dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca;
dello spettacolo; nonche' per le relative attivita'
ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile ed all' articolo 1
della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita':
bancarie e di credito; assicurative; esattoriale,
relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non
rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
settore «attivita' varie»; qualora non abbiano finalita' di
lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino
ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori
indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
che svolgono attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o
conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.».
- Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione
professionale):
«Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041 , un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell' articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114 , e modificato dall' articolo 11 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell' articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all' articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n.
257, S.O.
 
Art. 38

Somministrazione irregolare

1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore puo' chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 39

Decadenza e tutele

1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennita' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attivita' presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Note all'art. 39:
- Per il testo dell'articolo 6 della citata legge n.
604 del 1966, si veda nelle note all'art. 28.
- Per il testo dell'articolo 8 della citata legge n.
604 del 1966, si veda nelle note all'art. 28.
 
Art. 40

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonche', per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all'articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
 
Art. 41

Definizione

1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Note all'art. 41:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e dei
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92):
«Art. 8. (Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali). - 1. In
conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello
comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della
persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e
dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle
certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui
all' articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n.
92 .
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di
riferimento unitario per la certificazione delle
competenze, attraverso la progressiva standardizzazione
degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di
istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione
e formazione professionale, e delle qualificazioni
professionali attraverso la loro correlabilita' anche
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti
formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i
repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e
delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del
repertorio di cui all' articolo 6, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 , codificati a livello nazionale,
regionale o di provincia autonoma, pubblicamente
riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle
relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove
applicabile, ai codici statistici di riferimento delle
attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e
classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio
al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata
attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo
nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui
all' articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica il repertorio nazionale.».
 
Art. 42

Disciplina generale

1. Il contratto di apprendistato e' stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4, la disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003;
g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Note all'art. 42:
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lett. h) e i) del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003:
«Art. 2. (Definizioni) - 1. Ai fini e agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa
di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o
congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti
collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto
personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono
registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,
la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da
soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 2118 del codice civile:
«Art. 2118. (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o
secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.».
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001):
«Art.118. (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003:
«Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
«773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai
datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non
artigiani e' complessivamente rideterminata nel 10 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la ripartizione
del predetto contributo tra le gestioni previdenziali
interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi
previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella
degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi
di cui al presente comma viene meno per le regioni
l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di
lavoro e' ridotta in ragione dell'anno di vigenza del
contratto e limitatamente ai soli contratti di
apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel
secondo anno di contratto, restando fermo il livello di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi
maturati negli anni di contratto successivi al secondo. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in
materia di indennita' giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e
la relativa contribuzione e' stabilita con il decreto di
cui al secondo periodo del presente comma.».
- Si riporta l'articolo 22, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n.183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2012).
«Art. 22. (Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e
contributivi). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione
giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti
di apprendistato stipulati successivamente alla medesima
data ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai
datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio
contributivo del 100 per cento con riferimento alla
contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773,
quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre anni di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di
contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio
2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.
All'articolo 7, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "lettera
i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera m)".».
- Si riporta l'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
483 (Legge-quadro per l'artigianato).
«Art. 4. (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana
puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di
personale dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non
superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di
18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive
siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con
lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive
siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei
settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il
numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e
dell'abbigliamento su misura saranno individuati con
decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8
dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere
elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive
siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente
comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli
apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non
superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore,
ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui
all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgano la
loro attivita' di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la
mansione svolta.».
 
Art. 43
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore.

1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e' strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46.
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attivita', i giovani che hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al compimento dei 25. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale l'attivazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore e' rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.
4. In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facolta' di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato puo' essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo.
5. Possono essere, altresi', stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle gia' previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. A tal fine, e' abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia' attivati. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
6. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario massimo del percorso scolastico che puo' essere svolto in apprendistato, nonche' il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda e' impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonche' per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
8. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attivita' stagionali.
9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, e' possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.

Note all'art. 43:
- Si riporta l'articolo 15, comma 6, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53):
«Art.15. (Livelli essenziali delle prestazioni). -
(Omissis).
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei
percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli
accessi all'universita' e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilita' di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia.».
- Si riporta l'articolo 8-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8-bis. (Istruzione e formazione per il lavoro).
- 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del
presente decreto e i piani di intervento di cui all'
articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99 , da adottare entro il 31 gennaio 2014,
comprendono anche misure per:
a) far conoscere il valore educativo e formativo del
lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda,
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali
di cui all' articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35 , come modificato dall'articolo 14 del presente
decreto;
b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta
formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori
(ITS), anche attraverso misure di incentivazione
finanziaria previste dalla programmazione regionale
nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS
nel bilancio del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e di quelli destinati al
sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. (abrogato).».
- Si riporta l'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.):
«Art. 6. (Valutazione e titoli finali) - (Omissis).
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli
studenti che hanno conseguito il diploma professionale al
termine del percorso di istruzione e formazione
professionale quadriennale di cui all' articolo 20, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'
articolo 15 , comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli
appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di
Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto
dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e i
programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello
statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso
specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di
Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la
realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con
il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale
dell'istruzione e formazione professionale.».
 
Art. 44

Apprendistato professionalizzante

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non puo' essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita' del datore di lavoro, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Note all'art. 44:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 226
del 2005, si vedano le note all'articolo 43.
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
«Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella
dei criteri per la formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
 
Art. 45

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attivita' di ricerca, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalita', anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce, altresi', il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalita' di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1. La formazione esterna all'azienda e' svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente e' iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non puo', di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro e' esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e' riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
4. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita' di ricerca o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
5. In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universita', gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per
la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori):
«Art. 7. (Standard di percorso) - 1. Gli ITS
realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi
di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il
decreto di cui all' art. 4 , comma 3, allo scopo di
rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio
nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:
1. efficienza energetica;
2. mobilita' sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attivita'
culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di
cui all' art. 4, per il conseguimento del diploma di
tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la
durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
per particolari figure, tali percorsi possono avere anche
una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri,
sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1.
3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi
realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore.».
Si riporta l'articolo 2, comma 147 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria)
«Art. 2. (Misure in materia di riscossione) - 147.
All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le
universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico
le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai
sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo'
essere superiore a dodici. Il riconoscimento deve essere
effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di
riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita'
possono riconoscere quali crediti formativi, entro il
medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente
di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di
campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute
dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato
italiano paralimpico.».
 
Art. 46

Standard professionali e formativi
e certificazione delle competenze

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005.
2. La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, e' di competenza: a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; b) dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, regioni, province autonome e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Le competenze acquisite dall'apprendista sono certificate dall'istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 2013, e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.

Note all'art. 46:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2005:
«Art. 16. (Livelli essenziali dell'offerta formativa).
- 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
riferiti all'offerta formativa:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato,
anche per favorire la continuita' del processo di
apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore, nell'universita' o nell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e
lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l'adozione di misure che favoriscano la continuita'
formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui
all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del
percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo
didattico qualora il percorso stesso sia articolato in
periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze
in alternanza, in relazione alle figure professionali
caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di
frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata
anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di
qualifiche professionali attraverso i percorsi in
apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
- Per il testo del decreto legislativo n. 13 del 2013,
si vedano le note all'articolo 41.
 
Art. 47

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonche' per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la direzione territoriale del lavoro.
3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita' o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonche', per i lavoratori beneficiari di indennita' di mobilita', il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche' l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.
8. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale.
9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Note all'art. 47:
- Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto
legislativo n. 124 del 2004:
«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica) - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n.
628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell' articolo
6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente
sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all' articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto,
fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al
comma 4 produce gli effetti della contestazione e
notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali
sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi
degli enti e degli istituti previdenziali per le
inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti
previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5.».
«Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo). - 1.
Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle
singole disposizioni di legge un apprezzamento
discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della
direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i
successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Il ricorso non sospende l'esecutivita' della
disposizione.".
- Si riporta l'articolo 17, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 17. (Obbligo del rapporto) - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art.13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Si riporta l'articolo 25, comma 9, e l'articolo 8,
comma 4, della citata legge n.223 del 1991:
«Art.25. (Riforma delle procedure di avviamento al
lavoro) - (Omissis).
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.».
«Art. 8. (Collocamento dei lavoratori in mobilita') -
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento,
si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui
al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il, beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni
dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini
dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per
l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero
degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale
degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella
lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il
presente comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'articolo
27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Per il testo dell'articolo 9 bis del citato decreto
legge, n. 510 del 1996, si vedano le note all'articolo 44.
- Si riporta l'articolo 1, comma 4, della citata legge
n. 183 del 2014:
«Art. 1 - (Omissis).
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione
esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili
per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore
probabilita' di trovare occupazione, e a criteri di
valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego
e l'autoimprenditorialita', anche nella forma
dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica
nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche
per gli interventi posti in essere da regioni e province
autonome;
c) istituzione, anche ai sensi dell' articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e
province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente e mediante quanto
previsto dalla lettera f);
d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente;
g) razionalizzazione e revisione delle procedure e
degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro,
avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f)
nonche' di altre amministrazioni;
i) individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalita' tali da garantire
l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto
dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle
posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato
presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e
valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
privati nonche' operatori del terzo settore,
dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo
curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine
di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei
criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei
soggetti che operano sul mercato del lavoro e la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralita' attraverso il
riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e
controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del
lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per
la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il
lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa
in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno
per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio'
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano
l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di
coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello
centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a
una maggiore integrazione delle politiche attive e delle
politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialita';
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantite su tutto il
territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province
autonome delle competenze in materia di programmazione di
politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati di istruzione, formazione professionale e
lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione
statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la
gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle
prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi
lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai
versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla
lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita' e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui
luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie
informatiche, secondo le regole tecniche in materia di
interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , allo scopo
di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione
delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti
atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per
l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro
vacanti.».
 
Art. 48

Definizione e campo di applicazione

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note all'art. 48:
- Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto
legislativo n.165 del 2001 si vedano le note all'articolo
29.
 
Art. 49

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalita' telematiche uno o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attivita' lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario e' fissato in 10 euro e nel settore agricolo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresi', il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresi' il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio gia' richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 49:
- Si riporta l'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare)
«Art. 2. (Armonizzazione) - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.».
- Si riportano gli articoli 4, comma 1, e 6, commi 1, 2
e 3 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003
«Art. 4. (Agenzie per il lavoro) - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.».
«Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e
fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del
conseguimento del titolo di studio;
b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e
gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
curricula dei propri studenti dalla data di
immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi
alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere di
commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni
senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del
lavoro, l'assistenza e la promozione delle attivita'
imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di
percorsi formativi e di alternanza, la tutela della
disabilita';
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi
del legale rappresentante;
f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori
dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa
vigente.
2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5,
comma 1.
3. Ferme restando le normative regionali vigenti per
specifici regimi di autorizzazione su base regionale,
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
intermediazione per i soggetti di cui ai commi che
precedono e' subordinata alla interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro per il tramite del portale
clic lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni
informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni
professionali e al buon funzionamento del mercato del
lavoro.».
 
Art. 50

Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 51

Norme di rinvio ai contratti collettivi

1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
 
Art. 52

Superamento del contratto a progetto

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.

Note all'art. 52:
- Si riportano gli articoli da 61 a 69 bis del citato
decreto legislativo n.276 del 2003
«Art. 61. (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti
di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di
beni e di servizi realizzate attraverso call center
'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di
collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di
ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi
connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue
automaticamente.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.».
«Art. 62. (Forma) - 1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere i
seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.».
«Art. 63. (Corrispettivo). - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in
relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
settore di attivita', eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo
alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,
il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di
estensione temporale dell'attivita' oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto.».
«Art. 64. (Obbligo di riservatezza) - 1. Salvo diverso
accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo'
svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere
attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni
caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai
programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in
qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attivita' dei
committenti medesimi."
«Art. 65. (Invenzioni del collaboratore a progetto) -
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere
riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati
dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.».
«Art. 66. (Altri diritti del collaboratore a progetto)
- 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale,
in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente
puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione si
protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata,
ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e'
prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni,
sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni,
quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2001.».
«Art. 67. (Estinzione del contratto e preavviso). - 1.
I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono
al momento della realizzazione del progetto che ne
costituisce l'oggetto
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro.».
«Art. 68. (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella
riconduzione a un progetto dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un
rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.».
«Art. 69. (Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto). - 1. I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l'individuazione di uno
specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.».
«Art. 69-bis. (Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo) - . Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora
la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio
concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente.».
- Si riporta l'articolo 409 del codice di procedura
civile:
«Art. 409. (Controversie individuali di lavoro). -
TITOLO IV - Norme per le controversie in materia di lavoro
- Capo I - Delle controversie individuali di lavoro -
Sezione I - Disposizioni generali
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.».
 
Art. 53

Superamento dell'associazione
in partecipazione con apporto di lavoro

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo e' abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 2549 del codice civile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2549. - (Nozione) - TITOLO VII -
Dell'associazione in partecipazione
Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso
il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica
l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere,
nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro".
 
Art. 54
Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a
progetto e di persone titolari di partita IVA

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti gia' parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 2113 del codice civile:
«Art. 2113. (Rinunzie e transazioni) - Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore
di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della
legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i
rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza , entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima..
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la
volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura
civile.».
 
Art. 55

Abrogazioni e norme transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
b) il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, salvo quanto previsto al comma 2 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) l'articolo 3-bis, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;
d) gli articoli 18, commi 3 e 3-bis, da 20 a 28, da 33 a 45, nonche' da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
e) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) l'articolo 32, commi 3, lettera a), dalle parole «ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro» fino alle parole «e' fissato in 180 giorni», 5 e 6 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
g) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5;
h) l'articolo 1, commi 13 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
i) l'articolo 28, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
l) l'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda gia' attivati;
m) le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non espressamente richiamate, che siano incompatibili con la disciplina da esso introdotta.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 368 del 2001 e' abrogato dal 1° gennaio 2017.
3. Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

Note all'art. 55:
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
- Si riporta l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 9. (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.».
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
«Art.18. (Sanzioni) - 1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se
vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena
dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a
euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e'
dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e' punito con
l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se non vi e' scopo di
lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1.250.
Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la
confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei
minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. (abrogato).
3-bis. (abrogato).
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma
2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
e' disposta la cancellazione dall'albo.
4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11,
comma 2, e' punito con la sanzione penale prevista dal
comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce
compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione
presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione
di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro
con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta
alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti
di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in
materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.».
- Si riporta l'articolo 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. (Campo di applicazione) - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. (abrogato).
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le
altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese, in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonche' nei confronti di tutti i soggetti di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le
associazioni o gli enti di servizio civile possono essere
individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui
al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo
periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.».
- Si riporta l'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32. (Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato) - Il primo e il
secondo 1comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o
non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidita' del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro;
b) al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, con termine decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di trasferimento;
d).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della
presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi
prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. (abrogato).
6. (abrogato).
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della determinazione della
indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura
civile.».
- Il testo del decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.
247) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre
2011, n. 236.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore) - 1. La presente legge dispone misure e
interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro
inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla
creazione di occupazione, in quantita' e qualita', alla
crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente
del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu'
stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro
subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto
dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita'
prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele
dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e
strumentale degli elementi di flessibilita'
progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo
alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di
riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresi' di un procedimento giudiziario specifico per
accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto
degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in
una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento
dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e
fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne
nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di
tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in
caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni
industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede
europea, al fine di migliorare il processo competitivo
delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la
valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT
organizzano delle banche dati informatizzate anonime,
rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca
o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed
esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante
l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati
individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di
residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori
sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute
ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi
di impatto e del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da
esse non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal
seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni
di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis relativamente alla non operativita' del requisito
della sussistenza di ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il
ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le
parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere,
stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti
periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga
nell'ambito di un processo organizzativo determinato:
dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio di un
prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione
di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa
consistente. In mancanza di un intervento della
contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini
ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le
attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso
previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto
e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse
le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di
cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre
2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita'
del termine apposto al contratto, il termine di cui al
primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla
cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del
secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in
centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a),
dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come
sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
in relazione alle cessazioni di contratti a tempo
determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. ( abrogato).
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al
31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato,
di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole:
«2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
«2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua
a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e'
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle
previsioni del presente decreto, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure
professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la
seguente:
«i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal
comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica
esclusivamente con riferimento alle assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con
decorrenza anteriore alla predetta data continua ad
applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
19.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle
di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il
predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37»
sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
al comma 21, cessano di produrre effetti al 1° gennaio
2014.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal
seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del
suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in
relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
settore di attivita', eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo
alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,
il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di
estensione temporale dell'attivita' oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del
programma o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1
e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono
soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validita' del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si
applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora
la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio
concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le
predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente».
27. La disposizione concernente le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto
concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso
contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi
professionali non e' circostanza idonea di per se' a
determinare l'esclusione dal campo di applicazione del
suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati
in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si
applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento.».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i
contratti in essere che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati certificati ai sensi
degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
30. ( abrogato).
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000
euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le
attivita' lavorative di cui al presente comma possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni
di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti
di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini
della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di
buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati
progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «,
tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente
disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del
2003, gia' richiesti alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire
e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con
cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione
dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34
comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una
sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato
alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile
da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
«duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma,
primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica
in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del
lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del
procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge
20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
effetto dal giorno della comunicazione con cui il
procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa
indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso,
l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale
lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai
seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi
dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati
dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica
anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il
caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al terzo
comma del presente articolo. Il regime di cui al presente
articolo si applica anche al licenziamento dichiarato
inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono
sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre
2010, n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, al secondo periodo, la parola:
«Contestualmente» e' sostituita dalle seguenti: «Entro
sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2
del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano
alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
anche quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del
licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al
tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso
deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice
di procedura civile. Con il ricorso non possono essere
proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del
presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici
fatti costitutivi. A seguito della presentazione del
ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice
assegna un termine per la notifica del ricorso e del
decreto non inferiore a venticinque giorni prima
dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque
giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del
resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora
dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile,
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda. (13)
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al
comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla
pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di
cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con
ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del
codice di procedura civile, da depositare innanzi al
tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello
stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di
cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune
o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa
con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di
posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se
l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro
i successivi sessanta giorni, e dispone che siano
notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi
identici a quelli posti a base della domanda principale il
giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche'
disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice
di procedura civile, e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note
difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e'
ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla
notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti,
salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di
discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza
reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello,
sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se
anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza
deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a
norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre
sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura
civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai
commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.».
- Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legge
n.179 del 2012, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28. (Disposizioni in materia di rapporto di
lavoro subordinato in start-up innovative) - 1. Le
disposizioni del presente articolo trovano applicazione per
il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una
start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero
per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5 (abrogato).
6.(abrogato).
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una
societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da
una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare
previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal
contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile,
consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla
redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del
lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o
parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni
della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote
o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono definire in via
diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con
accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici
di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio
delle start-up innovative, nonche' criteri per la
definizione della parte variabile di cui al comma 7; b)
disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di
gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo
sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta'
produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a
termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo da una societa' che non risulti avere i requisiti
di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3,
il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e
trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente
articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente
articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e
per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla
loro effettiva funzionalita' di promozione delle start-up
innovative di cui al presente decreto, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 32.".
- Per il testo dell'articolo 8-bis del citato
decreto-legge n. 104 del 2013, si vedano le note
all'articolo 43.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 368 del 2001, abrogato dal presente
decreto a decorrere dal 1° gennaio 2017:
«Art. 2. (Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
ed i servizi aeroportuali). - 1. E' consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui
le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente
adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle
aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa
autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su
istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente comma.».
 
Art. 56

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

1. Alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e da 52 a 54 del presente decreto, connesse ad un maggior accesso ai benefici contributivi di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2015, 58 milioni di euro per l'anno 2016, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 53 milioni di euro per l'anno 2018 e in 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2015, 52 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017, 28 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 6 milioni per l'anno 2016, 20 milioni per l'anno 2017, 16 milioni di euro per l'anno 2018 e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle medesime disposizioni;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in misura pari a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di garantire la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi e in particolare scostamenti rispetto alla valutazione delle minori entrate di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonche', ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 1, alinea, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo del presente comma. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 56:
- Si riporta l'articolo 1, commi 107 e 118, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.».
«118. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti
di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non
spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale):
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali) - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi) -
(Omissis).
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
- Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 92
del 2012, si vedano le note all'articolo 55.
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 , introdotto dall' articolo 1, comma 512, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre
2012, per le finalita' previste dall' articolo 5-bis, comma
1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 . All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone