Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2015 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 27 maggio 2015
Modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare l'art. 6, comma 7, lettera n);
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerata, alla luce del primo periodo di attuazione del Regolamento, l'esigenza di semplificare alcune fasi procedimentali al fine di garantire uno snellimento della funzione di precontenzioso, nonche' l'esigenza di garantire la sostenibilita' e l'efficienza della funzione, ridimensionando il numero di istanze pretestuose o defatigatorie;
Considerato, altresi', l'orientamento del disegno di legge delega, A.S. 1678, per la riforma del Codice dei contratti pubblici volto a razionalizzare il procedimento di precontenzioso e affermarne la natura di Alternative Dispute Resolution;
Valutata l'esigenza di sottolineare l'autonomia della funzione rispetto alla giurisdizione, curando che siano evitate interferenze e conflitti di pronunce,

Delibera:
di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
All'art. 3, l'elenco di cui al comma 1 e' contrassegnato con lettere dalla a) alla h), ivi comprese le ulteriori ipotesi che sono aggiunte, come segue:
«d) manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;
e. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorita';
f. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
g. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;
h. relative a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000».
All'art. 3, comma 2, prima delle parole: «le istanze devono essere redatte», sono inserite le parole: «Fino alla pubblicazione del formulario on line sul sito dell'Autorita'».
All'art. 3, comma 4, le parole: «sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto di parere» sono sostituite dalle seguenti parole: «esistenza o sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo».
All'art. 3, e' soppresso il comma 7.
Dopo l'art. 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis: (Archiviazioni delle istanze). L'Ufficio propone al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, le archiviazioni delle istanze per inammissibilita' e/o improcedibilita'.
L'Ufficio propone altresi' al Presidente, per l'approvazione del Consiglio, l'archiviazione delle istanze ove non sia necessaria una specifica istruttoria, laddove esista un consolidato e univoco orientamento dell'Autorita' o della giurisprudenza, condiviso dall'Autorita' medesima.
Tutte le archiviazioni sono comunicate ai soggetti istanti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio».
All'art. 7, comma 1, le parole «dalla presentazione dell'istanza» sono sostituite dalle parole: «dall'avvio del procedimento».
All'art. 10, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «intranet ed»
Nelle more della predisposizione di un formulario on line, per la compilazione delle istanze di precontenzioso, il formulario allegato al Regolamento e' integralmente sostituito dal formulario allegato alla presente deliberazione.

Roma, 27 maggio 2015

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 giugno 2015.

Il Segretario: Esposito

 
Allegato

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