Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 gennaio 2015 |
Ripartizione delle disponibilita' per l'anno 2014 del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. (Decreto n. 6). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE; Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilita' complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali; Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; Ritenuto opportuno promuovere iniziative di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; Ritenuto opportuno incrementare (oltre il valore minimo del 15%) la percentuale di risorse destinata al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, al fine di garantire una maggiore copertura rispetto alle esigenze di partecipazione nazionale ai bandi europei; Ritenuto altresi' opportuno incrementare la dotazione finanziaria riservata, nel riparto FIRST 2013, al bando SIR 2014 destinato ai giovani ricercatori, al fine di assicurare una maggiore copertura rispetto all'elevato numero di proposte pervenute (n. 5.250); Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi; Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2013, reg. n. 6, foglio n. 118, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalita' di utilizzo e gestione del FIRST, nonche' le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie; Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115 che, rispettivamente, prevedono che le «complessive disponibilita' del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e «sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonche' le modalita' di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi»; Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2013 sono pari ad euro 62.577.689;
Decreta:
Art. 1
Ripartizione disponibilita'
1. Le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g. 01 riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST» del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2014, pari ad € 62.577.689 sono cosi' ripartite: a) Euro 13.000.000 (pari al 20,77% delle risorse disponibili per l'anno 2014) per il finanziamento di interventi di cui all'art. 2, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 130.000 euro (corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268); b) Euro 6.500.000 (pari al 10,39% delle risorse disponibili per l'anno 2014) per l'incremento della dotazione finanziaria riservata, nel riparto FIRST 2013, al bando SIR 2014, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 195.000 euro (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240); c) Euro 43.077.689 (suscettibile di incremento a seguito di future nuove assegnazioni al FIRST) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 1.292.330 euro (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). |
| Art. 2
Iniziative destinate a progetti internazionali
1. L'assegnazione di Euro 13.000.000 e' destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali. 3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono: a. Favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente; b. Favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso piu' efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione. 4. I soggetti, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 3
Iniziative destinate a giovani ricercatori
1. L'assegnazione di € 6.500.000 e' destinata ad incrementare la disponibilita' finanziaria del riparto FIRST 2013 e relativa al bando SIR 2014, avente lo scopo di garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori presso le universita' e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitivita' dei giovani ricercatori italiani rispetto ai bandi dell'ERC, e piu' in generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, anche attraverso l'utilizzo di modelli e di sistemi di valutazione piu' aderenti a quelli in uso presso l'ERC. |
| Art. 4
Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale
1. L'assegnazione di € 43.077.689 e' destinata a specifici interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca fondamentale presso le universita' e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche oggetto del Programma Horizon 2020. 2. Le aree tecnologiche interessate sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento. 3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitivita' dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, e piu' in generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca. 4. Possono accedere al bando docenti e ricercatori gia' inseriti a tempo indeterminato nei ruoli degli atenei e/o degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR. 5. I criteri di valutazione, fissati nel citato bando, sono definiti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge n. 240/2010. 6. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione all'ateneo o all'ente pubblico sede dell'unita' di ricerca. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 2015
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1281 |
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