Gazzetta n. 148 del 29 giugno 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;
Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per «Direzione regionale» la Direzione generale interregionale dell'organizzazione giudiziaria;
f) per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una Direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli
archivi notarili) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1952, n. 140.
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311 (Organizzazione e
funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero
di grazia e giustizia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 1962, n. 224.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 2. - 3. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
(Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari,
a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre
1990, n. 395) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1992, n. 274, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4,
degli articoli 5, 16, 17, 18, 19 e del comma 3
dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300:
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione) - Commi da
1. a 3. (Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
Commi da 4-bis. a 6. (Omissis).».
«Art. 5. (I dipartimenti) - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 16. (Attribuzioni) - 1. Il ministro di grazia e
giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della
giustizia e ministero della giustizia.
2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione
amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
«Art. 17. (Ordinamento) - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.».
«Art. 18. (Incarichi dirigenziali) - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto
legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della
giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.».
«Art. 19. (Magistrati) - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
65 unita'.».
«Art. 55. (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore) - 1. - 2. (Omissis).
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al
riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in
conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
criteri ed i principi previsti dal presente decreto
legislativo.
Commi da 4. a 9. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63
(Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della L. 27 luglio 2005, n. 154) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240
(Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei
dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche'
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma
1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L.
25 luglio 2005, n. 1509) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, S.O.
- Si riporta il testo dei commi dal 404 al 416
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 74. (Riduzione degli assetti organizzativi) - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008 (406), secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative):
«Art. 2. (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale)
- 1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo):
«Art. 1. (Disposizioni per la riduzione della spesa
pubblica) - 01. Al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della
spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli
anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie
che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del
presente decreto, le spese di funzionamento relative alle
missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno
rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo
relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla
legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte
fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni
finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero
previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri
comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte
fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli
anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello
Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel
rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non
superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto
dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella
apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi
fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie di ciascuno stato di previsione, con
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,
della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della
variazione deve essere tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20
per cento delle risorse finanziarie complessivamente
stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa
di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento
qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21,
comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di
cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri
devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato
il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n.
15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi
di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre
nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si
applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli
importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce
«indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e
2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni
di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25
settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i
Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella
voce «saldo netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il
fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto
articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Le proposte di riduzione non possono comunque
riguardare le risorse destinate alla programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree
sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui
all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196».
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto
comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal
predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; sono fatte
salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate
alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il
personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per
l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno
2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel
medesimo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
"Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al
comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette,
inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30
settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno
2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del
presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati
gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 30 per cento».
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e
successivi", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni
2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro
per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima
lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro
per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700
milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera,
le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di
euro per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per
1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima
lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno
2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso;
nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole
«di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al
primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere
dall'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "A
decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e
2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012",
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere
dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella
vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la
razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema
medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo
1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa
si applica al reddito complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per
l'anno 2012 e' complessivamente ridotto di un importo fino
alla totalita' delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva
applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente
decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle
regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e
520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa
per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma
6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998,
n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, per la determinazione delle misure dell'imposta
provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in assenza del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del
2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione sono pertanto determinate
secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
percepiscono le somme dell'imposta provinciale di
trascrizione conseguentemente loro spettanti.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei
comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli
anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2,
comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a
disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita'
di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono
inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le
parole: «soggetti passivi» sono inserite le seguenti:
«nonche' ai relativi consigli tributari»;
b) al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;
c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;
d) al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita
dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari
per favorire la partecipazione all'attivita' di
accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza».
12-quater.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al
presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati
da un'apposita struttura paritetica da istituire senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle
spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale.
Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in
particolare, a favore degli enti collocati nella classe
degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal
comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto
alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una
situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio
dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un
commissario con le modalita' previste dal citato comma 1;
se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di
un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio,
ove necessario, e adotta le misure necessarie per
ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio'
non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia
posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del
comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente
periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui
all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite le
seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere
prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre forme di
assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio
2010» sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro
tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni
2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la
richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in
servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola:
«richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono
sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la
domanda», sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la
disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e
flessibilita', in relazione a motivate esigenze
organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale
appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto
prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il
dipendente conserva, sino alla predetta data, il
trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria,
anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le
seguenti parole: "; il trasferimento puo' essere disposto
anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella
di inquadramento assicurando la necessaria neutralita'
finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, al comma 1, le parole «2020», «2021», «2022»,
«2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016»,
«2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «anno
scolastico e accademico» sono inserite le seguenti:
«dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n.
140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle
seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti
dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita'
massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione,".
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente al personale per il quale la decorrenza del
trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma
9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro
il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro
per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174,
quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
stato applicato il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su
richiesta della regione interessata, puo' essere disposta
la deroga al predetto blocco del turn over, previo
accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali, di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della
necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di
assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla
corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete
ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come
programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma
operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento
dell'equilibrio di bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre
dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in
cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello
Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche'
le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi
Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della
liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2
giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse
cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la
prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano
con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e'
inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni
assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una
determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione
dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del
segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita'
dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla
separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate
all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del
medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a
societa' totalmente controllate, direttamente o
indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra
il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in
particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il
relativo compenso, nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti
non puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011
- 2013, con la quale viene dato espressamente atto
dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n.
111 del 2011e' integrata con un esperto designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della
Confederazione generale dell'industria italiana» sono
inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia».
29.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista
dall'articolo 8, comma 2 della legge 15 luglio 2002, n.
145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di
collocamento in aspettativa, della disciplina di cui
all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n.
43, alle fattispecie ivi indicate.
31.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del
presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento
di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.". La disposizione del presente comma si applica agli
incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi
comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge
n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione
di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli
incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche
ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai
dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti
e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo
comma e' sostituito dal seguente:
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
«Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni) - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 2. (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale) - Commi da 1. a 6. (Omissis).
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.
Commi da 8. a 13-septies. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 1. (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni) - Commi da 1. a 5. (Omissis).
6. All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , le
parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«28 febbraio 2014». I nuovi assetti organizzativi, fermo
restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle
strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso,
determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a
quanto prescritto dall' articolo 2 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni.
Commi da 8 a 14. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 16. (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi
in agricoltura) - Commi da 1. a 3. (Omissis).
4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino
diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014,
i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono
essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I
decreti previsti dal presente comma sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende
rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Commi da 5. a 9. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 2. (Incarichi direttivi ai magistrati) - Commi da
1. a 4. (Omissis).
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014"
sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55 (Regolamento di organizzazione del Ministero
della giustizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 2001, n. 63.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi nelle note alle
premesse.
 
Tabella A
(articolo 16, comma 6) sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240
Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione
giudiziaria


===================================================================== |  Denominazione |  Regione |  Distretto | Sede | +===================+====================+==================+=======+ | |Piemonte, Valle | | | | |d'Aosta/Vallee | | | | |d'Aoste, Lombardia, | | | | |Emilia-Romagna, |Torino, Milano, | | | |Liguria, Veneto, |Brescia, Genova, | | | |Friuli Venezia |Venezia, Trieste, | | | |Giulia, |Trento e Sezione | | | Direzione |Trentino-Alto |distaccata di | | |regionale 1 |Adige/Südtirol |Bolzano, Bologna |Milano | +-------------------+--------------------+------------------+-------+ | | |Firenze, Ancona, | | | | |Cagliari e Sezione| | | |Toscana, Marche, |distaccata di | | | Direzione |Lazio, Abruzzo, |Sassari, L'Aquila,| | |regionale 2 |Umbria e Sardegna |Perugia, Roma |Roma | +-------------------+--------------------+------------------+-------+ | | |Napoli, Salerno, | | | | |Potenza, | | | | |Campobasso, Bari, | | | | |Lecce, sezione | | | | |distaccata di | | | | |Taranto, | | | | |Catanzaro, Reggio | | | |Campania, |Calabria, Palermo,| | | |Basilicata, Molise, |Catania, | | | Direzione |Puglia, Calabria, |Caltanissetta, | | |regionale 3 |Sicilia |Messina |Napoli | +-------------------+--------------------+------------------+-------+


----------

Tabella B
(articolo 16, comma 8) sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n.
395

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (sede Torino);
2) Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol (sede Padova);
3) Lombardia (sede Milano);
4) Emilia Romagna, Marche (sede Bologna);
5) Toscana, Umbria (sede Firenze);
6) Lazio, Abruzzo, Molise (sede Roma);
7) Campania (sede Napoli);
8) Puglia, Basilicata (sede Bari);
9) Calabria (sede Catanzaro);
10) Sicilia (sede Palermo);
11) Sardegna (sede Cagliari).

------------

Tabella C
(articolo 16, comma 9)



+--------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +--------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | +--------------------------------------------------------------------+ | Qualifiche dirigenziali - | Dotazione organica | | carriera amministrativa | | +--------------------------------------+-----------------------------+ | Dirigenti 1^ fascia | 19| +--------------------------------------+-----------------------------+ | Dirigenti 2^ fascia | 378| +--------------------------------------+-----------------------------+ | Totale Dirigenti | 397| +--------------------------------------+-----------------------------+ | | | +--------------------------------------+-----------------------------+ | Qualifiche dirigenziali - | | | carriera penitenziaria | | +--------------------------------------+-----------------------------+ | Dirigenti generali penitenziari | 17| +--------------------------------------+-----------------------------+ | Dirigenti penitenziari | 334| +--------------------------------------+-----------------------------+ | Totale dirigenti | 351| +--------------------------------------+-----------------------------+



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Tabella D
(articolo 16, commi 1 e 9)



+-------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +-------------------------------------------------------------------+ | Amministrazione giudiziaria | +-------------------------------------------------------------------+ | Dipartimento per gli affari di giustizia | |Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e | | dei servizi | +-------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | +-------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti 1^ fascia | 16| +------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti 2^ fascia | 316| +------------------------------------+------------------------------+ | Totale Dirigenti | 332| +------------------------------------+------------------------------+ | Aree | Dotazione organica | +------------------------------------+------------------------------+ | Terza area | 12.024| +------------------------------------+------------------------------+ | Seconda area | 26.847| +------------------------------------+------------------------------+ | Prima area | 4.455| +------------------------------------+------------------------------+

+------------------------------------+------------------------------+ | TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 332| +------------------------------------+------------------------------+ | TOTALE AREE | 43.326 di cui 1090| | | sede centrale| +------------------------------------+------------------------------+ | TOTALE COMPLESSIVO | 43.658| +------------------------------------+------------------------------+


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Tabella E
(articolo 16, commi 1 e 9)



+--------------------------------------------------------------------+ | Ministero della Giustizia | +--------------------------------------------------------------------+ | Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria | +--------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | +--------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------+------------------------------+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +-------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti penitenziari | | +-------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti generali penitenziari | 16| +-------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti istituti penitenziari | 300| +--------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti Area 1 | | +-------------------------------------+------------------------------+ | Dirigenti 2^ fascia - | | | carriera amministrativa | 29| +-------------------------------------+------------------------------+ | | +-------------------------------------+------------------------------+ | Aree | Dotazione organica | +-------------------------------------+------------------------------+ | Terza area | 2.219| +-------------------------------------+------------------------------+ | Seconda area | 2.377| +-------------------------------------+------------------------------+ | Prima area | 93| +-------------------------------------+------------------------------+

+-------------------------------------+------------------------------+ |TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 345| +-------------------------------------+------------------------------+ |TOTALE AREE | 4.689| +-------------------------------------+------------------------------+ |TOTALE COMPLESSIVO | 5.034| +-------------------------------------+------------------------------+



--------

Tabella F
(articolo 16, commi 1 e 9)



+--------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +--------------------------------------------------------------------+ | Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' | +--------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | +--------------------------------------------------------------------+ | | +----------------------------------------------+---------------------+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +----------------------------------------------+---------------------+ | Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa| 2| +----------------------------------------------+---------------------+ | Dirigente generale penitenziario | 1| +----------------------------------------------+---------------------+ | Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa| 16| +----------------------------------------------+---------------------+ | Dirigenti esecuzione penale esterna - | | | carriera penitenziaria | 34| +----------------------------------------------+---------------------+ | Totale dirigenti | 53| +----------------------------------------------+---------------------+ | Aree | Dotazione organica | +----------------------------------------------+---------------------+ | Terza area | 2.378| +----------------------------------------------+---------------------+ | Seconda area | 985| +----------------------------------------------+---------------------+ | Prima area | 115| +----------------------------------------------+---------------------+

+--------------------------------+-----------------------------------+ | TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 53| +--------------------------------+-----------------------------------+ | TOTALE AREE | 3.478 di cui 109 in sede centrale | +--------------------------------+-----------------------------------+ | TOTALE COMPLESSIVO | 3.531| +--------------------------------+-----------------------------------+



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Tabella G
(articolo 16, commi 1 e 9)



+--------------------------------------------------------------------+ | Ministero della giustizia | +--------------------------------------------------------------------+ | Amministrazione degli archivi notarili | +--------------------------------------------------------------------+ | Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | +-----------------------------------+--------------------------------+ | Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica | +-----------------------------------+--------------------------------+ | Dirigenti 1^ fascia | 1| +-----------------------------------+--------------------------------+ | Dirigenti 2^ fascia | 17| +-----------------------------------+--------------------------------+ | Totale dirigenti | 18| +-----------------------------------+--------------------------------+ | | | +-----------------------------------+--------------------------------+ | Aree | Dotazione organica | +-----------------------------------+--------------------------------+ | Terza area | 141| +-----------------------------------+--------------------------------+ | Seconda area | 251| +-----------------------------------+--------------------------------+ | Prima area | 110| +-----------------------------------+--------------------------------+

+---------------------------------------------------+----------------+ | TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 18| +---------------------------------------------------+----------------+ | TOTALE AREE | 502| +---------------------------------------------------+----------------+ | TOTALE COMPLESSIVO | 520| +---------------------------------------------------+----------------+



 
Art. 2

Dipartimenti del Ministero

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
 
Art. 3

Capo del dipartimento

1. Ad ogni dipartimento e' preposto un Capo del dipartimento.
2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonche':
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attivita' dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi;
b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le attivita' generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresi', attivita' di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell'attivita' internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.
4. Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.
5. Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo e' conferito con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
6. Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«Art. 4. (Controllo di gestione) - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si
intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi
gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione
o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi
tra le unita' organizzative e di individuazione degli
obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia,
efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei
controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di
cui all' articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilita' contribuisce a delineare l'insieme degli
strumenti operativi per le attivita' di pianificazione e
controllo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 6. (Monitoraggio della performance) - 1. Gli
organi di indirizzo politico-amministrativo, con il
supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle
performance rispetto agli obiettivi di cui all' articolo 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo
politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei
sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione.
Commi da 1. a 4. (Omissis).
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
6. (Omissis).
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
Commi da 8. a 83. (Omissis).».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Per il comma 2 dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
d.lgs n. 387 del 1998).
Commi da 1. a 3. (Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
Commi da 4-bis. a 12-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63:
«Art. 10. (Criteri di conferimento degli incarichi) -
1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari
per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque anni.
2. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una volta
sola, per non oltre cinque anni.
3. Il conferimento degli incarichi si compie in
applicazione dei seguenti criteri:
a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi
precedentemente assegnati;
b) attitudini e capacita' professionali del
funzionario;
c) natura e caratteristica degli obiettivi da
conseguire.
4. Gli incarichi possono essere revocati:
a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i
funzionari non possano svolgere efficacemente il loro
incarico nella sede che occupano;
b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli
obiettivi assegnati.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate
le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al
fine di consentire ai funzionari di manifestare la
disponibilita' ad assumerli, ferma restando l'autonomia
decisionale dell'Amministrazione.
6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono
conferiti, con provvedimento del direttore generale del
personale e della formazione, su proposta del titolare
dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono
assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori e'
effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari
sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del
Capo del Dipartimento.».
 
Art. 4

Dipartimento per gli affari di giustizia

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; patrocinio a spese dello Stato, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali e internazionali nel settore penale; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste dall'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni inerenti a:
a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;
d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;
e) traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi' competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni.

Note all'art. 4:
- Per il comma 3 dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 6. (Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente) - 1. Se il reato e' stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1,
lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla
lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
a) individuare le attivita' nel cui ambito possono
essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare
la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalita' di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2,
sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al
Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, puo' formulare, entro trenta giorni,
osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i
reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati
nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti
direttamente dall'organo dirigente.
4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
5. E' comunque disposta la confisca del profitto che
l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per
equivalente.».
- Per il comma 7 dell'articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190 vedi note all'articolo 3.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 5. (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri) - 1. - 2. (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. (Omissis).».
- Per la legge 17 maggio 1952, n. 629 vedi nelle note
alle premesse.
 
Art. 5
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorita' di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attivita' della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; gestione dei conti di credito per attivita' connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli atti di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresi' una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilita': adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attivita' preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attivita' di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale e' il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di competenza di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Note all'art. 5:
- Per l'articolo 16 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000). - Commi da 1. a 4. (Omissis).
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
Commi da 5-bis. a 7. (Omissis).».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva
2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n.
2083/2005) - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti
di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196,
per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1981):
«Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti che possono
essere effettuati ai sensi della vigente normativa in
materia di finanza locale, gli enti locali possono
contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per
l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari
ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni,
completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici,
nonche' di edifici di proprieta' comunale e delle
amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a
sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a
trattativa privata, di edifici in costruzione o gia'
costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare,
completare o ampliare per renderli idonei all'uso
giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con
prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per
fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da
destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la
Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri
derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di
edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai
precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla
richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del
segretario comunale o del segretario provinciale, che il
progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere
favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a
promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la
presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove
occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche',
nell'ambito delle predette disponibilita', si possa
raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e
giustizia informa il Parlamento sul piano di massima
predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal
terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al
presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
quarto comma dell' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 50. (Rifinanziamento dei programmi di
investimento) - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti
finanziamenti:
a) per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono
autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire
80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100
miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una
migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
b) per la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalita' di
ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295,
limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70
miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e
lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari,
ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.
295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e
modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una
relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori;
c) per l'attuazione del programma decennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire
1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.165 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2001;
d) per la prosecuzione del programma di interventi
urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I
del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni
Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a
fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale
scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100
miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno
2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;
e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento
e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto
dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (187), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi
dall'anno 2000;
f) per le finalita' e con le modalita' di cui
all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
secondo priorita' stabilite dal Ministero di grazia e
giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un
complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui
eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003. Per far fronte al relativo onere per
capitale ed interessi e' autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;
g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema
autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge
3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e
modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A
valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale
limite di impegno quindicennale e' riservata per la
costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con
priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra
Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27,
tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve
assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e
dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici
nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di
tratti alla libera percorrenza del traffico locale per
assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i
territori attraversati;
h).
i) per la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n.
32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate
della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi
sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania
sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale,
per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire
a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo
sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10
miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti
competenti al completamento delle opere di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ivi compresi il
pagamento degli oneri di contenzioso, e' autorizzato il
limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno finanziario 2000. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti
soggetti;
m) per la contrazione di mutui da parte delle
amministrazioni provinciali e comunali al fine di
realizzare opere di edilizia scolastica e' autorizzato il
limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a
decorrere dall'anno finanziario 2000.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre
2002, n. 266, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
«Art. 51. (Personale tecnico impiegato per la
documentazione degli atti) - 1. Quando rileva l'esigenza di
avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione
dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi
previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139
comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta
al Presidente della Corte di appello perche' provveda alla
scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della
giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite
e con le modalita' di cui al comma 3-bis, stipula contratti
di durata biennale con imprese o cooperative di servizi
specialistici.
3. Nell'ambito della politica di decentramento
amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le
procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per
ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.
3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali,
dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui
al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della
giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma
2, nonche', previo monitoraggio delle caratteristiche e del
costo medio di mercato di prestazioni analoghe od
equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle
prestazioni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 agosto 1997, n. 452 (Regolamento recante approvazione del
capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e
all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla
licenza d'uso dei programmi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della
L. 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 17. (Strutture per l'organizzazione,
l'innovazione e le tecnologie) - 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.
A tale fine, le predette amministrazioni individuano un
unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'articolo 51.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 e
dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione) - Commi
da 1. a 3. (Omissis).
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto
di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della
riservatezza dei dati personali e in conformita' ai
comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono
considerate attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita'
tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
ciascun ente.
5. - 6. (Omissis)."».
«Art. 8. (Ufficio per le relazioni con il pubblico) -
1. L'attivita' dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,
nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti
criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,
di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241 , e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai
cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della
qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio
per le relazioni con il pubblico e le altre strutture
operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli uffici per
le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva.».
 
Art. 6

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei relativi pareri tecnici;
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attivita' trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale; comunicazioni istituzionali e attivita' informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l'ufficio stampa.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a) e b).

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 16 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
(Determinazione delle sanzioni disciplinari per il
personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la
regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma
dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1992, n. 274, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.
- Per il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446
vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi;
b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti funzioni:
a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna, garantendo uniformita' di indirizzo e omogeneita' organizzativa;
b) attivita' ispettiva;
c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualita' di autorita' centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell'Unione europea in collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' internazionale; attivita' inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 16 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Organi di decentramento amministrativo

1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le Direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni interregionali e i distretti in esse compresi, nonche' i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente regolamento.
2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni.

Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,
vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata
legge 15 dicembre 1990, n. 395:
«Art. 32. (Istituzione dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria) - 1. Sono istituiti,
nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente
legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria.
2. I provveditorati regionali sono organi decentrati
dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi
operano nel settore degli istituti e servizi per adulti
sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal
Dipartimento stesso, in materia di personale,
organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed
internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni
ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle
rispettive circoscrizioni regionali.
3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il
personale e gli istituti ed i servizi penitenziari,
demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della
Repubblica e al procuratore della Repubblica, e' trasferita
ai provveditorati regionali di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni):
«Art. 7. (Centri per la giustizia minorile) - 1. I
centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal
ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione
di centri per la giustizia minorile, con competenza
regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere
costituite presso altre citta' capoluogo di provincia.
2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia
possono essere accorpati in un unico centro i servizi
ubicati nell'ambito territoriale di piu' regioni.
3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte
i servizi indicati nell' art. 8 ubicati nel territorio di
competenza.
4. Alla direzione del centro spettano, oltre le
attribuzioni previste dalla legge per la direzione del
centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni
tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attivita'
dei servizi e di collegamento con gli enti locali.
5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile
e degli istituti e servizi minorili sono preposti
funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel
settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche
attitudini e preparazione.
6. Per l'espletamento delle attivita' tecniche, ai
centri puo' essere assegnato personale di servizio sociale
e dell'area pedagogica. I centri possono altresi' avvalersi
della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti
esterni.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 1. (Provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile) - Commi
da 1. a 4. (Omissis).
5. I centri per la Giustizia minorile sono
rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di
competenza come da tabella C allegata al presente decreto.
Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, 2 agosto 1993.
6. - 7. (Omissis).».
 
Art. 9

Funzioni e compiti

1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale.
2. Il Direttore regionale:
a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;
c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
d) svolge le attivita' di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attivita' di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attivita' di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 10 del citato
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:
«Art. 3. (Gestione delle risorse finanziarie e
strumentali) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie
e strumentali al dirigente amministrativo preposto
all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato
e' effettuata dal direttore generale regionale o
interregionale territorialmente competente, ovvero
dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive
competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai
sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1,
lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e'
competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di
assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e'
nominato funzionario delegato.».
«Art. 10. (Risorse) - 1. Alla allocazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle
direzioni generali regionali ed interregionali provvedono
per quanto di rispettiva competenza, il capo del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia
minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 , e successive modificazioni, e del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 . Per le
risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito
e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908.
2. La direzione generale regionale o interregionale,
sulla base della programmazione annuale provvede:
a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al
comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo
quanto stabilito dall' articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane
destinate agli usi giudiziari, adottando anche
provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in
posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche
in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi
prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto
della vigente normativa in materia di mobilita';
c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti
concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno e che comportano oneri di spesa.
3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari
della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore
regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese
sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare
attuazione dei programmi.».
 
Art. 10

Risorse finanziarie della Direzione regionale

1. Il Direttore regionale, entro il trenta settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), un piano di ripartizione, per l'esercizio successivo, delle spese concernenti:
a) il funzionamento della Direzione regionale;
b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono, con proprie determinazioni, tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del rispettivo centro di responsabilita'. Nel corso dell'esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della Direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il Direttore regionale puo' disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati.
4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla Direzione regionale competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
5. Il Direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

Note all'art. 10:
- La legge 17 agosto 1960, n. 908 (Estensione alle
amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita'
di utilizzare talune forme di pagamenti gia' esclusive
dell'amministrazione centrale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212.
- Per l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 240, vedi nelle note all'articolo 9.
 
Art. 11
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento per gli
affari di giustizia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:
«Art. 7. (Competenza delle direzioni generali regionali
e interregionali dell'organizzazione giudiziaria) - 1. - 2.
(Omissis).
3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali
dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di
magistratura ordinaria e onoraria:
a) i compiti di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici periferici;
b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione
di quesiti in materia di servizi giudiziari;
d) la determinazione del contingente di personale
amministrativo da destinare alle singole regioni, nel
quadro delle dotazioni organiche esistenti;
e) i bandi di concorso da espletarsi a livello
nazionale;
f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione,
salvo che per i concorsi regionali;
g) il trasferimento del personale amministrativo tra le
diverse regioni e i trasferimenti da e per altre
amministrazioni;
h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni
del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni
del rapporto di lavoro;
i) i provvedimenti in materia retributiva e
pensionistica;
l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero
verbale e alla censura.
4. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo
A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003,
n. 36, S.O.
 
Art. 12
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
del personale e della formazione

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.
 
Art. 13
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Note all'art. 13:
- La legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai
Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici
giudiziari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
maggio 1941, n. 123.
 
Art. 14
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
della statistica

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) attivita' di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo della attivita' svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Note all'art. 14:
- Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
vedi nelle note all'articolo 5.
 
Art. 15
Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area
dei sistemi informativi automatizzati

1. Sono attribuiti alla competenza della Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruita' tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;
b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.
 
Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla razionalizzazione e all'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede altresi', in attesa dell'istituzione delle strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonche' dell'Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti. Con uno o piu' decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' nonche' alla definizione di linee operative omogenee per l'attivita' di gestione trattamentale.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. Alle necessita' di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e' sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 1 menzionato nel periodo che precede resta operante fino alla data di entrata in funzione della direzione regionale 3 come stabilita dal decreto di cui al comma 2, primo periodo.
8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare e' definito il nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione.
12. E' istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita' nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilita' del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge altresi' funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della direzione di cui al primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.
13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.

Note all'art. 16:
- Per il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400; per il comma 4 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per il comma
404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
per l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
e per l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del citato
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, modificato dal
presente decreto:
«Art. 5. (Ufficio del direttore tecnico) - 1. Presso le
Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e'
costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito
denominato: «ufficio», per l'organizzazione tecnica e la
gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio e' organo di livello dirigenziale
generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'
articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli
indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal
direttore generale della Direzione generale regionale o
interregionale nella cui circoscrizione e' ricompreso il
distretto presso la cui Corte di appello e' costituito
l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di
gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi
degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di
razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,
nonche' i compiti di programmare la necessita' di nuove
strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro
costante aggiornamento, nonche' di pianificare il loro
utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla
prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere
sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun ufficio e'
costituito da 11 unita', di cui 2 appartenenti alla
posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3
alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica
B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette
posizioni economiche, l'ufficio puo' avvalersi di personale
tecnico estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite
mediante il ricorso allo strumento della locazione
finanziaria.».
«Art. 9. (Organico) - 1. Per la copertura degli uffici
di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali
di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria e'
aumentato di quindici unita'; il posto di direttore
generale dell'ufficio speciale per la gestione e
manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli
e' conservato nella dotazione organica ed e' destinato al
posto di direttore generale regionale della Campania per
l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al
decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 . La
dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria e'
altresi' aumentata di complessive numero 160 unita' di
personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle
posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione
delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni
economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'
articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
2. Alla determinazione delle piante organiche
dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle
direzioni generali regionali e interregionali, provvede
l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 .
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle
esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni
generali regionali o interregionali dell'organizzazione
giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con
l'assegnazione del personale dirigenziale non generale gia'
incaricato della direzione degli uffici di coordinamento
interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e
relativi presidi, nonche' del personale delle diverse aree
funzionali e posizioni economiche in servizio nelle
predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la
gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della
citta' di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di
livello dirigenziale generale si procede in via
ordinaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un
ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia
per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari
della citta' di Napoli):
«Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del
Ministero di grazia e giustizia e' istituito l'ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo
complesso giudiziario della citta' di Napoli e degli
edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa
citta', nonche' degli edifici e locali ospitanti il
tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica
presso il medesimo tribunale.
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'
articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita'
necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso
giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura
della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel
centro direzionale di Napoli, le attivita' concernenti la
gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni
immobili e delle strutture, nonche' quelle concernenti i
servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la
ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il
controllo informatico centralizzato delle strutture, la
pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e
quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici
giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di cui al
periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale
anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il
tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica
presso il medesimo tribunale.
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso
giudiziario della citta' di Napoli, sito nel centro
direzionale di tale citta'.».
- Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, modificata dal
presente decreto, vedi nelle note all'articolo 8.
 
Art. 17

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1717
 
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