Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 14 aprile 2015 |
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Prot. n. 216). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il regolamento recante nonne per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge l5 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1 del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2 del citato decreto n. 139 del 2003; Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997; Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato in pari data del presente decreto, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;
Decreta:
Art. 1 Validita' del diploma
1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli, alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica. |
| Art. 2 Commissioni giudicatrici
1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza di commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola. 2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami. |
| Art. 3 Ammissibilita' all'esame
1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima. |
| Art. 4 Prove di esame
1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati: a) la prima prova scritta e' disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 139 del 2003 (durata 6 ore); b) la seconda prova scritta, e' disciplinata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 10 del 2015 e, nello specifico: 1) per l'indirizzo linguistico verte su una lingua diversa dallo spagnolo, "lingua straniera inglese"; 2) per l'indirizzo classico consiste nella versione dal latino; 3) per l'indirizzo scientifico verte su matematica; La durata massima della seconda prova scritta e' indicata in calce alla prova medesima; c) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000; d) la quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova scritta, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in lingua spagnola. 1) Letteratura spagnola (durata 2 ore). Il candidato sceglie uno dei due modelli proposti riguardanti: a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario storico, ideologico ed estetico; b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo e un'altra sui costrutti linguistici usati. 2) Storia (durata 2 ore). Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti: a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico; b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico; c) tema su un argomento storico. La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola; e) Il colloquio e' condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno. |
| Art. 5 Valutazione
1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove. 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura spagnola e Storia in lingua spagnola). |
| Art. 6 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato in pari data relativamente ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015. Roma, 14 aprile 2015
Il Ministro: Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2242 |
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