Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 giugno 2015
Modalita' tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Provvedimento n. 35).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle assicurazioni private);
Visto il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente "La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di rischio";

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Finalita'

1. La Banca dati attestati di rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati ed immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione della Banca dati attestati di rischio da parte delle imprese, nonche' le modalita' di accesso e di consultazione della stessa.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Gestione della Banca dati attestati di rischio

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 la Banca dati, in quanto gia' esistente (SITA-ATRC), e' detenuta e gestita dall'ANIA, sulla base di specifica convenzione, secondo le modalita' ed i tempi definiti dall'IVASS, con specifiche disposizioni.
 
Art. 3
Alimentazione della Banca dati attestati di rischio

1. Le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore comunicano, per via telematica, per ciascuna attestazione sullo stato del rischio, i dati secondo il tracciato record cosi' come definito nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento "Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC) - Modalita' tecniche di trasmissione dei dati", che ne costituisce parte integrante, nonche' secondo le istruzioni applicative riportate nel documento "SITA-ATRC Documentazione tecnica del servizio - Domini ed esempi" pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese.
 
Art. 4
Consultazione della Banca dati attestati di rischio
Soggetti aventi diritto

1. La Banca dati attestati di rischio e' accessibile da parte di tutte le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore oltre che dall'IVASS.
2. Le modalita' per l'accesso alle informazioni presenti nella Banca dati sono definite nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento "Norme per l'accesso alla Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC)", che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 5
Trattamento dei dati

1. L'ANIA e' titolare del trattamento dei dati e, in quanto tale, provvede alla comunicazione all'IVASS dei dati richiesti. L'IVASS e' titolare del trattamento dei dati ricevuti dall'ANIA.
2. I dati contenuti nella banca dati sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli interessati possono esercitare presso l'ANIA il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015.
 
Art. 7
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.
Roma, 19 giugno 2015

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
Rossi
 
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