Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 giugno 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati l'art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: ", salvo i capolista nel limite di dieci collegi", nonche' l'art. 1, comma 1, lettera b) limitatamente alla seguente parte: "tra quelli che non sono capolista", nonche' l'art. 1, comma 1, lettera g) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "dapprima i capolista nei collegi, quindi", nonche' l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "e il nominativo del candidato capolista", l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 10, lettera c) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "da un candidato capolista e" ed all'ulteriore seguente parte: "A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima", nonche' l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "con diversi contrassegni" ed all'ulteriore seguente parte "e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali", nonche' l'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma 17, lettera b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale", nonche' l'articolo 59-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito dall'art. 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.", nonche' l'articolo 59-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito dall'art. 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e' nullo.", nonche' l'articolo 84, commi 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "a partire dal candidato capolista e successivamente", nonche' l'articolo 84, comma 2, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "a partire dal candidato capolista e successivamente", nonche' l'articolo 84, comma 2, secondo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "a partire dal candidato capolista e successivamente"». Precisano, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 352 del 1970, che la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati" e' stata approvata in via definitiva dalla Camera in data 4 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.105 dell'8 maggio 2015 ed e' entrata in vigore il 23 maggio 2015. Dichiarano di eleggere domicilio presso il prof. Marco Galdi, in Cava de' Tirreni (SA), Via Biblioteca Avallone n. 9, tel. e fax 089-342394, cell. 337.1019086, e-mail: mgaldi@unisa.it; pec: marco.galdi@pec.comune.cavadetirreni.sa.it |