Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 15 giugno 2015, n. 89
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.
 
Allegato

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»;
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
Considerato che, a tal fine, appare necessario abrogare il Trattato per l'Estradizione di Delinquenti sottoscritto tra le Parti Contraenti a Citta' del Messico il 22 maggio 1899, sostituendolo con altro trattato recante previsioni piu' aggiornate e complete;
Ritenendo quindi, che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione;
Hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente di comune accordo si impegna ad estradare, in conformita' alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.
 
Art. 2.
Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei (6) mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia.
3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 dei presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.886 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'estradizione non e' concessa:
a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia non sono considerati reati politici;
ii) non sono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per una dei suddetti motivi;
c) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa avvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in contumacia non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione;
e) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto;
f) se, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, e' intervenuta la prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena in conformita' alla legislazione dello Stato Richiesto;
g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;
h) se lo Stato Richiesto ha concesso rifugio o asilo politico alla persona richiesta;
i) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranita', la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti cori i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 
Art. 4.
Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) se il reato per il quale e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
b) se lo Stato Richiesto, nei tenere conto della gravita' del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
 
Art. 5.
Estradizione del Cittadino

1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito dato e l'esito del procedimento.
 
Art. 6.
Presentazione della Richiesta di Estradizione
e Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorita' Centrali sono:
Il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana;
Il Ministero degli Affari Esteri degli Stati Uniti Messicani.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
 
Art. 7.
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria richiedente;
b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta. Se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione a tale Stato.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; o
b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, sono esenti da legalizzazione e sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
 
Art. 8.
Informazioni Supplementari

Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive.
 
Art. 9.
Decisione

1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente lo Stato Richiedente della sua decisione.
2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.
 
Art. 10.
Principio di Specialita'

1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna, ne' sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
a) la persona estradata, dopo aver lasciato territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale caso, lo Stato Richiesto, previa specifica domanda dello Stato Richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per altro reato differente da quello che ha motivato la richiesta di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo, lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'articolo 7.
2. Fatto salvo quanto disposto al punto c) del paragrafo precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del processo, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
 
Art. 11.
Riestradizione ad uno Stato Terzo

1. Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, senza consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.
 
Art. 12.
Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, lo Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali previste dall'articolo 6 di questo Trattato.
2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione. Lo Stato Richiesto puo' richiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure cautelari imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta (60) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta di estradizione.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
 
Art. 13.
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravita' dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
 
Art. 14.
Consegna della Persona

1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente e' altresi' informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di sessanta (60) giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente e' informato della concessione dell'estradizione.
3. Se nel termine di cui al paragrafo 2 del presente Articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in liberta' lo stesso e puo' rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato Richiesto prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nello Stato Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare del procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.
 
Art. 15.
Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per quale e' domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed e' riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita o aggravare suo stato. Per tali effetti, e' necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
 
Art. 16.
Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto puo' richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'autorita' competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.
 
Art. 17.
Consegna di Cose

1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente:
a) le cose che sono state utilizzate per commettere reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita' della persona richiesta.
2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non puo' pregiudicare gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
 
Art. 18.
Transito

1. Ciascuno Stato puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali ovvero, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo trattiene la persona da far transitare per non oltre novantasei (96) ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente articolo.
 
Art. 19.
Spese

1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.
 
Art. 20.
Informazioni Ulteriori

Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sullo svolgimento e l'esito del procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata e sull'estradizione di' tale persona ad uno Stato terzo.
 
Art. 21.
Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformita' ad altri trattati di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte.
 
Art. 22.
Soluzione di Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
 
Art. 23.
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo (30) giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avra' effetto centoottantesimo (180) giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sano stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
5. Il presente Trattato abroga e sostituisce il precedente Trattato per l'Estradizione di Delinquenti firmato tra i due Stati a Citta' del Messico il 22 maggio 1899. Cio' nonostante, le richieste di estradizione che siano pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate e decise conformemente alle disposizioni del Trattato firmato il 22 maggio 1899 sino alla conclusione della relativa procedura.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato presente Trattato.
Fatto a Roma, il giorno 28 del mese luglio dell'anno 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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