Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 giugno 2015
Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta «Capo Carbonara».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 di aggiornamento, integralmente sostitutivo del decreto del 15 settembre 1998 di istituzione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", nonche' del decreto di modifica dello stesso del 3 agosto 1999, e di contestuale affidamento della gestione al Comune di Villasimius;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 60 del 7 febbraio 2012 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Capo Carbonara";
Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", trasmessa con nota n. 4091 del 1° aprile 2014 dal Comune di Villasimius;
Vista la nota prot. n. 25846/PNM del 15 dicembre 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con lo stesso ente gestore, e' stato trasmesso per il parere della Commissione di riserva;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 67 del 5 marzo 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Capo Carbonara" nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;
Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 13 marzo 2015 e pervenuto in data 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara";
Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", formulato e adottato dal Comune di Villasimius, in qualita' di ente gestore;

Decreta:

E' approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", allegato al presente decreto per formarne parte integrante.
Roma, 11 giugno 2015

Il Ministro: Galletti

 
Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA
"CAPO CARBONARA"
(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)
Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Capo Carbonara", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012 e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2012, n. 60.
2. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB040020 "Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu" e ITB040021 "Costa di Cagliari", e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ITB043026 "Isola Serpentara", ITB043027 "Isola dei Cavoli" e ITB043028 "Capo Carbonara e stagno di Notteri - Punta Molentis", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.

 
Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area
marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere
porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate
dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di
individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta
al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando
fondo all'ancora; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere
praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne,
calzari e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio
dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di
marea; e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unita' da diporto,
attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file
ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, detti
anche campi boe; f) «capacita' di carico», capacita' portante dell'ambiente ovvero la
capacita' di uno o piu' ambienti e delle sue risorse di sostenere
un certo numero di fattori limitanti del territorio; g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel
settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di
immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato
allo scopo; h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente
brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste
professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di
singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o
gruppi di persone in possesso di brevetto; i) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza
superiore a10 metri ed inferiore a 24 metri, come definito ai
sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; j) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e
senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione
(autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di
guide o istruttori; k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente
brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o
gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a
persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea,
in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; l) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di
servizi, sia ricreative sia culturali, finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca,
valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori,
esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia
individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo
della propria abitazione o struttura, nella disponibilita'
dell'imprenditore; m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed
incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle
attivita' che implicano, quali titoli di preferenza, un minore
impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni,
agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe
scontate per i servizi e canoni dell'area marina protetta; n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei
parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; o) «natante», qualsiasi unita' da diporto con scafo di lunghezza pari
o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; p) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione
destinata al trasporto per acqua; r) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita'
navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile,
ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti,
quale pontile galleggiante o gavitello; s) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione; t) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a
scopo ricreativo e agonistico; u) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca
artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999,
n. 293 e nel D. Lgs. del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le
modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle
proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse
dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita'
turistico-ricreative; v) «pesca professionale», intesa come la piccola pesca artigianale
esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi
lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con
attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come
previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive
modifiche e integrazioni, e compatibilmente con quanto disposto
dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre
2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar
Mediterraneo e dai successivi Piani di gestione nazionali adottati
in conformita' degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo; w) «ripopolamento attivo», l'attivita' di trasferimento in modo
artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica
che e' gia' presente nell'area di rilascio; x) «rifiuti prodotti dalla nave», i rifiuti, comprese le acque reflue
e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque
di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano
nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol
73/78, nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee
guida definite a livello comunitario per l'attuazione
dell'allegato V della Marpol 73/78; y) «seawatching», le attivita' professionali di snorkeling guidato
svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione
autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unita'
navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione
dell'ambiente marino in superficie; z) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello
d'ormeggio, in cui si svolgono le attivita' di immersioni e di
visite guidate subacquee;
aa) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;
bb) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
cc) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del Codice della Navigazione;
dd) «visite guidate», le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
ee) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
ff) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

 
Articolo 3 - Finalita', delimitazione e attivita' non consentite

1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione e le attivita' non consentite dell'area marina protetta "Capo Carbonara", come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale di aggiornamento del 7 febbraio 2012.

 
Articolo 4 - Tutela della biodiversita'

1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani
addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non
vedenti: c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni
di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in
concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona
appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto
gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un
apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione; e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di
attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o
nell'ambito di azioni controllate, appositamente programmate, di
rimozione ed eradicazione di specie alloctone.
 
Articolo 5 - Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta e' affidata al Comune di Villasimius, soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dell'articolo 7 del decreto del 7 febbraio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Comune di Villasimius si attiene per lo svolgimento delle attivita' di gestione agli obblighi e alle modalita' definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge
31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 dicembre 2007, al soggetto gestore e' affidata altresi' la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.
6. Il soggetto gestore, in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai
sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di
monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti
tutelati dalla Direttiva Habitat; b) effettua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17
ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie
ornitiche protette dalla Direttiva 147/2009/CE, in particolare
quelle dell'Allegato I, o comunque riconosciute a priorita' di
conservazione dalla stessa Direttiva.

 
Articolo 6 - Responsabile dell'area marina protetta

1. Il responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato.
3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e
valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto
gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle
finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti, anche mediante l'acquisizione di
finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche
compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.
4. Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore.

 
Articolo 7 - Commissione di Riserva

1. La Commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della
disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di
aggiornamento; d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore.
3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato.
 
Articolo 8 - Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone
dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Capo Carbonara", di cui agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, n. 60, "Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Capo Carbonara".

 
Articolo 9 - Disciplina del demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione dell'area marina protetta, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalita': a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti
relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli
richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o
ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo
sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalita' istitutive dell'area marina protetta; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo
sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalita' istitutive dell'area marina protetta.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Carbonara", previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, l'installazione di barriere sommerse, di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve curare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento in un luogo ben visibile agli utenti.

 
Articolo 10 - Disciplina degli scarichi idrici e dei rifiuti

1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti.
2. Tutti i servizi di ristorazione e di ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presenti nel territorio comunale di Villasimius.
3. Lo scarico delle acque reflue dalle imbarcazioni da diporto deve avvenire con le seguenti modalita':
- nel caso i rifiuti siano veicolati in acqua di mare o salmastra, attraverso gli appositi impianti portuali di raccolta situati presso l'area portuale della Marina di Villasimius;
- nel caso i rifiuti siano veicolati in assenza di acqua di mare o salmastra, attraverso il conferimento al sistema fognario-depurativo pubblico presente nell'area portuale della Marina di Villasimius.

 
Articolo 11 - Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia
oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalita': a) nelle zone A e B non e' consentita la rimozione degli accumuli di
Posidonia oceanica spiaggiata; b) nella zona C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere
rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore: i. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore,
e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco
accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate
da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi
sono stati rimossi;
ii. in estate, con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;
iii. con modalita' di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica. c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilita' fra gli
accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge
(fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti
vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa
autorizzazione e con modalita' da concordare con il soggetto
gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente; d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del
soggetto autorizzato alla rimozione.

 
Articolo 12 - Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e
servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore.

 
Articolo 13 - Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione del soggetto gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con
localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle
analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Le attivita' tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma 2. Al termine dell'attivita' il richiedente e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.

 
Articolo 14 - Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2.. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita', ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta.
5. Il soggetto gestore puo' richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e la produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: "area marina protetta Capo Carbonara - Comune di Villasimius".
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.

 
Articolo 15 - Disciplina dell'attivita' di balneazione

1. Nelle zone A non e' consentita la balneazione.
2. Nelle zone B, C e D la balneazione e' consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorita' marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalita' di tutela ambientale.

 
Articolo 16 - Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee con e/o senza autorespiratore.
2. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee con autorespiratore.
3. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni subacquee senza autorespiratore (apnea), dall'alba al tramonto, nel pieno rispetto delle disposizioni del soggetto gestore e delle ordinanze della Capitaneria di Porto.
4. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le immersioni subacquee con autorespiratore secondo le seguenti modalita': a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore; b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari e i
periodi determinati dal soggetto gestore; c) in presenza di un responsabile dell'immersione, in possesso di
brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto
dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore; d) per ciascuna immersione, con un numero massimo di subacquei pari a
4; e) in ciascun sito, entro il raggio di 50 metri calcolato dalla
verticale del punto di ormeggio.
5. Non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente.
6. Non e' consentito effettuare immersioni subacquee individuali o in gruppo nelle grotte naturali.
7. Le immersioni subacquee, di qualsiasi tipologia, devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione
anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o
organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi
marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale e, in
generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi
marini; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione
subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle
persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto piu' possibile
aderente al corpo; e) e' fatto obbligo di segnalare all'Autorita' marittima competente o
al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti
o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di
rimuoverli; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area
marina protetta, in particolare dello specifico sito di
immersione.
8. Non sono consentite immersioni dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.
9. L'ormeggio/ancoraggio delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee e' consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuarle, ai gavitelli contrassegnati e predisposti dal soggetto gestore e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalita' istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun
sito e complessivo; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita'.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee di cui ai precedenti commi, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per
l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto
subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni
subacquee in gruppo e' possibile presentare domanda di
autorizzazione cumulativa; b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto
di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al
successivo articolo 34.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee le unita' navali devono attestare il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori
entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico accidentale
e di impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra,
conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n.
171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attivita' svolte.
14. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo di contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nell'area marina protetta sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con e senza autorespiratore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione
autorizzato, dichiarato al soggetto gestore, iscritto nel registro
regionale degli operatori del turismo subacqueo; b) nei soli siti di immersione appositamente segnalati e attrezzati
dal soggetto gestore per un massimo di due imbarcazioni a
gavitello d'ormeggio; c) in ciascun sito di immersione, entro il raggio di 50 metri
calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
2. Nelle zone A non sono consentite le attivita' di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione del soggetto gestore che definisce annualmente con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, i siti di immersione, le modalita' e le prescrizioni per le attivita' di didattica. Le attivita' di didattica subacquea sono consentite esclusivamente ai titolari di brevetto "advanced ", con un minimo di 40 immersioni certificate;
3. Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con autorespiratore secondo le seguenti modalita': a) nei siti di immersione individuati dal soggetto gestore; b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari
determinati dal soggetto gestore; c) per un numero massimo di 4 immersioni al giorno per ogni sito; d) con un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida del
centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per
ogni immersione; e) la guida del centro di immersione autorizzato deve
obbligatoriamente essere munita di profondimetro analogico,
digitale o di computer d'immersione, da mostrare in caso di
controllo da parte delle forze predisposte alla sorveglianza.
4. Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalita': a) nei siti di immersione individuati e secondo gli orari determinati
dal soggetto gestore; b) per un numero massimo di 5 immersioni al giorno per ogni sito; c) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del
centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 12 subacquei per
ogni immersione; d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti e con le
modalita' individuate dal soggetto gestore; e) per le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di
immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le
prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento
dell'autorizzazione e comunque per un numero di subacquei non
superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8
subacquei.
5. Nelle zone C e D sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le visite guidate subacquee con o senza autorespiratore secondo le seguenti modalita': a) con un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida del
centro autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per
ogni immersione; b) per un numero massimo di 6 immersioni al giorno per ogni sito di
immersione; c) per le attivita' di didattica subacquea, svolte dai centri di
immersione autorizzati, nei siti e con le prescrizioni individuate
dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione e comunque per
un numero di subacquei non superiore a 4 per istruttore, per un
massimo di 2 istruttori e 8 subacquei; d) per le immersioni notturne, esclusivamente nei siti di immersione
e con le modalita' individuate dal soggetto gestore; e) con unita' di appoggio non ormeggiata o ancorata ma che segue i
subacquei in immersione (drifting).
6. Le visite guidate subacquee devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 16, comma 7.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
9. L'ormeggio delle unita' dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore e' consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
10. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini.
11. Il responsabile dell'unita' navale, prima dell'immersione deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unita' navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori e dei partecipanti, le loro rispettive nazionalita' e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali.
13. Il soggetto gestore puo' rilasciare annualmente un numero massimo di 18 autorizzazioni per le visite guidate subacquee.
14. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' subacquee sono rilasciate, sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, ai centri di immersione in possesso dei requisiti e criteri di eco compatibilita' individuati dal soggetto gestore.
15. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del
turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e
sezione organizzazioni didattiche per le attivita' subacquee (L.R.
n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di
reperibilita' dei responsabili legali del Centro; c) la validita' delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo
operante in nome e per conto del Centro; d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unita' nautiche di cui si
dispone; e) la legittima disponibilita' di una sede operativa; f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilita' civile
derivante dall'attivita' professionale esercitata; g) le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione richiedenti devono indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita', nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso delle guide.
17. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee le unita' navali devono possedere i seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni
gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a
benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo
conforme alla direttiva); b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti
che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi
all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18
luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE.
18. I centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore sono inoltre tenuti a: a) comunicare ad inizio stagione i nominativi e i requisiti delle
proprie guide subacquee e a segnalare tempestivamente ogni
variazione dei dati gia' comunicati; b) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita' di
appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente
gestore; c) comunicare il periodo dell'anno di svolgimento delle attivita'; d) assicurare la diffusione agli utenti del materiale informativo
predisposto dall'ente gestore; e) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di
segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al
successivo articolo 34.
19. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione o sottoscrizione di:
- presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti per la concessione;
- obbligo di esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo, nonche' il regolamento e la carta delle zone interdette.
- di non svolgere attivita' di accompagnamento o di supporto diverse da quelle indicate nell'autorizzazione.
20. In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita'; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e
complessivo; e) il numero massimo di unita' navali impiegabili nelle visite
guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le
immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) la destagionalizzazione delle attivita' subacquee.
21. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 18 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non e' consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari e' consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica.
3. Nell'area marina protetta la navigazione non e' consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorita' marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione.
4. Nelle zone A non e' consentita la navigazione.
5. Nelle zone B e C e' consentito l'accesso e la navigazione alle unita' navali con le seguenti modalita' e caratteristiche: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di
300 metri dalla costa e a velocita' non superiore a 10 nodi entro
la fascia di mare compresa tra i 300 e i 600 metri dalla costa,
sempre in assetto dislocante c) alle unita' navali adibite a trasporto passeggeri e visite
guidate, autorizzate dal soggetto gestore. d) ai natanti ed imbarcazioni in linea con i seguenti requisiti di
eco-compatibilita':
- motore conforme alla Direttiva 2004/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conforme alla direttiva);
- unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
6. Nella zona C e' consentito l'accesso e la navigazione alle navi da diporto, in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
7. Nella zona D e' consentito l'accesso e la navigazione, oltre alle unita' navali individuate ai precedenti commi 5 e 6, alle navi da diporto.
8. Nella zona D e' consentita la navigazione a velocita' non superiore ai 20 nodi.
9. Nell'area marina protetta non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore puo', con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, disciplinare ulteriormente e diversamente la navigazione da diporto.
12. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica;

 
Articolo 19 - Disciplina dell'attivita' di ormeggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unita' navali dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore ai gavitelli predisposti allo scopo.
2. Nelle zone B e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni, in linea con i requisiti di eco compatibilita' di cui al precedente articolo 18, comma 5, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
3. Nelle zone B l'ormeggio all'imbarcadero dell'Isola dei Cavoli e' consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dal soggetto gestore.
4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilita' di cui al precedente articolo 18, commi 5 e 6, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore: a) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza
autorespiratore; b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la
permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca ricreativa e
la pesca professionale; c) e' consentita la balneazione esclusivamente in prossimita' della
propria unita' ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta
di manovre di altra unita' e comunque nell'area indicata dal
soggetto gestore; d) non e' consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; e) non e' consentito tenere il motore acceso durante la sosta; f) non e' consentito l'ormeggio di piu' di una imbarcazione al
singolo gavitello, effettuato esclusivamente al gavitello
preassegnato dal soggetto gestore; g) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere
effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la
propria categoria di unita' da diporto (natante, imbarcazione,
nave); h) non sono consentite le attivita' che arrechino turbamento od
ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio.
6. Non e' consentito l'ormeggio delle unita' da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee.
7. Ai gavitelli di ormeggio destinati a natanti e imbarcazioni e' consentito l'ormeggio di non piu' di una unita' navale.
8. Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C e D specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformita' alla legislazione nazionale e alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita'; c) alla durata della sosta.
10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo articolo 34.

 
Articolo 20 - Disciplina dell'attivita' di ancoraggio

1. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio.
2. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.
3. Nella zona C e' consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate: a) in localita' "Campulongu" esclusivamente nella zona compresa tra i
punti:
A - 39°07'50.15 N - 09°30'02.84 E
B - 39°07'45.17 N - 09°29'54.19 E
C - 39°07'25.34 N - 09°30'15.08 E
D - 39°07'30.41 N - 09°30'23.30 E b) in localita' "Porto Giunco" esclusivamente nella zona compresa tra
i punti:
A - 39°06'46.79 N - 09°31'11.53 E
B - 39°06'42.09 N - 09°31'25.20 E
C - 39°07'34.10 N - 09°32'10.49 E
D - 39°07'38.75 N - 09°32'00.20 E

 
Articolo 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite
guidate

1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione alle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate.
3. L'ormeggio delle dette unita' navali e' consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
4. Alle unita' navali autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non e' consentito: a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei
passeggeri; b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o
da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante,
nonche' il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi; c) l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali
acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli
itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla
percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate sono tenute, al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore,
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) alla durata del permesso.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le unita' navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o
a 2 tempi ad iniezione diretta); b) unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti
che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi
all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n° 171 del 18
luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed
attuazione della Direttiva 2003/44/CE.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti.
10. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unita' di trasporto passeggeri di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unita' navale, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalita'. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
11. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali.
12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 unita' navali.
13. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacita' di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di unita' autorizzate per le attivita' di
trasporto passeggeri e di visite guidate; b) i requisiti di eco-compatibilita'.
14. Ogni sostituzione delle unita' autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
15. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate non devono superare il numero massimo complessivo di 280 passeggeri o visitatori giornalieri.
16. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
17. Il soggetto gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentite la Commissione di riserva e le Autorita' competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
18. E' fatto obbligo di esporre e rendere fruibile, presso il luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita' navali, il decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta, il Regolamento di disciplina, nonche' il presente Regolamento al fine di consentire la consultazione da parte degli utenti.
19. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 22 - Disciplina dell'attivita' di noleggio e locazione di
unita' da diporto

1. Nella zona A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e locazione.
2. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unita' da diporto per la navigazione nelle zone B, C e D e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.
3. Il numero di autorizzazioni per il noleggio e locazione rilasciate dal soggetto gestore e' limitato al numero di 21 per un massimo di 170 unita' navali complessive.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facolta' del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unita' da diporto autorizzabili. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:
- il numero massimo di autorizzazioni;
- il numero massimo di unita' per singola autorizzazione;
- i requisiti di eco-compatibilita'.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto secondo modalita' e parametri definiti annualmente dal soggetto gestore, le unita' navali impiegate devono essere in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilita':
- motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);
- unita' dotate di sistemi di prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra conformi all'allegato II - punto 5.8 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 concernente il codice della navigazione da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, esclusivamente nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti:
- le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita';
- i titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unita';
- il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.
7. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unita' navale ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
8. Il responsabile del centro di noleggio e locazione, deve annotare nel registro, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unita' navale, i numero delle persone imbarcate in ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la data del noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo o al personale del soggetto gestore.
9. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalita' istituzionali.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
- fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
- fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
- acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite e del presente Regolamento.
11. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione o sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione.
12. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il trasporto passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore e comporta il ritiro dell'autorizzazione; il soggetto gestore provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
13. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 23 - Disciplina delle attivita' di whale - watching
(osservazione cetacei)

1. Nelle zona A non e' consentita l'attivita' di whale-watching, escluso il monitoraggio scientifico.
2. Nelle zone B, C e D sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 18.
3. Per le attivita' di whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
4. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e
puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo
nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un
solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri
sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di
osservazione; e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione e'
consentita alla velocita' inferiore ai 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un
gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o
gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua
altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli
animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita'
delle unita' navali; k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita'
navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante
inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione; l) nella fascia di avvicinamento puo' essere presente una sola unita'
navale, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo
l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto
obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di
osservazione e avvicinamento.
5. Le unita' navali utilizzate sono assoggettate a tutte le norme e disposizioni previste per le attivita' esercitate nell'area marina protetta di cui al successivo articolo 33.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 34.
7. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 24 - Disciplina dell'attivita' di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresi' consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nell'area marina protetta e' vietato il transito di unita' da pesca superiori ai 12 metri, fatta salva specifica autorizzazione da parte del soggetto gestore su richiesta da parte del comandante/armatore dell'unita' navale per lo sbarco del pescato e/o per sosta tecnica. L'avviso dovra' essere comunicato alle autorita' competenti.
3. E' vietata la cattura delle specie seguenti: a) Tonno bianco (Thunnus alalunga), b) Tonno rosso (Thunnus Thynnus) c) Pesce spada (Xphias gladius), d) Pesce castagna (Brama brama), e) Squali (Hexanchus grisou; Cetorhinus maximus), e squali
appartenenti alle famiglie Alophiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae,
Isuridae e Lamnidae. f) Corallo rosso (Corallium rubrum);
nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
4. Nelle zona A e' vietata qualsiasi attivita' di pesca professionale.
5. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di piccola pesca artigianale alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune Villasimius alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
6. Nelle zone B, C e D sono consentite le attivita' di pesca con le reti da posta fisse, durante tutto l'anno con le seguenti modalita' e dotazioni:
- reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
- tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
- incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri.
- con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL.
7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori devono comunicare la tipologia della maglia, la lunghezza della rete ed il periodo di utilizzo.
8. Ai titolari delle autorizzazioni che in fase di rinnovo comunichino l'utilizzo di reti con maglie superiori ai 50 millimetri, (anche in misura parziale della quantita' autorizzabile) e' applicata una premialita' del 30% sulla lunghezza delle stesse.
9. Gli attrezzi da pesca devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle zone A.
10. Nelle zone B, C e D e' consentito l'utilizzo del palangaro con le seguenti modalita' e prescrizioni:
- n. 2 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni fino a 2 TSL.
- n. 3 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL.
- n. 4 ceste con un massimo per cesta di 200 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri per imbarcazioni oltre le 5 TSL.
11. Nelle zone B e C e' consentito l'utilizzo delle nasse, dal 1° marzo al 31 agosto, ad una batimetrica compresa tra i 20 e i 50 metri, per non piu' di tre giorni in mare, con un numero massimo di:
- n. 300 pezzi per imbarcazioni fino a 2 TSL.
- n. 450 pezzi per imbarcazioni da 2 a 5 TSL.
- n. 600 pezzi per imbarcazioni oltre le 5 TSL.
12. Per la pesca dei crostacei di profondita' e' consentito l'utilizzo di un numero massimo di 250 nasse non cumulabili con l'utilizzo delle nasse di cui al precedente comma.
13. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). In caso di cattura accidentale, le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice devono essere rigettate immediatamente in mare, secondo quanto previsto nella normativa vigente.
14. Nell'area marina protetta, durante le attivita' di pesca e' vietato utilizzare contemporaneamente piu' di un tipo di sistema di pesca (reti da posta, palangaro, nasse) da parte degli operatori autorizzati ed e' vietato detenere a bordo gli altri attrezzi non utilizzabili.
15. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
16. L'attivita' di pesca non e' consentita all'interno delle concessioni demaniali marittime in cui sono presenti gavitelli di ormeggio o zone di ancoraggio destinate alla nautica da diporto.
17. L'ancoraggio degli attrezzi delle unita' da pesca e' consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo.
18. Gli attrezzi da pesca non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite e' esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. E' vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti piu' foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
19. I soggetti autorizzati alle attivita' di pesca professionale, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attivita', sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto della rilascio dell'autorizzazione, contenente: a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attivita'; b) gli attrezzi utilizzati; c) le zone di pesca; d) i quantitativi di pescato.
20. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale.
21. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti la formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente Regolamento ed il possesso dei requisiti richiesti.
22. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili
per ogni unita' da pesca; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari
per particolari attivita'; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e
non; d) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attivita' di
pesca.
23. Al fine di consentire un ricambio generazionale tra gli operatori della pesca, nel caso di cessazione delle attivita' di pesca da parte di soggetti autorizzati dal soggetto gestore, il diritto all'autorizzazione, anche in deroga a quanto stabilito nel precedente comma 5 e' trasferibile ad altro soggetto purche' in linea diretta entro il primo grado (padre e figlio) oppure a parenti entro il primo grado in linea collaterale (tra fratelli), e che rientri nei termini di cui ai precedenti commi e nei limiti dello sforzo di pesca dell'operatore che cessa l'attivita'.
24. E' fatto obbligo ai pescatori autorizzati dal soggetto gestore di marcare e identificare gli attrezzi da pesca e le relative boe segnaletiche: a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore; b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con
la boa di ormeggio; c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo; d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio
nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle
lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un
miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna
parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.

 
Articolo 25 - Disciplina dell'attivita' di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo.
2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attivita' di pescaturismo riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo.
3. L'attivita' di pescaturismo deve essere svolta nell'arco di tempo che intercorre dal 1° giugno al 1° ottobre di ogni anno, con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ora 16.30. Non e' consentito lo svolgimento in contemporanea dell'attivita' di pesca professionale.
4. Ciascuna imbarcazione autorizzata dall'ente gestore puo' operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 metri.
5. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
6. E' fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e/o ittiturismo comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del regolamento di disciplina e del presente Regolamento da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti.
9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, nel periodo 15 gennaio - 15 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei relativi documenti.

 
Articolo 26 - Disciplina delle attivita' di pesca sportiva e
ricreativa

1. Nell'area marina protetta non sono consentite: a) la pesca subacquea; b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca
subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto
gestore; c) le gare di pesca sportiva.
2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa delle seguenti specie: a) Cernia (Epinephelus spp.); b) Cernia di fondale (Polyprion americanus); c) Corvina (Sciena umbra); d) Ombrina (Umbrina cirrosa); e) Aragosta rossa (Palinurus elephas); f) Astice (Homarus gammarus); g) Cicala (Scyllarus arctus); h) Magnosa (Scyllarides latus); i) Favollo (Eriphia verrucosa); j) Nacchera (Pinna nobilis); k) Patella gigante (Patella ferruginea); l) Dattero di mare (Lithophaga lithophaga); m) Riccio di mare (Paracentrotus lividus); n) Pesce spada (Xiphias gladius); o) Tonno rosso (Thunnus thynnus); p) Corallo rosso (Corallium rubrum);
nonche' di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
3. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca ricreativa:
- alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari;
- l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
- l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
- l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina;
- l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea;
- l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa bolentino e l'affondatore;
- il drifting con ancoraggio al fondale.
4. Nelle zone A non e' consentita qualunque attivita' di pesca ricreativa.
5. Nelle zone B e C e' consentita la pesca ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di Villasimius e agli equiparati ad essi, di cui al comma 10, lettera b, con i seguenti attrezzi e modalita': a) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2
ami per ciascuno strumento; e' altresi' consentito l'utilizzo di
esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo:
ogni lenza o canna non puo' essere armata con piu' di un'esca
artificiale, interessando un massimo di 30 metri lineari di riva o
costa; b) da imbarcazione, con l'utilizzo di massimo 2 canne o lenze con 2
ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; e' altresi'
consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette,
doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non puo' essere
armata con piu' di un'esca artificiale.
6. Nelle zone C e D, e' consentita la pesca ricreativa anche ai non residenti di cui al comma 10 lettera c), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, sulla base delle discipline adottate dal soggetto gestore e con gli attrezzi e le modalita' di cui al precedente comma 5.
7. Nell'area marina protetta e' consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore.
8. Nell' area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previo parere del Ministero dell'ambiente, puo' con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalita', i tempi, il quantitativo e le zone.
9. Nell'area marina protetta i ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
10. Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di 500 licenze di pesca annuali/temporanee cosi ripartite: a) il 40% delle autorizzazioni (n. 200) per i residenti nel Comune di
Villasimius; b) il 50% delle autorizzazioni (n. 250), per i non residenti
equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in
ordine di priorita':
- contratto di affitto annuale del posto barca presso la Marina di Villasimius;
- soci della Lega Navale Italiana, sezione di Villasimius, assegnatari di posto barca annuale;
- proprietari di seconde case nel Comune di Villasimius; c) il 10% delle autorizzazioni (n. 50), ai non residenti nel Comune
di Villasimius. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui
alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati
possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria.
11. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 10, lettera c), sono autorizzate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rinnovo il criterio della rotazione.
12. Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero dell'ambiente i risultati del monitoraggio effettuato sulle attivita' di pesca ricreativa, e adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva e del Ministero dell'ambiente, la disciplina della pesca, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca ricreativa, i soggetti richiedenti devono: a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e
ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it); b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; c) esibire l'autorizzazione in caso di controllo da parte dei corpi
predisposti alla sorveglianza; d) riportare le catture su un apposito libretto cartaceo vidimato dal
soggetto gestore rilasciato contestualmente all'autorizzazione,
che deve essere esibito a richiesta degli organi preposti alla
sorveglianza e restituito al soggetto gestore ai fini del
monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta, oppure
compilare la versione on line presente sul sito istituzionale
dell'area marina protetta. In entrambi i casi, la mancata
compilazione comportera' il non rinnovo dell'autorizzazione alla
pesca ricreativa. e) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto
di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al
successivo articolo 34; f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa
visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta,
del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento.
14. Al fine di garantire la sicurezza e' vietata la pesca attorno ai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee per un raggio di 300 metri.
15. E' obbligatorio l'uso di ami e "piombi" in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette.
16. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attivita' di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per tre anni, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 39 del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore.
17. In caso di avvistamento di animali in difficolta' non e' consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.

 
Articolo 27 - Disciplina delle attivita' di Seawatching

1. Nelle zone A non sono consentite le attivita' di seawatching.
2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attivita' di seawatching svolte da imprese autorizzate dal soggetto gestore con le seguenti modalita': a) con un massimo di due unita' nautiche contemporaneamente per
ciascun sito; b) con un massimo di 10 persone contemporaneamente in immersione per
ciascun accompagnatore.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di seawatching sono tenuti al rispetto delle norme relative alle visite guidate subacquee e del trasporto passeggeri e delle visite guidate di cui ai precedenti articolo 17 e articolo 21.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di seawatching possono ormeggiare le unita' navali ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attivita'.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.

 
Articolo 28 - Disciplina delle attivita' e degli eventi sportivi e
ludico-ricreativi

1. Nelle zone A non sono consentiti attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
2. Nelle zone B, C e D non e' consentito lo svolgimento di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo.
3. Nelle zone C e D e' consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea, di attivita' ed eventi sportivi e ludico-ricreativi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attivita' condotte e ai quantitativi interessati (numero mezzi noleggiati, numero passeggeri imbarcati, numero ore di moto del mezzo) ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di svolgere specifiche attivita' di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
5. Le attivita' devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalita' adeguati nel rispetto delle norme individuate dal soggetto gestore.
6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
8. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina e del presente Regolamento, nonche' del possesso dei requisiti richiesti.
 
Articolo 29 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta "Capo Carbonara", come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attivita' autorizzate e ad esibirlo a richiesta alle autorita' preposte al controllo e alla soveglianza e al personale del soggetto gestore.

 
Articolo 30 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per le attivita' da svolgersi all'interno dell'area marina protetta e' presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica e' predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve indicare: a) le generalita' del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta
data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per
l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula e la modalita' prescelta per il pagamento del
corrispettivo e/o contributo ambientale per l'autorizzazione e i
relativi diritti di segreteria.
5. Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate.
6. E' facolta' del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalita' istitutive.

 
Articolo 31 - Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 
Articolo 32 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 30 e dei criteri di cui al successivo articolo 33.
2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

 
Articolo 33 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicita' delle dichiarazioni prestate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli puo' essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Il soggetto gestore e' tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attivita' consentite.
4. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' sia incompatibile con le finalita' dell'area
marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla
normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal
Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento. c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici e
il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela
ambientale dell'area marina protetta.
5. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
6. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo articolo 34.

 
Articolo 34 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di
segreteria

1. Il soggetto gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiede ai soggetti proponenti un contributo ambientale.
2. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del contributo ambientale per il rilascio delle relative autorizzazioni.
3. L'entita' del contributo di cui al comma 1, per ciascuna tipologia di servizio o attivita', e' stabilita dal soggetto gestore con autonomo e specifico provvedimento.
4. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto ai successivi commi.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attivita' di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee e' disposto su base annua.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio e' disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unita' navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore puo' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate e' disposto su base annua, in funzione della portata passeggeri dell'unita' navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' didattiche e di divulgazione naturalistica e' disposto su base mensile e/o annuale.
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e' disposto su base giornaliera, mensile e annuale.
12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e/o locazione imbarcazioni e' disposto su base annuale.
13. Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta "Capo Carbonara".
14. Il soggetto gestore puo' autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attivita', determinandone l'eventuale corrispettivo.
 
Articolo 35 - Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attivita' intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.
3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o del presente Regolamento.

 
Articolo 36 - Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. Il soggetto gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

 
Articolo 37- Pubblicita'

1. Il presente Regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento e al Regolamento di disciplina, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina nel sito web dell'area marina protetta.
3. Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di Villasimius, nonche' presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento e il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonche' dai titolari delle attivita' di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unita' nautiche utilizzate.

 
Articolo 38 - Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento e nel regolamento di disciplina dell'area marina protetta, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore.
5. Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.
6. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche.
7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.

 
Articolo 39 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel regolamento di disciplina approvato con decreto del 7 febbraio 2012, n. 60.

 
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