Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2015 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2015, n. 96
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
 
Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA
POPOLARE CINESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;
Nell'intento di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di una o di entrambe le Parti Contraenti.
 

PROTOCOLLO
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (l'«Accordo»), i Governi delle Parti contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

1. con riferimento al paragrafo 3(c) dell'articolo 11, le autorita' competenti delle Parti contraenti si informeranno reciprocamente per iscritto circa gli enti o gli organismi cui si applica il paragrafo.
2. con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
3. con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 24, le due Parti contraenti considerano che l'applicazione delle agevolazioni e l'esecuzione dei rimborsi in seguito a un accordo reciproco dovrebbero rimanere legate ai termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali per l'avvio delle procedure.
4. con riferimento all'articolo 25, le disposizioni ivi contenute non impediscono che le autorita' della Repubblica Italiana, per le imposte gestite e applicate da dette autorita' fiscali utilizzino la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi, relazioni e prodotti analoghi, derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 25.
Resta inoltre inteso che, se in qualunque momento successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi di qualsiasi accordo tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e una terza giurisdizione che faccia parte del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong convenga di scambiare informazioni relative ad imposte diverse da quelle che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo, in tal caso la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong avviera' con sollecitudine negoziati con la Repubblica Italiana al fine di estendere il campo di applicazione dell'articolo 25 a tali altre imposte.
5. con riferimento all'articolo 25, le informazioni non saranno divulgate a terze giurisdizioni per nessuna finalita' senza il preventivo consenso dell'autorita' competente della Parte Contraente che fornisce le informazioni.
6. con riferimento all'Italia:
(a) le imposte riscosse in una Parte Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o della Parte di cui questi e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.
(b) le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione della Parte Contraente tenuta ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte Contraente di cui il contribuente e' residente che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.
(c) le autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 24 del presente Accordo.
(d) le disposizioni del comma (c) del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione, di comune accordo, da parte delle Parti contraenti di altre procedure per l'applicazione delle limitazioni previste dall'Accordo.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Hong Kong il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.
 

Art. 2.
Imposte considerate

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle societa';
(iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
(i) l'imposta sugli utili;
(ii) l'imposta sui salari; e
(iii) l'imposta sulla proprieta';
ancorche' riscosse mediante accertamento.
4. L'Accordo si applichera' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonche' ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte Contraente potra' istituire in futuro. Le autorita' competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. Le imposte esistenti, nonche' le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali «imposta italiana» oppure «imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong», a seconda del contesto.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

Art. 3.
Definizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa applicazione:
(a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
(b) l'espressione «Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese;
(c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(d) l'espressione «autorita' competente» designa:
(i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;
(ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del Commissioner o funzioni analoghe;
(e) le espressioni «una Parte Contraente» e «l'altra Parte Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
(f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa dell'altra parte Contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente;
(g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altra Parte Contraente;
(h) il termine «nazionali», per quanto riguarda l'Italia, designa:
(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana;
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in Italia:
(i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone;
(j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto.
2. Nel presente Accordo. le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Art. 4.
Residenti

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di una Parte Contraente" designa:
(a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che, in virtu' della legislazione italiana, e' ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in Italia;
(b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong,
(i) ogni persona che risiede abitualmente nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
(ii) ogni persona che soggiorna nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180 giorni durante un esercizio fiscale o per un periodo superiora a 300 giorni in due esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali e' l'esercizio rilevante;
(iii) una societa' costituita nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o una societa' che, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sia normalmente diretta o controllala nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.
(iv) ogni altra persona costituita ai sensi della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o, se costituita al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, che sia normalmente diretta o controllata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.
(c) per quanto riguarda entrambe le Parti Contraenti, il Governo o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambe le Parti Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente solo della Parte nella quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambe le Parti, e' considerata residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare la Parte nella quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa e' considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna di esse, le autorita' competenti delle Parti Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alla disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambe le Parti Contraenti, le autorita' competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo tenuto conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.
 

Art. 5.
Stabile organizzazione

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio: e
(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresi':
(a) una cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o di montaggio, o le attivita' di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attivita' oltrepassa sei mesi;
(b) la prestazione di servizi (ivi compresi i servizi di consulenza) da parte di un'impresa, tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, in relazione a un cantiere, un progetto o ad attivita' di supervisione di cui al comma (a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in relazione a detto cantiere, progetto o attivita' per un periodo o periodi che in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
(f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui ai commi da (a) a (e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella Parte in relazione ad ogni attivita' intrapresa da questa persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, si esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Parte Contraente per il solo fatto che essa esercita in detta Parte la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediano che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
7. Il fatto che una societa' residente di una Parte Contraente controlli e sia controllata da una societa' residente dell'altra Parte Contraente ovvero svolga la propria attivita' in questa altra Parte (a mezzo di una stabile organizzazione oppure nel no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
 

Art. 6.
Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significaato che a essa e' attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria.
L'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e altre risorse naturali sono considerati altresi' "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati bene immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
 

Art. 7.
Utile delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altra Parte Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tale modo la sua attivita', gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte.
2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuna Parte Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa stessa.
3. Qualora, in conformita' con il paragrafo 2, una Parte Contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altra Parte Contraente, detta altra Parte, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione, effettua una rettifica corrispondente qualora concordi con la rettifica effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte Contraente non concorda con la rettifica effettuata, le Parti contraenti elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.
 

Art. 8.
Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detta Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
 

Art. 9.
Imprese associate

1. Allorche'
(a) un'impresa di una Parte Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte Contraente, o
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di una Parte Contraente e di un'impresa dell'altra Parte Contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
2. Allorche' una Parte Contraente include tra gli utili di un'impresa di detta Parte - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altra Parte Contraente e' stata sottoposta a tassazione in detta altra Parte, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altra Parte procede ad un'apposita rettifica dell'ammontare dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole di cui all'articolo 24 del presente Accordo.
 

Art. 10.
Dividendi

1. I dividendi pagati da una societa' residente di una Parte Contraente a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Parte Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' con la legislazione di detta Parte, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi e' un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. ll presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della Parte di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte Contraente. eserciti nell'altra Parte Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.
5. Qualora una societa' residente di una Parte contraente ricavi utili o redditi dall'altra Parte Contraente, detta altra Parte non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detta altra Parte, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.
 

Art. 11.
Interessi

1. Gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi e un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte se:
(a) detto residente e' il beneficiario effettivo degli interessi e il debitore degli interessi e' il Governo di detta Parte Contraente o un suo ente locale; o
(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altra Parte Contraente o a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un suo ente locale; oppure
(c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo di un Parte Contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale e che svolgono attivita' di carattere governativo.
4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate come interessi ai fini del presente articolo.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivameme a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta Parte. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
 

Art. 12.
Canoni

1. I canoni provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono e in conformita' con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa.
In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14.
5. I canoni si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.
 

Art. 13.
Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo o e situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una Parte Contraente ha nell'altra Parte Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte.
3. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente.
4. Gli utili che un residente di una Parte Contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una societa' derivanti piu' del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di una delle Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra le autorita' competenti.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante e' residente.
 

Art. 14.
Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente:
(a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte Contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa: oppure
(b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte unicamente i redditi derivati dalle sue attivita' svolte in detta altra Parte.
2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
 

Art. 15.
Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che tale attivita' non sia svolta nell'altra Parte Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta , le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detta altra Parte.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altra Parte Contraente sono imponibili soltanto nella prima Parte Contraente se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altra Parte per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altra Parte, e
(c) l'onere, delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in un corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un impresa di una Parte Contraente sono imponibili solo in detta Parte.
4. Se un residente di una Parte Contraente diviene residente dell'altra Parte Contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attivita' dipendente svolta nella prima Parte come indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga sono imponibili in detta Parte Contraente.
 

Art. 16.
Compensi degli amministratori

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altra Parte Contraente, sono imponibili in detta altra Parte.
 

Art. 17.
Artisti e Sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.
 

Art. 18.
Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questa Parte. Tuttavia, tali pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente se esse prevengono da tale Parte contraente.
2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte Contraente comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o regolamentato in conformita' con la legislazione di detta Parte Contraente.
 

Art. 19.
Funzioni pubbliche

1. (a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detta Parte.
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altra Parte Contraente se i servizi sono resi in detta Parte e la persona fisica e' un residente di detta Parte che:
(i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno e, per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalita'; oppure
(ii) non sia divenuto residente di detta Parte al sole scopo di rendervi i servizi.
2. (a) Le pensioni corrisposte dal Governo di una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questa Parte.
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente qualora la persona fisica sia un residente di detta Parte
e
(i) per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbia il diritto di soggiorno;
(ii) per quanto riguarda l'Italia, ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da una Parte Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
 

Art. 20.
Studenti

1. Le somme che uno studente, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra Parte Contraente e che soggiorna, nella prima Parte contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.
 

Art. 21.
Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di una Parte Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in questa Parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di una Parte contraente, eserciti nell'altra Parte contraente un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente Articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.
 

Art. 22.
Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' con i seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L'imposta pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, fatte salve le disposizioni della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong in materia di detraibilita' dell'imposta pagata in una giurisdizione al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sull'imposta dovuta nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (che non incide sul principio generale del presente Articolo, l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana e in conformita' con il presente Accordo, sia direttamente che tramite detrazione, sul reddito che una persona che e' residente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ritrae da fonti situate in Italia, sara' ammessa in detrazione dall'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong dovuta per tale reddito a condizione che il credito cosi' concesso non ecceda l'ammontare dell'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata su tale reddito in conformita' con la legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.
4. Se, in conformita' con una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di una Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte, tale Parte puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
 

Art. 23.
Non discriminazione

1. Le persone che, nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ne abbiano il diritto di soggiorno o siano ivi registrate o altrimenti costituite, e, nel caso dell'Italia, abbiano la nazionalita' italiana, non sono assoggettate nell'altra Parte contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le persone che hanno il diritto di soggiorno o sono registrate o altrimenti costituite in detta altra Parte (ove detta altra Parte sia la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o i nazionali di detta altra Parte (ove detta altra Parte sia l'Italia) che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di una o di entrambe le Parti contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di una Parte contraente ha nell'altra Parte Contraente non puo' essere in questa altra Parte meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo a una Parte contraente di accordare ai residenti dell'altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che essa accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, del paragrafo 6 dell'articolo 12 e del paragrafo 3 dell'articolo 21, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di una Parte Contraente ad una residente dell'altra Parte contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente della prima Parte.
4. Le imprese di una Parte Contraente, il cui capitale e' in tutto in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altra Parte Contraente, non sono assoggettate nella prima Parte Contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura della prima Parte.
 

Art. 24.
Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di queste Parti, sottoprore il proprio caso all'autorita' competente della Parte contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a quella della Parte contraente in cui ha il diritto di soggiorno o in cui sia registrata o altrimenti costituita (nel caso della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong) o di cui abbia la nazionalita' (nel caso dell'Italia). Il caso deve essere sottoposto entro due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara' del suo meglio per regolare il caso tramite amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altra Parte contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo.
3. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti faranno del loro meglio per risolvere tramite amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. Esse potranno altresi' consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dell'Accordo.
4. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorita' stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Quando.
(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorita' competente di una Parte Contraente sulla base del fatto che le misure di una o di entrambe le Parti Contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, e
(b) le autorita' competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso e' stato sottoposto all'autorita' competente dell'altra Parte contraente,
ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e a condizione che entrambe le autorita' competenti e la persona convengano per iscritto di essere vincolate dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse e' gia' stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di una delle due Parti. La decisione della commissione arbitrale su un caso specifico sara' vincolante per entrambe le Parti contraenti in relazione a quel caso e sara' applicata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali delle Parti. Le autorita' competenti delle Parti contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo.
 

Art. 25.
Scambio di informazioni

1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria al presente Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte e saranno comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad una Parte contraente l'obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altra Parte contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altra Parte contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da una Parte Contraente in conformita' con il presente Articolo, l'altra Parte Contraente utilizzera' i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detta altra Parte. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che una Parte Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
 

Art. 26.
Membri delle missioni diplomatiche
e degli uffici consolari

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
 

Art. 27.
Disposizioni varie

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente all'applicazione della legislazione e delle misure nazionali dirette a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, siano o meno indicate come tali.
 

Art. 28.
Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche e avra' effetto:
(a) in Italia:
(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;
(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;
(b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.
 

Art. 29.
Cessazione

Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla cessazione da parte di una delle Parti Contraenti. Ciscuna Parte contraente puo' terminare l'Accordo, notificando per iscritto all'altra Parte Contraente la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In tale caso, l'accordo cessera' di avere effetto:
(a) in Italia:
(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e data la notifica;
(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica;
(b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong;
con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica.
IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Hong Kong, il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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