Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 giugno 2015 |
Rettifica della denominazione della «Scuola di Psicoterapia fenomenologico-dinamica» di Firenze. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 con il quale la «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica», e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Vista la nota in data 3 aprile 2015 con la quale la predetta scuola rileva che il nome corretto dell'istituto e': «Scuola di psicoterapia fenomenologico-dinamica»; Considerato che per mero errore materiale nel suddetto decreto di abilitazione e' stata riportata un'errata denominazione della scuola; Ritenuto che si debba procedere alla rettifica del predetto decreto di abilitazione del 17 febbraio 2015 relativamente alla denominazione della suddetta scuola;
Decreta:
Art. 1
La denominazione della «Scuola di psicoterapia fenomenologica-dinamica» riportata nel decreto in data 17 febbraio 2015, e' rettificata in «Scuola di psicoterapia fenomenologico-dinamica». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2015
Il capo Dipartimento: Mancini |
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