Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 giugno 2015 |
Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 19, terzo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, da ultimo, dal comma 494 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e relativa modalita' di trasmissione e' rinviata ad apposito decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto il comma 2, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 489, lettere da a) a d), dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2015, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che le citta' metropolitane e le province trasformate ai sensi della medesima legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano; Visti il terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dalla lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, in cui e' prevista la possibilita' di rideterminare, su proposta dell'ANCI e dell'UPI e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi programmatici di ciascun ente locale, mediante apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta', entro il 31 gennaio 2015, tenendo anche conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche' degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle precitate lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31; Considerato che la procedura finalizzata alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui alla citata lettera e) del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il termine previsto del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte dell'ANCI e dell'UPI; Visto il comma 3, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; Visti il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunti dal comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, che prevedono che nel saldo finanziario di cui al primo periodo rilevano altresi' gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul predetto Fondo per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 del medesimo art. 31 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali di cui al citato comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2015 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012), il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012), con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010; Visto il comma 492, lettera a), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede la disapplicazione del meccanismo della virtuosita' recato dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Viste le successive lettere b) e c) del citato comma 492 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevedono la disapplicazione delle disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo, e al comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2001, attuative del suddetto meccanismo della virtuosita'; Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede che gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'; Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per ciascuno degli anni 2015-2018, prevede l'attribuzione ai comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo di spazi finanziari, nell'ambito del patto di stabilita' interno, per le spese relative alle fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma e nei limiti degli importi complessivi ivi indicati; Visti i commi da 3 a 5 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con i quali sono stati definiti i criteri, le modalita' e le procedure ai fini dell'applicazione del summenzionato comma 2 del medesimo articolo; Visti il primo, il secondo ed il terzo periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione; Visto il quarto periodo del comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera a) del comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il quale chiarisce che alle citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 non si applica il comma 23; Visto il quinto periodo del citato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dalla lettera b) del citato comma 498 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 prevede l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile; Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione; Visto il comma 3 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno; Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n. 147 del 2013, e cosi' modificato dall'art. 1, comma 491, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014 e, da ultimo, dall'art. 10, comma 12-terdecies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che al fine di stabilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine e' previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al comma 6-bis sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno; Visto il comma 6-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, per l'anno 2015, dispone che la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; Visto il comma 479 della legge n. 190 del 2014 che, a decorrere dall'anno 2015, prevede per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e per i rispettivi enti locali la disapplicazione delle disposizioni in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno recate dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della n. 220 del 2010, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014; Visti i commi da 480 a 483 della legge n. 190 del 2014 che per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, recano la nuova disciplina concernente le misure di flessibilita' del patto regionale, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio; Visto, in particolare, il comma 480 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale, mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Visto il comma 481 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 480, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 482 della legge n. 190 del 2014, che prevede che le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. La regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero; Visto il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015; Visto il comma 484 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 10, comma 7-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che nel riproporre per l'anno 2015 il meccanismo del patto verticale incentivato, prevede che alle regioni a statuto ordinario, alla regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalita' previste dai commi 481 e 482 del medesimo art. 1, ai comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla medesima legge n. 190 del 2014. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale, dando priorita' a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014; Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015 concernente la ripartizione del contributo spettante per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 484, della legge n. 190 del 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ceduti dalle Regioni agli enti locali del proprio territorio; Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale»; Visto il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto il comma 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevede che ai comuni che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale» e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti che cedono spazi finanziari con il patto «orizzontale nazionale», nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 2015;
Decreta:
Articolo unico
1. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il quadriennio 2015-2018, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le citta' metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, nelle more di una revisione del patto di stabilita' interno che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, assumono l'obiettivo di saldo finanziario determinato per le province alle quali subentrano. 3. L'obiettivo dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e' ridotto di un importo pari al valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita'. Pertanto, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione dell'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. 4. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 6. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno ad eccezione di quella relativa all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione al Fondo crediti di dubbia esigibilita'. Per l'anno 2015, pertanto, la trasmissione del predetto prospetto successivamente alla data del 31 dicembre 2015 e' consentita solo per aggiornare l'importo del predetto accantonamento. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco |
| Allegato A Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema: 1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo 2. Definizione del saldo finanziario 3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole 3.1 Fase 1 - Province e Citta' metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media 3.2 Fase 2 - Province e Citta' metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti 3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita' (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) 3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) 3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarieta') 3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali 4. Comunicazione dell'obiettivo 5. Enti di nuova istituzione 6. Unioni di comuni 7. Elenco prospetti allegati 1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo L'art. 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), definisce le modalita' di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali per il periodo 2015-2018. In particolare, le novita' piu' significative introdotte dalla legge di stabilita' 2015 rispetto alla disciplina previgente riguardano: 1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (art. 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilita' 2015); 2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilita' interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) e d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati cosi' rideterminati: per le province e le citta' metropolitane, pari a 17,20% per l'anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018; 3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosita' introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, e' sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento - fino ad un massimo di un punto percentuale - dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. E', inoltre, disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosita' (comma 492, lettere b) e c)). Giova precisare che la disapplicazione del citato meccanismo della virtuosita' e' connessa all'inserimento, a decorrere dal 2015, nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilita' interno del Fondo crediti di dubbia esigibilita' (1) , che introduce nuovi elementi di virtuosita' nelle regole del patto di stabilita' interno redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacita' di riscossione. 4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno, verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell'art. 1). Conseguentemente, alle regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - e ai rispettivi enti locali la predetta disciplina sostituisce quella previgente del cosiddetto «patto regionale verticale» nonche' del cosiddetto «patto regionale orizzontale», contenute, rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014. La legge di stabilita' 2015, come gia' accennato nel precedente punto 3, e' intervenuta sulle modalita' di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali (comuni, province e citta' metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011. A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente. Un'ulteriore novita' introdotta dalla legge di stabilita' 2015 e' rappresentata dalla previsione che consente all'ANCI e all'UPI di formulare proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, da finalizzare entro il 31 gennaio 2015. In particolare, il comma 489, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, pero', non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI e UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno. La medesima norma prevede, in tal caso, che gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera e) del comma 489, sulla quale e' stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie localidel 19 febbraio 2015. La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, e' stata recepita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilita' interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita' (FCDE). Poiche' l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE e' suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo. Il comma 2 del richiamato art. 1 del decreto-legge n. 78/2015 introduce, come gia' accennato, un ulteriore elemento di novita' nella metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, per l'esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. Conseguentemente, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto-legge, non trovano applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevedono la possibilita' di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali definite dall'art. 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente. Per i comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015, ove non diversamente previsto, restano ferme le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute nel citato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i predetti enti, il saldo finanziario di riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2010-2012, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal comma 2, lettere b) e c), del richiamato art. 31 della legge di stabilita' 2012. Le province e le citta' metropolitane, in assenza di una proposta alternativa da parte dell'UPI per la rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015-2018, applicano la metodologia di calcolo dell'obiettivo programmatico individuata dall'art. 31, commi 2, 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 2. Definizione del saldo finanziario Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilita' interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilita' interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento. Come gia' anticipato nel precedente paragrafo, la legge di stabilita' 2015 (2) - novellando il citato comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012 - e' intervenuta sulle modalita' di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal proposito, si segnala che il comma 509 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 ha introdotto una maggiore gradualita' nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilita' allegato al bilancio di previsione. Tale quota e' incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovra' essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo e' effettuato per l'intero importo. 3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole Come gia' anticipato, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono stati definiti con il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015, di recepimento del contenuto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, ed indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto-legge. Pertanto, la «Fase 1» (determinazione del saldo obiettivo «provvisorio» come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011) e la «Fase 2» (determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti), presenti nei prospetti degli anni precedenti sono sostituite dalla nuova «Fase 1» relativa alla definizione degli obiettivi dei comuni sulla base della predetta intesa al netto degli accantonamenti, effettuati in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita' e dalla nuova «Fase 2» relativa all'attribuzione di spazi finanziari, nei limiti di 100 milioni di euro, ai sensi del comma 2 e seguenti del citato art. 1 . Pertanto, sia per i comuni che per le province e le citta' metropolitane, la procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il periodo 2015-2018 e' costituita da 4 fasi di seguito elencate e schematizzate rispettivamente nell'Allegato OB/15/C e nell'Allegato OB/15/PCm. Giova precisare che per i restanti comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015 si applica la medesima procedura descritta con riferimento alle fasi 1 e 2 delle province e citta' metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate nella tabella sottostante:
=============================================================== | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anni 2017-2018 | +=================+===========+===========+===================+ |Art. 31, comma 2,| | | | |lett. b) e c), L.| | | | |183/2011 | 8,60% | 9,15% | 9,15% | +-----------------+-----------+-----------+-------------------+ 3.1 Fase 1 - Province e Citta' metropolitane: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media Il comma 2, lettera a), dell'art. 31 della legge 183 del 2012, come modificato dalla lettera b) del comma 489 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, prevede che, per il periodo 2015-2018, le province e le citta metropolitane soggette al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali schematicamente riportate nella tabella sottostante: Art. 31, comma 2, lett. a), L. 183/2011 ===================================================================== | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anni 2017-2018 | +=========================+============+===========+================+ |Province e Citta' | | | | |metropolitane | 17,20% | 18,03% | 18,03% | +-------------------------+------------+-----------+----------------+
Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dell'Allegato OB/15/PCm, e' inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2010, 2011 e 2012. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi provvisori per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Si evidenzia che ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2015 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra dei predetti enti per il periodo 2015-2018 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2010, 2011 e 2012) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 3.2 Fase 2 - Province e Citta' metropolitane: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1 - Province e Citta' metropolitane, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011). Per le province, il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro. Si specifica, inoltre, che, con esplicito riferimento alle province e alle citta' metropolitane, la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi. Per le province, le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012. Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura web ed e' visualizzato nelle celle (q), (r), (s) e (t). 3.3 Fase 1 - Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita' (comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015) Gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 78/2015, riportati nelle celle (a), (b), (c) e (d), sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita' di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, i predetti comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel predetto Fondo (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 - Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 118 del 2011). Poiche' lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al Fondo crediti di dubbia esigibilita' e' suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, e' necessario che gli enti, soprattutto con riguardo all'accantonamento relativo all'esercizio 2015, procedano all'aggiornamento del relativo valore presente nel Mod. OB/15/C in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo. Il calcolo dell'obiettivo, al netto dell'accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilita', e' effettuato automaticamente dalla procedura web ed e' visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo. 3.4 Fase 2 - Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015) Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1-Comuni, e' ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati: a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro; b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro; c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro; d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro. Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni, mediante il sistema web della Ragioneria dello stato entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 e con priorita' per le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ed una riserva specifica, nell'anno 2015, per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto. Con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla summenzionata lettera b), la richiesta di spazi finanziari e' effettuata entro il predetto termine perentorio alla Presidenza de Consiglio dei ministri - Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente capofila di cui alla lettera c), la richiesta di spazi finanziari puo' essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78/2015 esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli spazi finanziari attribuiti ai singoli enti sono pubblicati sul sito web della Ragioneria generale dello Stato. La rideterminazione dell'obiettivo 2015 conseguente all'attribuzione dei predetti spazi finanziari e' effettuato automaticamente dalla procedura web ed e' visualizzato nella cella (n). 3.5 Fase 3 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarieta') L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarieta' fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonche' patto orizzontale nazionale). Come gia' anticipato, la legge di stabilita' 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilita' del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacita' finanziarie degli enti, la procedura e' stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015). In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, a decorrere dal 2015 le regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione puo' avvenire secondo due modalita': attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilita' orizzontale); attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilita' verticale). La Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero. Con le predette procedure previste per il patto regionale verticale, e' altresi' operata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2015, prevista dal decreto-legge n. 78/2015 in favore dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (3) , delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dai predetti enti per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, la Regione Emilia Romagna, nel ridurre gli obiettivi dei predetti enti, nel limite di 20 milioni di euro, non peggiora contestualmenteil proprio obiettivo. Per l'anno 2015 e' stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita' finalizzata alla riduzione del debito. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, della regione Sardegna e della regione Friuli Venezia Giulia, di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i pagamenti di parte capitale, dando priorita' ai pagamenti di debiti commerciali di parte capitale, ovvero i debiti derivanti da transazioni commerciali, esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Giova precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le transazioni commerciali sono definite come : «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (4) . Non rientrano, pertanto, fra i debiti commerciali le indennita' di esproprio o le restituzioni di trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni. Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato comunicano, entro il termine perentorio del 15 aprile 2015 e, successivamente, del 15 settembre 2015, alle regioni e all'ANCI, all'UPI l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno per effettuare pagamenti di parte capitale dando priorita' ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla predetta data del 31 dicembre 2014. In caso di istanze inferiori alla prevista riserva del 25% per le province e le citta' metropolitane e del 75% per i comuni, le regioni possono attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti. Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato, le predette regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 aprile e del 30 settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti a valere sul patto verticale incentivato, valorizzate per le province e le citta' metropolitane nella cella (u) e per i comuni nella cella (o), non e' piu' modificabile dopo il 30 settembre 2015. Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto orizzontale nazionale di cui all'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che i comuni possano cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale. Piu' precisamente, i comuni che nel 2015 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari e' effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Qualora l'entita' degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti e' ridotto in misura proporzionale. Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo e' commisurata alla meta' del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017). Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sara' aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale per l'anno 2013. La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2015, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La variazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 3 [celle (t), (u) e (v)] del modello di calcolo degli obiettivi programmatici dei comuni OB/15/C. L'applicazione calcolera' automaticamente il valore dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero, per il patto orizzontale nazionale. Di seguito una tabella che riporta la tempistica prevista per i patti di solidarieta'.
Parte di provvedimento in formato grafico 3.6 Fase 4 - Comuni, Province e Citta' metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali Anche per il 2015 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 500, della legge di stabilita' 2015, che disciplina il sistema di premialita' previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (5) e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in applicazione del comma 3 dell'art. 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti mediante valorizzazione di apposita casella nel modello relativo al monitoraggio del patto di stabilita' interno MONIT/15 («Risp TP»). Tale premialita' consiste nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul fondo di solidarieta' comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio, nonche' sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna, applicate nei confronti degli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno. In particolare, il citato comma 500 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n. 220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalita' per la distribuzione della premialita'. La riduzione dell'obiettivo trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo (valorizzata per le province nella cella (ac) e per i comuni nella cella (z) che sara' valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando sara' definita, con il citato decreto, la riduzione per ciascun ente interessato di cui al novellato comma 122. Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 491 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'art. 2 della legge di stabilita' 2015 e', infatti, intervenuto sulla procedura di rimodulazione dell'obiettivo di cui al citato comma 6-bis prevedendo, a tal fine, il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila. In particolare, e' previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2015, la predetta comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il 30 giugno 2015, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. (6) Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo che sara' valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Per le Province e le citta' metropolitane, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ad), con riferimento all'anno 2015, e (ae), (af) e (ag) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/PCm. Per i Comuni, i saldi obiettivi definitivi, determinati sulla base delle 4 fasi sopra descritte, trovano evidenza nelle celle (ab), con riferimento all'anno 2015, e (ac), (ad) e (ae) con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 dell'Allegato OB/15/C. 4. Comunicazione dell'obiettivo Le province, le citta' metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2015-2018 mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Per acquisire il modello dell'individuazione dell'obiettivo e', pertanto, necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione/Variazione modello» relativa alla individuazione dell'obiettivo 2015 che prospettera' il modello di individuazione dell'obiettivo dell'ente con i dati determinanti l'obiettivo per l'anno 2015 e per il triennio 2016-2018. I comuni, dopo aver inserito i dati relativi agli accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilita' (evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C) possono visualizzare il saldo obiettivo finale rideterminato tramite l'apposito tasto «Ricalcola i campi». Per procedere, infine, alla trasmissione del modello occorre selezionare l'apposito tasto «Salva» presente nella pagina di acquisizione. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19. I comuni soggetti al patto di stabilita' interno sono tenuti, nel corso dell'anno, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilita' evidenziato nelle celle (e), (f), (g) e (h) della Fase 1 del Mod. OB/15/C. Terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2015, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere comunicato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto in caso di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 5. Enti di nuova istituzione Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilita' 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2012, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2015. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Il comma 498, lettera a), dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015, nel modificare il richiamato comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ha precisato che le citta' metropolitane e le province oggetto di riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, non sono considerati enti di nuova istituzione. Il richiamato comma 23 si applica, invece, alle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. La lettera b) del citato comma 498 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2015 prevede, per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011, l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. Tali enti assumono quale base di calcolo per la determinazione degli obiettivi programmatici le risultanze dell'ultimo triennio disponibile. 6. Unioni di comuni A seguito dell'abrogazione operata dal comma 104 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, e' venuto meno l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle unioni di comuni previsto dal comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. 7. Elenco prospetti allegati Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il periodo 2015-2018, le modalita' di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province e le citta' metropolitane (All. OB/15/PCm) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (All. OB/15/C).
Parte di provvedimento in formato grafico (1) Istituito dall'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 16), del decreto legislativo 23 giugno n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, come integrato dal decreto legislativo correttivo 10 agosto 2014, n. 126.
(2) Comma 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(3) Individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
(4) L'art. 24, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, ha inoltre chiarito che: «L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'art. 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice dei Contratti pubblici).
(5) Il comma 122 della legge n. 220 del 2010 e' applicabile agli enti locali delle regioni a statuto ordinario e a quelli delle regioni Sicilia e Sardegna.
(6) In applicazione del comma 6-ter dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserito dal comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 78/2015. |
|
|
|