Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102
Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di seguito denominato: 'decreto legislativo n. 36 del 2006', sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;»;
b) il comma 4 e' abrogato.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;»;
b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software;».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) quelli nella disponibilita' di istituti di istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quelli nella disponibilita' di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;»;
d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilita' e' subordinata al rispetto di determinati limiti o modalita', in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonche' quelli che contengono dati personali il cui riuso e' incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre disposizioni rilevanti in materia.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard.»;
b) al comma 2 le parole: «I soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti» e dopo la parola: «provvedimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»;
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole da: «i mezzi di ricorso» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del presente decreto. Quando e' adottata una decisione negativa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresi', al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»;
2) le parole: «di produrre o di continuare a produrre» sono sostituite dalle seguenti: «di continuare a produrre e di conservare»;
3) il comma 4 e' abrogato.
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le modalita' e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di documenti se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che implicano attivita' eccedenti la semplice manipolazione.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».
7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».
8. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalita' pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, e' utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».
9. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali e' definito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non superiore a dieci anni, fatta salva la possibilita' di prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti accordi e' previsto che al titolare del dato deve essere fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.»;
c) al comma 3, dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «al 1° luglio 2005»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 7
ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013-
secondo semestre) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 2014, n. 251, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi
dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B ,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.»

«Allegato A
In vigore dal 12 novembre 2014
(Articolo 1, commi 1 e 3)
- 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);
- 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in
relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in
particolare Mayotte.».
- La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre
2003.
- La direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Testo
rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2013, n. L 175.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il testo dell'art. 1, commi 370, 371 e 372 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2004, n. 306, S.O., cosi' recita:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali
ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali
autorizzati devono corrispondere i tributi previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso
annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e
documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati
di un adeguato rendimento degli investimenti e
dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
categorie di ulteriori servizi telematici che possono
essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente
ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del
pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso
decreto.»
«371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale
non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista
per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei
dati o delle informazioni direttamente dagli uffici
dell'Agenzia del territorio.»
«372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i
tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' ad una
sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso
fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi
del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione
non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
1. Oggetto ed ambito di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo disciplina le
modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati
pubblici nella disponibilita' delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di
diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si
applica il presente decreto legislativo siano
riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo
le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i
documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono
detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche
universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo
di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita'
alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo
III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonche'
a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Il presente decreto si applica altresi' quando i
documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il
loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso
assicurata la parita' di trattamento tra tutti i
riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'art. 11.
4. (abrogato)».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro
unioni, consorzi o associazioni e gli altri enti pubblici
non economici;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi,
dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare
specifiche finalita' d'interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e'
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese
pubbliche, come definite all'art. 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che
fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a
titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e
dati a prescindere dal supporto nella disponibilita' della
pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto
pubblico. La definizione di documento non comprende i
programmi informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di
file strutturato in modo tale da consentire alle
applicazioni software di individuare, riconoscere ed
estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni
individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'art. 68,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni;
c-quater) standard formale aperto: uno standard
definito in forma scritta, precisando in dettaglio i
requisiti per assicurare l'interoperabilita' del software;
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e) riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una
pubblica amministrazione o un organismo di diritto
pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini
commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale
per il quale il documento che lo rappresenta e' stato
prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
f) scambio di documenti: la cessione di documenti
finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti
istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto,
o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma
elettronica, nel quale sono definite le modalita' di
riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o
degli organismi di diritto pubblico;
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o
l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente
formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto
pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o
che ne ha la disponibilita'.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Documenti esclusi dall'applicazione del
decreto). - 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalita' che esulano
dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica
amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a
condizione che la portata di detti compiti sia trasparente
e soggetta a revisione;
b) quelli nella disponibilita' delle emittenti di
servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da
altri organismi o loro societa' controllate per
l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio
pubblico;
c) quelli nella disponibilita' di istituti di
istruzione e di ricerca, comprese le organizzazioni
preposte al trasferimento dei risultati della ricerca,
scuole e universita', escluse le biblioteche universitarie;
d) quelli nella disponibilita' di enti culturali
diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilita' degli
organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801;
f) [quelli relativi ai dati di cui alla borsa
continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore
ed i dati assunti in materia di certificazione dei
contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 , e dai rispettivi provvedimenti
attuativi];
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell' art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela
del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di
proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633 , ovvero diritti di proprieta' industriale ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui
accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi,
stemmi e distintivi;
h-quater) documenti, o parti di documenti, che
contengono dati personali che non sono conoscibili da
chiunque o la cui conoscibilita' e' subordinata al rispetto
di determinati limiti o modalita', in base alle leggi, ai
regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonche'
quelli che contengono dati personali il cui riuso e'
incompatibile con gli scopi originari del trattamento ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle altre
disposizioni rilevanti in materia.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1. Il
titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte
standard ovvero predispone licenze personalizzate standard
e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei
casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali
il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche
standard.
2. Con riferimento a dati pubblici non ancora resi
disponibili, i soggetti che intendono riutilizzare dati
delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di
diritto pubblico presentano apposita richiesta secondo le
modalita' stabilite dal titolare del dato con proprio
provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 52,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende
disponibili i documenti al richiedente, ove possibile in
forma elettronica, entro il termine di trenta giorni,
prorogabile di ulteriori trenta giorni nel caso in cui le
richieste siano numerose o complesse. In caso di decisione
negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i
motivi del rifiuto sulla base delle disposizioni del
presente decreto. Quando e' adottata una decisione negativa
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), per la parte
relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, il
titolare del dato indica, inoltre, la persona fisica o
giuridica titolare del diritto, se e' nota, oppure il
licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha
ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese le
biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono
tenuti a includere tale indicazione. Il titolare del dato
comunica, altresi', al richiedente i mezzi di ricorso a sua
disposizione per impugnare la decisione ai sensi del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Il titolare del
dato mette a disposizione i documenti, ove possibile e
opportuno insieme ai rispettivi metadati e secondo le
modalita' e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 12. Il titolare del dato non ha l'obbligo di
adeguare i documenti o di crearne per soddisfare la
richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di documenti
se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che implicano
attivita' eccedenti la semplice manipolazione.
2. (abrogato).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il
riutilizzo). - 1. Gli schemi di licenze standard di cui
all'art. 5, comma 1, contengono eventuali limitazioni o
condizioni all'utilizzo dei documenti, in considerazione
delle loro peculiari caratteristiche, nonche' l'indicazione
dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati dal
titolare medesimo con proprio provvedimento.
2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare
del dato negli schemi di licenze standard sono individuate
per categorie di documenti secondo criteri di
proporzionalita' e nel rispetto della disciplina sulla
protezione dei dati personali e non possono costituire
ostacolo alla concorrenza.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Divieto di accordi di esclusiva). - 1. I
documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi
di diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti
gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o
piu' soggetti stiano gia' procedendo allo sfruttamento di
prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I
contratti o gli altri accordi tra il titolare del dato in
possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti
esclusivi, salvo che cio' non risulti necessario per
l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.
1-bis. Il diritto di esclusiva per la digitalizzazione
di risorse culturali e' definito con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, e comunque ha durata non
superiore a dieci anni, fatta salva la possibilita' di
prevedere una durata maggiore soggetta a riesame nel corso
dell'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni.
Tali accordi di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici
sul sito istituzionale del titolare del dato. Nei predetti
accordi e' previsto che al titolare del dato deve essere
fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali
digitalizzate. Tale copia e' resa disponibile per il
riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
2. La fondatezza del motivo per l'attribuzione del
diritto di esclusiva e' soggetta a riesame periodico da
parte dell'Amministrazione interessata, con cadenza almeno
triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto, sono resi
pubblici dal titolare del dato, ove possibile in forma
elettronica, sui propri siti istituzionali.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si
applicano alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. Gli accordi di esclusiva esistenti al 1° luglio
2005, che non rientrano nell'eccezione di cui al comma 2,
terminano alla scadenza negli stessi stabilita e comunque
non oltre il 31 dicembre 2008.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli
accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non
rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle
deroghe di cui ai commi 1-bis e 2 terminano alla scadenza
del contratto o comunque non oltre il 18 luglio 2043.».
 
Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del presente Codice» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali».
2. All'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «informativo pubblico» sono aggiunte le seguenti: ", nonche' azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici".
3. All'articolo 68, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3), dopo la parola: «divulgazione» sono inserite le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo»;
b) le parole da: «L'Agenzia per l'Italia digitale» alla fine del numero sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati
delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico
a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e
documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel
rispetto della normativa vigente. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio sito web,
all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e
merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle
relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che
ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari
pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa
adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si
intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi
all'art. 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione dei
casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.
L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato art.
2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee
guida nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei
contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che
comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2,
prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico
e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche,
di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di
dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico
e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
rientrano tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V
del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li
approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in
cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonche'
azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione
in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto
sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee
guida nazionali che individuano gli standard tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e
dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle
disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo
di rendere il processo omogeneo a livello nazionale,
efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.
8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.
9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie
previste a legislazione vigente.».
- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, citato nelle note alle premesse, modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione
ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate
e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di
dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro
rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la
fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una
licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque,
anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,
e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al
medesimo articolo.
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».
 
Art. 3

Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva

1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013 sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta, ove superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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