Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 giugno 2015
Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Chieti a Pescara e a diminuire il numero degli allievi da 20 a 12.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale la "Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata" e' stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 23 luglio 2001 di autorizzazione a trasferire la sede principale da Napoli a Casoria;
Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di autorizzazione all' attivazione della sede periferica di Castellammare di Stabia;
Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede periferica da Castellammare di Stabia a Chieti;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Chieti da Via Frate Ugolino Frasca s.n. c. a Pescara - Corso Vittorio Emanuele II, 124 - , e la diminuzione del numero degli allievi ammissibile al primo anno di corso da n. 20 a n. 12 e per l'intero corso a n. 48;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 dicembre 2014;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 28 aprile 2015 trasmessa con nota prot. 965 del 6 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1

La "Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata" abilitata con decreti in data 16 luglio 2010 e 23 maggio 2012 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Chieti un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la predetta sede periferica da Chieti - Via Frate Ugolino Frasca s.n. c. - a Pescara - Corso Vittorio Emanuele II, 124.
 
Art. 2

E' autorizzata, inoltre, a diminuire il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 12 unita' e, per l'intero corso, a 48 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2015

Il capo del Dipartimento: Mancini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone