Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2015, n. 104 |
Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonche' il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19; Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 44, 310 e 537-ter; Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a); Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 gennaio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana: il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «accordi internazionali»: gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o piu' Stati esteri; b) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o piu' Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a); c) «attivita' di supporto tecnico-amministrativo»: qualsiasi attivita' di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, nonche' di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali; d) «rimborso dei costi»: qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo; e) «Segretariato generale»: il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa; f) «Segretario generale»: il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti; g) «industria nazionale»: le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare; h) «materiali di armamento»: i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 216 del 20 agosto 2009. - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. Detta legge e' stata ampiamente modificata ed integrata per effetto del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. - Il decreto interministeriale 7 gennaio 2013, n. 19 (Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2013, n. 53. - Si riporta il testo degli articoli 44, 310 e 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice nell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 44. (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' indicate nel regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio. 5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: a) le imprese dichiarate fallite; b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio 1990, n. 185; d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento; e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvede alla revisione triennale del registro; c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento. 13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce." «Art. 310. (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) - 1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. L'alienazione puo' avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso. 4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.». «Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale): - 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo. 3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.». - Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n. 87. - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2013, n. 110. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 44 del codice dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 9 luglio 1990, n. 185: «Art. 2. (Materiali d'armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare. 3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, e' individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento: a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; b) limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2. 5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4. 6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.». |
| Art. 2 Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. 2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attivita' di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresi' fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonche' le competenze dell'autorita' nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo. 537-ter del codice dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7-bis, comma 1, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185: «Art. 7-bis (Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento - UAMA) - 1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30. 1- bis. (Omissis).». |
| Art. 3 Autorizzazione ministeriale
1. Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistono accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attivita' di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi. 2. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attivita' prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro. 3. Quando ravvisa l'opportunita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta di autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorita' dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attivita' tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorita' dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5. La cessione del materiale in uso alle Forze armate puo' essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 310 del codice dell'ordinamento militare, si veda nelle note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 420, 422 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: «Art. 420. (Cessione dei materiali) - 1. I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento. 2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente. 3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia. 4. La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale. 5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se cio' non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente. 6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili». «Art. 422. (Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione) - 1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424. 2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti, o comunque non piu' rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso. 4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185. 5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti. 6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato. 7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa. 8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base. 9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente. 10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. 11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti». «Art. 427. (Cessioni e prestiti a Forze armate estere) - 1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.». - L'art. 424 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare elenca le tipologie di beni eccedenti le esigenze delle Forze armate che possono essere alienati secondo il procedimento di cui all' articolo 422 sopra riportato. |
| Art. 4 Attivita' del Segretariato generale
1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attivita' di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto. 2. L'attivita' di supporto tecnico-amministrativo e' svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalita' disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e puo' implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonche' il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali. 3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalita' con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta. 4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformita' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato codice dell'ordinamento militare: «Art. 48. (Agenzia industrie difesa) - 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5 Quantificazione dei costi
1. Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attivita' di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste. 2. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresi' a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonche' delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi. 3. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalita' attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2. |
| Art. 6 Riassegnazione dei fondi
1. Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 619 del citato codice dell'ordinamento militare: «Art. 619. (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 307, comma 5, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attivita' di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del comma 4 dell'articolo medesimo. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa. 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545, comma 1, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al citato articolo 307, comma 2.». |
| Art. 7 Informazione al Parlamento
1. Delle attivita' di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento e' data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 9 luglio 1990, n. 185: «Art. 5. (Relazione al Parlamento) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. 3-bis. (Omissis).». |
| Art. 8 Clausola di neutralita' finanziaria
1. Le attivita' di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi', 6 maggio 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Pinotti, Ministro della difesa
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015, foglio n. 1454 |
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