IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie», e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2. comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183» Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva ioxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che la sostanza attiva ioxynil non e' stata supportata dalle Imprese interessate per il rinnovo della sua approvazione e di questa decisione ne e' stata informata la Commissione europea come da procedura prevista dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato in particolare che l'approvazione della sostanza attiva in questione e' scaduta il 28 febbraio 2015 e pertanto i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocati a decorrere dalla suddetta data; Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva ioxynil elencati nella tabella sotto riportata, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata; ===================================================================== | | Nome | N. | |Impresa | | | |prodotto| reg. |Data reg. |titolare| Sostanze attive | +===+========+=======+==========+========+==========================+ | | | | |Adama |Bromoxinil ottanoato | | 1.|BRIOTRIL| 009377|29/09/1997|Agan LTD|Mecoprop Ioxinil ottanoato| +---+--------+-------+----------+--------+--------------------------+ | | | | |Adama | | | | | | |Italia | | | 2.| IOTRIL | 007587|25/10/1988|S.r.l. |Ioxinil | +---+--------+-------+----------+--------+--------------------------+
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ma che i prodotti non possono essere adeguati alle nuove condizioni di impiego e composizione a seguito del non supporto al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ioxynil; Ritenuto di dover revocare le suddette registrazioni non concedendo alcun periodo per lo smaltimento delle scorte;
Decreta:
Sono revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nella seguente tabella registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata ===================================================================== | | Nome | N. | |Impresa | | | |prodotto| reg. |Data reg. |titolare| Sostanze attive | +===+========+=======+==========+========+==========================+ | | | | |Adama |Bromoxinil ottanoato | | 1.|BRIOTRIL| 009377|29/09/1997|Agan LTD|Mecoprop Ioxinil ottanoato| +---+--------+-------+----------+--------+--------------------------+ | | | | |Adama | | | | | | |Italia | | | 2.| IOTRIL | 007587|25/10/1988|S.r.l. |Ioxinil | +---+--------+-------+----------+--------+--------------------------+
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 27 marzo 2015
Il direttore generale: Ruocco |