IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante l'individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'''industria sostenibile''», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, cosi' come modificato ed integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e che tali risorse possano essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto, altresi', in particolare, l'art. 9, comma 5, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; Visto, inoltre, in particolare, l'art. 13, comma 2, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo' istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, al fine di garantire la quota di finanziamento agevolato richiesto dalle imprese a titolo di anticipazione, in alternativa alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 aprile 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 5 maggio 2015 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, come rettificato con decreto direttoriale 28 maggio 2015, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014, sono stati definiti i termini e i modelli per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande di agevolazioni, nonche' indicate le modalita' di applicazione dei criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali medesimi; Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che le istanze preliminari di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 possono essere presentate dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi', a partire dal 25 giugno 2015; Visto l'art. 4, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Comitato, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, esamina le istanze preliminari secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella medesima seduta le istanze presentate nella stessa settimana, che il Comitato medesimo trasmette i propri giudizi complessivi sintetici al Ministero dello sviluppo economico e che quest'ultimo pubblica tali giudizi sul proprio sito internet entro tre giorni lavorativi dal pronunciamento ai fini della successiva presentazione, da parte delle imprese interessate, delle domande di agevolazione; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, puo' disporre la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari, qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari medesime e con le domande gia' presentate raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili; Considerato che i costi complessivi delle istanze preliminari presentate alle ore 19.00 del 3 luglio 2015 e, quindi, nella prima settimana di apertura dello sportello, sono pari a circa 1.200 milioni di euro, che il fabbisogno agevolativo stimato a fronte di tali costi e' pari a circa 750 milioni di euro e, quindi, ben superiore alle disponibilita' finanziarie, pur tenendo conto delle possibili riduzioni operabili in sede istruttoria; Considerata l'opportunita' di sospendere temporaneamente la presentazione di ulteriori istanze preliminari per evitare la predisposizione di domande di agevolazione che rischierebbero di non poter essere soddisfatte, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, e' disposta, a partire dalle ore 19,00 del 3 luglio 2015, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'''industria sostenibile''». 2. I termini di cui al comma 1 saranno tempestivamente riaperti qualora, per le istanze preliminari gia' presentate, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle valutazioni del Comitato di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, e, successivamente, in esito al fabbisogno delle domande di agevolazioni effettivamente presentate nonche' alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore. 3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, rimane fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, richiamato dall'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, in ordine al diritto alle agevolazioni da parte dei soggetti proponenti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 4. I termini di cui al comma 1 saranno parimenti riaperti qualora le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it.
Roma, 3 luglio 2015
Il direttore generale: Sappino |