Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 luglio 2015
Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2015-2017. (Decreto n. 1523).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Vista la legge 28 marzo 1991 n. 113 recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» cosi' come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «legge 113/91»);
Considerato che l'art. 1 comma 1 della medesima legge 113/91 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerato che la legge 113/91 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalita': «contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati»;
Visto in particolare l'art. 1 comma 3 della predetta legge che disciplina le modalita' di accesso ad un contributo triennale di funzionamento destinato ad enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, previo inserimento in una tabella da emanarsi con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'art. 2-quater della legge e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il DM 4 giugno 2013, n. 430, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013, reg. 11, fg. 75, istitutivo della tabella triennale per il periodo 2012-2014;
Ritenuto pertanto di dover provvedere al rinnovo della tabella triennale per il triennio 2015-2017 con la procedura prevista dall'art. 1, comma 3, della legge 113/1991;
Visto il DPCM dell'11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
VISTI i DD.MM. n. 138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21.5.2015, con i quali si e' provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2-quater della predetta legge 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;
Visto il DM n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2014, foglio 4383, con il quale, ai sensi dell'art. 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, e' stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari € 10.172.798,00, prevedendo la quota di € 6.500.000 per il finanziamento dell'annualita' 2014 degli enti inseriti nella tabella triennale di cui al DM 4 giugno 2013 n. 430;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90 recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con la quale e' stata richiesta la conservazione in bilancio della somma di € 252.918,30 che residua dallo stanziamento complessivo di € 6.500.000,00 riservato con il predetto decreto n. 579/2014 alla terza ed ultima annualita' della tabella triennale 2012-2014;
Vista la nota dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MIUR, Ufficio IV, prot. 1103 del 29 gennaio 2015 dalla quale risulta la registrazione della conservazione dei fondi 2014 pari ad € 252.918,30, a valere sul Cap.7230/5, richiesta con la citata nota prot. 30468 del 23 dicembre 2014;
Considerata l'opportunita' di utilizzare i predetti fondi ancora disponibili per la tabella triennale, provenienti dall'esercizio finanziario 2014, congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;
Visto il decreto ministeriale prot. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari € 9.028.092) tra i predetti strumenti di intervento:
€ 6.013.092 per il finanziamento della prima annualita' della tabella triennale 2015-2017 di cui all'art. 1, comma 3 della legge 113/1991;
€ 1.000.000 per la stipula di accordi e intese, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
€ 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 113/1991;
€ 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico;
Considerato che le risorse disponibili per il finanziamento triennale di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991 ammontano a complessivi € 6.266.010,30;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991, e' adottato il presente bando pubblico recante regole e modalita' per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi per il funzionamento delle strutture dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita tabella triennale 2015-2017, nonche' i criteri di selezione.
2. Possono presentare domanda i soggetti che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuita' attivita' in coerenza con le finalita' della legge n. 113/1991.
 
Art. 2
Requisiti dei soggetti ammissibili

1. Possono accedere ad un finanziamento triennale di funzionamento, previo inserimento in apposita tabella triennale, enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 113/1991, abbiano i seguenti requisiti: personalita' giuridica, entita' delle collezioni conservate o del patrimonio materiale ed immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza raggiunta, qualita' dell'offerta didattica e comunicativa, capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale.
 
Art. 3
Documentazione richiesta

1. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere corredate della seguente documentazione:
a) Statuto;
b) relazione analitica sull'attivita' svolta nel triennio 2012-2014;
c) programma di attivita' e impegni programmati per il periodo di validita' della tabella triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 6;
d) bilancio preventivo 2015 e consuntivi dell'ultimo triennio;
e) indirizzo del sito web del soggetto proponente in cui sono riportate le attivita' svolte;
f) illustrazione della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale;
g) indicazione dei costi di funzionamento da sostenere per l'esercizio finanziario 2015 e nel biennio successivo, evidenziando tra l'altro in modo specifico i costi connessi alle attivita' di divulgazione scientifica coerenti con le finalita' della legge;
h) dichiarazione sull'esistenza o meno di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato di cui risulti beneficiario l'ente proponente al momento della presentazione della domanda.
 
Art. 4
Risorse finanziarie e determinazione
della misura del contributo

1. Per il finanziamento delle domande di cui al precedente art. 1, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13.5.2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 6.266.010,30.
2. I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto degli esiti delle graduatorie finali e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo e' riconosciuto nella misura dell'80% dei costi di funzionamento connessi ad attivita' coerenti con le finalita' della legge n. 113/1991 cosi' come desunti dalla documentazione di cui al precedente art. 3.
 
Art. 5
Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse e' disposto, su base annuale, in unica soluzione, previa presentazione, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'annualita' di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo della medesima annualita', dalla documentazione contabile delle spese sostenute, e sentito il Comitato di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. E' possibile richiedere un'anticipazione fino al 50% del contributo riconosciuto entro 60 giorni dal decreto di ammissione al finanziamento, presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo.
3. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del contributo dovuto sara' erogato, secondo le modalita' indicate al comma 1.
4. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attivita' di controllo e monitoraggio, il MIUR procede alla revoca dei contributi assegnati e recupero delle somme erogate, oltre ogni eventuale somma a titolo risarcitorio, e all'esclusione del soggetto dalla tabella triennale cui si riferisce il presente decreto e per la successiva triennalita'.
5. Nel caso in cui l'importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MIUR sara' ricalcolato nella misura dell'80% di quanto effettivamente rendicontato o accertato, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.
 
Art. 6
Criteri di valutazione

1. La selezione sulle domande e' curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991, costituito con DM 138 del 20 febbraio 2014.
2. Il Comitato valuta le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualita' dei soggetti proponenti (max 20 punti) in termini di:
i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacita' gestionale, operativa e di fund-rising;
ii) collaborazioni con altri Enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali;
iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web;
b) qualita' delle attivita' istituzionali (max 20 punti) in termini di:
i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuita' e capacita' di programmazione triennale, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile;
ii) fruibilita' e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza raggiunta;
c) qualita' della struttura (max 20 punti) in termini di:
i) disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo;
ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto alle attivita' istituzionali;
iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto ii), destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
4. Sono approvate, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno 40 punti, rappresentante la sommatoria delle lettere a), b) e c) del comma 3, sui 60 totali conseguibili.
5. La graduatoria e' adottata con decreto ministeriale sentito il Comitato e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.
 
Art. 7
Modalita' di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione del contributo triennale di funzionamento di cui al presente decreto dovranno essere presentate dal legale rappresentante o da un suo delegato utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.
2. Al medesimo indirizzo il proponente dovra' registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi.
3. Il servizio telematico SIRIO consentira' la trasmissione delle domande e dei relativi allegati dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 alle ore 15.00 del 6 agosto 2015; dopo tale termine non sara' piu' possibile effettuare la trasmissione della domanda e quelle pervenute con modalita' diversa da quella indicata con il presente articolo non saranno prese in considerazione ed escluse.
4. Dopo aver trasmesso la domanda e i relativi allegati secondo le modalita' indicate nel precedente comma, e' necessario perfezionarla, attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del bando.
5. In caso di indisponibilita' della firma digitale, la domanda, trasmessa con i relativi allegati attraverso il servizio telematico SIRIO ai sensi dei precedenti commi, dovra' essere stampata dal servizio telematico SIRIO e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suo delegato, ed inviata, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del soggetto sottoscrittore e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro il decimo giorno successivo al termine di cui al comma 3. Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati il numero e la data del presente decreto e la dizione «Domanda contributo art. 1 comma 3 della legge 113/1991».
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 8
Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto e' la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it pagina della Ricerca, sezione «Diffusione della cultura scientifica» e sul servizio telematico SIRIO.
3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: bandott-2015-2017@miur.it.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore generale: Di Felice
 
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