Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 luglio 2015
Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113 del 28 marzo 1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio 2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di Programma e Intese. (Decreto n. 1524).


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 113, recante «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» cosi' come modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita «legge n. 113/1991»);
Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 113/1991 delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerato che la legge n. 113/1991 comprende tre strumenti di intervento per la realizzazione delle proprie finalita': «contributi annuali per attivita' coerenti con le finalita' della presente legge», «finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni, consorzi»; «promozione e stipula di accordi e intese con altre amministrazioni dello Stato, Universita', altri enti pubblici e privati»;
Visto in particolare l'art. 2-ter della citata legge che prevede, la pubblicazione annuale di apposito bando per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione di contributi annuali individuando, eventualmente, tematiche e progetti di rilevanza nazionale attorno a cui far convergere le singole iniziative;
Visto altresi' l'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991 che prevede la possibilita' per il Ministro di promuovere accordi e stipulare intese con le altre Amministrazioni dello Stato, le Universita' ed altri enti pubblici e privati, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 1, delle legge;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visti i DD.MM. n. 138 del 20 febbraio 2014 e n. 300 del 21 maggio 2015 con i quali si e' provveduto rispettivamente alla costituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2-quater della predetta legge n. 113/1991 e alla successiva integrazione della sua composizione;
Visto il decreto-legge 23 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il D.M. n. 579 del 16 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2014, foglio n. 4383, con il quale, ai sensi dell'art. 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, e' stato ripartito lo stanziamento per l'anno 2014 pari ad € 10.172.798,00, prevedendo, tra l'altro, la quota di € 1.650.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991 e la quota di € 2.000.000,00 di cui 1.300.000,00 dedicati alle scuole, per i contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 113/1991;
Vista la nota n. 30277 del 19 dicembre 2014 con la quale e' stata inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio competente per il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, la richiesta di conservazione in bilancio, per l'esercizio finanziario 2015, dei fondi provenienti dall'anno 2014, relativamente alle risorse destinate alla concessione dei Contributi annuali e alla stipula di Accordi di programma, rispettivamente per l'importo di € 2.000.000,00 e € 1.650.000;
Vista la nota n. 902 del 26 gennaio 2015 con la quale l'Ufficio centrale del bilancio ha comunicato di aver provveduto alla registrazione della conservazione dei fondi richiesta con la predetta nota n. 30277/2014;
Visto il decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015, Reg. 1-3017, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 2-bis della richiamata legge n. 113/1991, ha proceduto alla seguente ripartizione dello stanziamento per l'anno 2015 (pari Euro 9.028.092,00) tra i predetti strumenti di intervento:
€ 6.013.092 per il finanziamento della prima annualita' della Tabella Triennale 2015-2017 di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 113/1991;
€ 1.000.000 per la stipula di accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 113/1991;
€ 2.000.000 di cui 1.300.000 dedicati alle scuole, a titolo di contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 113/1991;
€ 15.000 per le spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico-scientifico;
Considerato che con il citato decreto n. 277 del 13 maggio 2015 e' stata ritenuta l'opportunita' di gestire la quota destinata ai Contributi annuali riservando alle istituzioni scolastiche un importo non inferiore a 1,3 milioni di euro, mediante il riconoscimento di premi ai progetti di maggiore portata innovativa;
Considerata l'opportunita' di utilizzare i fondi ancora disponibili per i progetti annuali e per gli accordi di programma, provenienti dell'esercizio finanziario 2014 congiuntamente a quelli stanziati per l'anno 2015;
Ritenuta l'opportunita' di procedere con un unico provvedimento alla definizione delle regole e delle modalita' per la concessione di contributi annuali previsti dalla legge n. 113/1991 all'art. 2-ter, e per il finanziamento degli accordi e delle intese di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

1. Il presente decreto definisce le regole e le modalita' per la presentazione delle domande, e la relativa valutazione, finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 113/1991, ed in particolare per i seguenti strumenti di intervento ivi previsti:
a) contributi annuali ai sensi dell'art. 2-ter;
b) accordi e intese ai sensi dell'art. 1, comma 4.
2. In coerenza con quanto previsto all'art. 1 della legge n. 113/1991, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto e' finalizzata a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.
3. In particolare, le domande per la concessione dei contributi disciplinati dal presente decreto debbono riguardare una o piu' delle seguenti finalita':
a) riorganizzazione e potenziamento delle Istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonche' favorire l'attivazione di nuove Istituzioni e citta-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale;
b) promozione della ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
c) incentivazione, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre Istituzioni italiane e straniere, delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei, citta-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
e) promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
f) promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa'.
 
Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Possono presentare le domande per la concessione dei contributi previsti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, e secondo le regole e le modalita' di cui ai successivi articoli, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e altri soggetti pubblici, nonche' i soggetti privati in possesso del riconoscimento della personalita' giuridica, con sede legale in Italia e aventi, tra i propri fini, la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
2. Per la partecipazione dei soggetti privati e' richiesta l'attestazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
 
Art. 3
Soggetti proponenti

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, incluse le scuole paritarie, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di piu' soggetti cosi' come definiti all'art. 2, il progetto dovra' essere presentato da un'unica istituzione scolastica qualificata come «capofila», che sara' referente nei confronti del MIUR e curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli.
3. Ogni istituzione scolastica puo' presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o «capofila». Oltre tale limite il MIUR provvedera' d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda cosi' come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.
4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di piu' soggetti, almeno il 60% delle attivita' e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dall'istituzione scolastica «capofila».
 
Art. 4
Progetti ammissibili

1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attivita' da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovra' essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
a) finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, indicando le modalita' di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti;
c) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione;
d) innovativita' nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura scientifica;
e) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
 
Art. 5
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 2, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.600.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo e' riconosciuto nella misura del 100% del costo giudicato ammissibile.
4. Il trasferimento del contributo e' disposto, in favore dell'istituzione scolastica proponente o «capofila», secondo le seguenti modalita':
a) una prima erogazione, in misura del 70% del contributo approvato, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
b) il saldo sara' erogato successivamente all'approvazione, da parte del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 2-quater della legge, previa presentazione dei rendiconti scientifici e finanziari che il proponente, o il «capofila», dovra' presentare, insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attivita'.
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.
 
Art. 6
Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) Qualita' scientifica/tecnica del progetto (max 20 punti);
b) Coinvolgimento in collaborazione di altre scuole o enti esterni, anche in funzione di un miglior collegamento con il mondo della ricerca e della produzione (max 20 punti);
c) Qualita' ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili ai proponenti (strumenti scientifici, informatici e multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), ed effettivo coinvolgimento degli studenti (max 10 punti);
d) Capacita' di acquisizione di altre risorse esterne, in particolare europee (max 5 punti);
e) Potenzialita' di trasferimento delle metodologie e dei progetti ad altre scuole ed enti (max 5 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.
 
Art. 7
Soggetti proponenti

1. I soggetti diversi dalle Istituzioni Scolastiche, come definiti all'art. 2, comma 1, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, domanda per la concessione di contributi per la realizzazione di un Progetto di diffusione della cultura scientifica coerente con le finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. Nel caso in cui si preveda il coinvolgimento di piu' soggetti, pubblici e/o privati, il progetto dovra' essere presentato da un soggetto qualificato come «capofila», che sara' referente nei confronti del MIUR e curera' l'esatto adempimento di tutte le attivita' previste dai successivi articoli.
3. Ogni soggetto puo' presentare 1 sola proposta, come soggetto proponente o «capofila». Oltre tale limite il MIUR provvedera' d'ufficio all'esclusione di tutte le proposte trasmesse successivamente secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda cosi' come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.
4. Nel caso in cui la domanda preveda la partecipazione di piu' soggetti, almeno il 60% delle attivita' e delle relative spese previste dal progetto dovranno essere realizzate e sostenute dal soggetto «capofila».
 
Art. 8
Progetti ammissibili

1. I progetti, redatti secondo le disposizioni del presente titolo, possono presentare costi per un valore minimo di € 20.000,00 e massimo di € 100.000,00.
2. I progetti dovranno riguardare attivita' da realizzare in un arco temporale massimo di 12 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovra' essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. I progetti debbono evidenziare i seguenti elementi:
a) finalita' perseguite, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi preventivati per la realizzazione del progetto e dell'utilizzo dei contributi richiesti;
d) descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e utilizzo/specifico impatto dei contributi;
f) innovativita' delle attivita' progettuali previste;
g) descrizione delle metodologie utilizzate per la divulgazione.
 
Art. 9
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 3, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 1.400.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono attribuiti nella misura dell'80% dei costi giudicati ammissibili e il relativo trasferimento di risorse e' disposto in favore del soggetto proponente o «capofila» secondo le seguenti modalita':
a) una prima erogazione, in misura dell'80% del contributo approvato, successivamente alla adozione del decreto direttoriale di approvazione del progetto;
b) il saldo sara' erogato successivamente all'approvazione del rendiconto finale scientifico-contabile che dovra' essere presentato dal proponente o dal capofila insieme con la documentazione attestante l'intero importo dei costi ammissibili, entro 90 giorni dalla chiusura delle attivita'.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo sia un soggetto privato, l'erogazione dell'anticipo di cui alla precedente comma 3, lettera a), avverra' previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo.
5. Il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento.
 
Art. 10
Criteri di valutazione

1. La selezione dei progetti e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. I progetti sono valutati nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualita' del progetto, in termini di competenze coinvolte, di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di capacita' di attivare sinergie con altri soggetti e collegamenti funzionali a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilita' sia tecnica sia finanziaria (max 30 punti);
b) qualita' dei proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali, capacita' di autofinanziamento del progetto (max 20 punti);
c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili e sono ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.
 
Art. 11
Soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' altre Amministrazioni dello Stato, Universita', Enti pubblici e privati, possono presentare, secondo i termini e le modalita' di cui al successivo art. 15, proposte per la stipula di accordi e intese finalizzati alla realizzazione congiunta degli obiettivi della legge n. 113/1991.
2. Ogni soggetto puo' presentare 1 sola proposta. Oltre tale limite il MIUR invita il soggetto a ridurre le proposte entro dieci giorni, decorsi i quali provvedera' d'ufficio all'esclusione delle proposte eccedenti secondo la data e l'ora della trasmissione della domanda cosi' come risultante dal sistema telematico Sirio, di cui al successivo art. 15, comma 1.
 
Art. 12
Accordi e intese ammissibili

1. Gli accordi e le intese possono presentare costi per un valore minimo di € 100.000,00 e massimo di € 300.000,00.
2. Gli accordi e le intese dovranno riguardare attivita' da realizzare in un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
3. La data di inizio dovra' essere compresa tra la data di pubblicazione del presente bando e il 31 dicembre 2015.
4. Le proposte debbono evidenziare i seguenti elementi:
a) finalita' e obiettivi perseguiti, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 del presente decreto;
b) indicazione puntuale delle attivita' previste per ciascuna parte dell'accordo/intesa e del piano di sviluppo temporale delle stesse;
c) descrizione, chiara e dettagliata, dei costi complessivamente preventivati e dell'utilizzo dei contributi richiesti per la realizzazione del progetto;
d) descrizione analitica dei risultati previsti, in particolare in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e il sistema pubblico e privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale;
e) descrizione dei collegamenti tra obiettivi del progetto e costi complessivamente preventivati;
f) innovativita' delle attivita' progettuali previste.
 
Art. 13
Risorse finanziarie e modalita' di erogazione

1. Per il finanziamento delle domande di cui al presente Titolo 4, il MIUR, in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 277 del 13 maggio 2015 e per quanto riportato in premessa, mette a disposizione risorse finanziarie per complessivi € 2.650.000,00.
2. Le risorse sono assegnate nel rispetto della graduatoria finale e nei limiti delle risorse complessive disponibili previste al comma 1 del presente articolo.
3. Nell'ambito dell'accordo e dell'intesa il MIUR interviene a sostegno dei costi complessivi giudicati ammissibili, nella misura dell'80% e la modalita' di trasferimento delle risorse e' definita in sede di accordo e intesa.
4. L'accordo e l'intesa, inoltre, conterra' specifiche disposizioni sui termini e modalita' di rendicontazione, controllo e monitoraggio degli interventi specifici oggetto del finanziamento, nonche' l'indicazione di un soggetto responsabile del coordinamento delle attivita' che dovra' anche curare la predisposizione unitaria delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni dei costi sostenuti.
 
Art. 14
Criteri di valutazione

1. La selezione delle proposte, e' curata dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991.
2. Le proposte sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3.
3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) qualita' sovra-regionale, nazionale o internazionale della proposta, in termini di competenze coinvolte e di risposta stabile e pervasiva alle esigenze di diffusione della cultura scientifica su piu' ambiti territoriali, di collegamento funzionale a progetti/programmi/iniziative di carattere comunitario e/o internazionale, di fattibilita' tecnica e finanziaria, con particolare riguardo alla congruita' e pertinenza dei costi esposti (max 30 punti);
b) qualita' dei soggetti proponenti, in termini di competenze, esperienze, capacita' gestionali e relazioni esterne, partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari, internazionali (max 20 punti);
c) ricadute dei risultati attesi con particolare riferimento alla potenzialita' degli stessi di contribuire alla diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (max 10 punti).
4. Sono inseriti in graduatoria i progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 40 punti rispetto ai 60 conseguibili ed ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse complessive disponibili.
5. La graduatoria e' approvata con specifico Decreto Direttoriale e gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il Portale Sirio, di cui al successivo art. 15, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni progetto.
 
Art. 15
Termini e modalita' di presentazione delle domande

1. Le domande di cui al presente decreto dovranno essere compilate a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio 2015 e trasmesse entro e non oltre le ore 15.00 del 6 agosto 2015 utilizzando esclusivamente il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio . Dopo tale termine non sara' piu' possibile effettuare la trasmissione della domanda e le domande pervenute con modalita' diversa da quella indicata non saranno prese in considerazione ed escluse.
2. Al medesimo indirizzo, sotto la voce «Supporto->Lista iniziative», sono disponibili le guide per l'utilizzo del servizio e il fac-simile delle domande.
3. Dopo aver trasmesso la domanda e' necessario perfezionarla, attraverso l'apposita funzione prevista dal sistema telematico SIRIO, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante, o suo delegato, entro i successivi 10 giorni dalla chiusura del Bando.
4. Le domande relative al Titolo 3 e 4 devono essere firmate da tutti i soggetti partecipanti mentre le domande relative al titolo 2 esclusivamente dal soggetto capofila.
5. Se anche uno solo dei firmatari non dispone di firma digitale e' necessario stampare la domanda, apporvi la tradizionale firma autografa ed inviarla, senza gli allegati e con una copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del soggetto sottoscrittore, e, nel caso, dall'atto di delega, al seguente indirizzo di posta certificata: dgric@postacert.istruzione.it, entro i successivi 10 giorni dal termine di chiusura di cui al precedente comma 1. Nell'oggetto della mail certificata devono essere indicati gli estremi identificativi del presente decreto e deve essere indicato l'art. 2-ter della legge n. 113/1991 nel caso di domanda per contributi annuali o l'art. 1, comma 4, della medesima legge nel caso di domanda per la stipula di accordi e intese.
6. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I Soggetti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 16
Informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento per il presente decreto e' la dott.ssa Maria Uccellatore, Direzione generale per il coordinamento la promozione e valorizzazione della ricerca - Ufficio VI del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.istruzione.it alla pagina della Ricerca, sezione «Diffusione della cultura scientifica».
3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bandodcs2015@miur.it.

Roma, 8 luglio 2015

Il direttore generale: Di Felice
 
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