Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Vista la legge del 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterrane;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48, recante attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti secondo il rispettivo ordinamento.
4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze amministrative relative alle attivita' a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata
nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10.
- La direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata
nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.
- La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e'
pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013,
n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238
(Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (Modifica
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive
modificazioni, in attuazione dell'art. 30 della direttiva
2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
n. 81, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di
area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con
le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello
sviluppo strategico del territorio metropolitano;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse
della citta' metropolitana; cura delle relazioni
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese
quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
n. 92, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).
- 1. Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche'
quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano
l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e
della popolazione e di risanamento ambientale
subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti
incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al
comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
le procedure di dichiarazione.».
 
Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Allegato 5

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Allegato 6

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Allegato A (art. 4)

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Allegato B (art. 14)

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Allegato C (art. 15)

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Allegato D (art. 18)

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Allegato E (art. 19)

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Allegato F (art. 20)

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Allegato G (art. 21)

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Allegato H (art. 27)

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Allegato I (art. 30)

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Allegato L (art. 31)

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Allegato M (art. 2)

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Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.
2. Il presente decreto non si applica:
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attivita' di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.
4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
b) quando effettuano una specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantita' inferiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
e) «nuovo stabilimento»:
1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure
2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attivita' che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
g) «altro stabilimento»: un sito di attivita' che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);
h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze;
n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attivita' di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;
o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attivita' di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose;
p) «pericolo»: la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
q) «rischio»: la probabilita' che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
r) «deposito»: la presenza di una certa quantita' di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
t) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonche' qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorita' competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Valutazione dei pericoli di incidente rilevante
per una particolare sostanza pericolosa

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.
2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprieta' intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.
4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in conformita' ai criteri ed alle modalita' del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprieta' della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:
a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre proprieta' pertinenti);
c) proprieta' relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre a fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalita', gli effetti a lungo termine e altre proprieta' a seconda dei casi);
d) proprieta' relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicita', persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprieta' pertinenti);
e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela;
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa e' immagazzinata, utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.
5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.
6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Funzioni del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti.
2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione europea il Ministero:
a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterna, a causa della impossibilita' di generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;
b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti disposizioni degli articoli 21, 22 e 23;
c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati all'allegato 6, con le modalita' di cui all'articolo 26;
d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE;
e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.
4. Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Funzioni del Ministero dell'interno

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.
3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore:
a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;
b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28;
d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13.
4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita' competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22.
5. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19.
6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.
 
Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
d) disciplina le modalita' anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.
2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.
 
Art. 8
Funzioni degli altri enti territoriali

1. Il Comune esercita le funzioni:
a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22;
b) relative alla informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24.
2. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22.

Note all'art. 8:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 9
Organi tecnici nazionali e regionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.
 
Art. 10
Comitato tecnico regionale:
composizione e funzionamento

1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da:
a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale dell'INAIL competente;
i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3;
n) un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.
3. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.
5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.
6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3.
8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.
9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Note all'art. 10:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 11
Coordinamento per l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 e' svolto dall'ISPRA.
4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, puo' formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonche' gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea.
6. Per le attivita' a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
7. Le autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario,
cosi' recita:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque
regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo
statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale
per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia
stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
ne informa il Parlamento.».
 
Art. 12
Obblighi generali del gestore

1. Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.
 
Art. 13
Notifica

1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, con le modalita' di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
e) la quantita' e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l'attivita', in corso o prevista, dello stabilimento;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;
5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, e' trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.
6. Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:
a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantita' oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;
b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'articolo 18;
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.
8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.
9. Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in conformita' alla decisione 2014/895/UE, sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e
le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
- La decisione di esecuzione 10/12/2014, n. 2014/895/UE
della Commissione che definisce il formato per la
trasmissione delle informazioni di cui all'art. 21,
paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 355.
 
Art. 14
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e' proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilita' degli organi direttivi, nonche' l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Il documento di cui al comma 1 e' redatto secondo le linee guida definite all'allegato B ed e' depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio delle attivita' o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.
4. Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorita' competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27.
5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione o delle attivita' dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza e' predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attivita';
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita' indicate all'allegato B.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Rapporto di sicurezza

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che:
a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;
e) sono state fornite all'autorita' competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attivita' o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, puo' essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per via telematica, al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;
c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).
7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate. Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.
8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 18;
c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorita' il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16
Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non puo' essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.
 
Art. 17
Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.

Note all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n.
221.
 
Art. 18
Modifiche di uno stabilimento

1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2:
a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorita' competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;
b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;
c) comunica la modifica all'autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura prevista per tale valutazione.
2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.
 
Art. 19
Effetto domino

1. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.
2. Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4.
3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21.
4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna;
b) cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, nonche' nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna.
5. Il CTR accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 4, lettera a);
b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, lettera b).
6. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato:
a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;
c) puo' richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell'area.
7. Nell'allegato E sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino;
b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti;
c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato dell'area.
 
Art. 20
Piano di emergenza interna

1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonche' le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore trasmette alla autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.
5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'allegato 3.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti normativi alla direttiva
2012/18/UE, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 21
Piano di emergenza esterna

1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello gia' emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita' competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

Note all'art. 21:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. Per gli
stabilimenti di cui all'art. 8, al fine di limitare gli
effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla
scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi
degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria,
ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4,
nonche' delle eventuali valutazioni formulate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri - il prefetto, d'intesa con le
regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione
della popolazione e nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone
il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne
coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero
dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia
competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al
Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione
al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche
gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato
tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato
IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante la cooperazione
rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le
autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato
previa consultazione della popolazione, nei limiti delle
risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto
ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della
revisione del piano viene data comunicazione al Ministero
dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per
la predisposizione del piano di emergenza esterna,
provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione
alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali
e locali definite dalla vigente legislazione, il
Dipartimento della protezione civile verifica che
l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da
parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si
possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente
rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate
dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la
Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque
non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere
conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze
evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna
esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui
all'art. 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli
enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza
esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del
nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia' emanato
in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di
consultazione della popolazione sui piani di cui al comma
1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli stabilimenti di cui all'art. 6,
qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma
dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla
scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e
all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in
vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, fatta eccezione per le
procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e
4-bis.».
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 22
Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettivita' sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessita' di:
a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonche' gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonche' stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001.
5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonche' con gli altri soggetti interessati.
6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.
7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico e' predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed e' aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonche' nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.
Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.
8. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorita' competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.
9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.
10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalita' contenuti nel decreto di cui al comma 3.
11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area.

Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento
ordinario.
- Per il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 23
Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. Le informazioni detenute dalle autorita' competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto puo' essere rifiutata o limitata dall'autorita' competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinche' l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore, o l'autorita' competente di cui all'articolo citato, puo' chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto puo' essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante.
5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
6. Il comune ove e' localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma piu' idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonche' a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonche' sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
8. Contro le determinazioni dell'autorita' competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, cosi' recita:
«Art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su
richiesta). - 1. L'autorita' pubblica rende disponibile,
secondo le disposizioni del presente decreto,
l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia
richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 e tenuto
conto del termine eventualmente specificato dal
richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione del
richiedente l'informazione ambientale quanto prima
possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla
stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita'
della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla
entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso
l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque,
entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della
proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata
in maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica
puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque,
entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta
stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione,
prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione,
anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei
cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero puo',
se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e'
richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi
compresa la riproduzione di documenti, l'autorita' pubblica
la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel
caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in
altra forma o formato, a norma dell'art. 8, e facilmente
accessibile per il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla
disponibile in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b),
l'autorita' pubblica comunica al richiedente i motivi del
rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato
richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i
fattori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2),
l'autorita' pubblica indica al richiedente, se da questi
espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se
disponibili, le informazioni relative al procedimento di
misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo
di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per
raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla
metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione
ambientale detenuta in forme o formati facilmente
riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite
reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi
elettronici.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, gia' citato nelle note al presente
articolo, cosi' recita:
«Art. 5 (Casi di esclusione del diritto di accesso). -
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso
in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta
dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta
di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce
quale autorita' detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il
richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere
l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
riguardo alle finalita' di cui all'art. 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente
generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati
incompleti o in corso di completamento. In tale caso,
l'autorita' pubblica informa il richiedente circa
l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara'
disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal
diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato
quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e
sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini
per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza
statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti
una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia
acconsentito alla divulgazione dell'informazione al
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in
assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si
riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di
specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei
commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione
a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata
fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e
l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta
qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale,
a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere
dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato
in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il
richiedente per iscritto o, se richiesto, in via
informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma 2,
precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista all'art.
7.».
- Il testo dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990, n.
241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi.),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192,
cosi' recita:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il
difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego
o il differimento, ne informano il richiedente e lo
comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo
amministrativo.
5-bis.
6.».
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241, gia' citato nelle note al presente articolo, cosi'
recita:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composta da dieci membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i
professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di
diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei
presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute
consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui
al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
 
Art. 24
Consultazione pubblica
e partecipazione al processo decisionale

1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al piu' tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
a) l'oggetto del progetto specifico;
b) se del caso, il fatto che il progetto e' soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) i dati identificativi delle autorita' competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche' indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita' con le quali esse sono rese disponibili;
f) i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorita' competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai sensi del comma 3;
b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato e' stato informato conformemente al suddetto comma.
5. Il pubblico interessato puo' esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.
6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e' fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si e' tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l'opportunita' di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.

Note all'art. 24:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, si
veda nelle note all'art. 23.
- Il testo dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario n. 96, cosi' recita:
«Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - 1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge
16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo
stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a
norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione
dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione
del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi
prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o
programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al
comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante
pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve
contenere l'indicazione del titolo del piano o del
programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a
disposizione del pubblico il piano o programma mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel
proprio sito web.
1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter,
chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed
estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in
forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle osservazioni del pubblico presentate nei
termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato
adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita'
competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
sono state alla base della decisione. La dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico.».
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 2001, n. L 197.
 
Art. 25
Accadimento di incidente rilevante

1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3;
b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:
a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;
b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;
c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento.
3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno stabilimento di soglia superiore il CTR o, se l'incidente e' occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato:
a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Note all'art. 25:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 26
Informazione sull'incidente rilevante

1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle seguenti informazioni:
a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato;
b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.
2. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.
3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu' tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.
4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorita' competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Note all'art. 26:
- Per la direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 27
Ispezioni

1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.
2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalita' di cui allegato H.
3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresi', ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).
Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita' che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non e' comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione puo' tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformita' ad altre normative applicabili allo stabilimento.
6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.
7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestivita', in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche' in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorita' che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorita' si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.
9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso grave di non conformita' al presente decreto, entro sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare.
10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).
11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attivita' di controllo tra le autorita' competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.
12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:
a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;
b) alle autorita' competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire l'entita' dell'aumento della probabilita' o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonche' per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.
13. Le autorita' competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorita' competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.

Note all'art. 27:
- Il regolamento n.1907/2006 REACH e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
veda nelle note all'art. 24.
 
Art. 28
Sanzioni

1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
5. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.
6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.
8. Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.

Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, gia' citato nelle note al presente articolo, cosi'
recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Il testo dell'art. 623 del Codice penale, cosi'
recita:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o
industriali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragione
del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o
invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le
rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito
con la reclusione fino a due anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.».
 
Art. 29
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 30
Disposizioni tariffarie

1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalita' stabilite all'allegato I.
2. Ciascuna regione puo' rideterminare le tariffe relative alle attivita' di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.
3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
 
Art. 31
Prevenzione incendi
per gli stabilimenti di soglia superiore

1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui all'allegato L.
2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perche' ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal:
a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;
b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 31:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
veda nelle note all'art. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2013, n. 124, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 216 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1934, n. 186, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono
riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni;
la seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito
il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o
manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella
prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante
volte l'industriale che l'esercita provi che, per
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni
prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale,
quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a
determinate cautele.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 40.000 a 400.000.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245,
supplemento ordinario.
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741
(Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del
deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei
carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 1933, n. 301.
- La legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in
legge del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione,
deposito e distribuzione degli olii minerali e dei
carburanti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
marzo 1934, n. 64.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l'installazione di impianti di
lavorazione o di deposito di oli minerali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151.
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -
Navigazione marittima) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (Parere del ministero dell'interno). - La
domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di
stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero
della marina mercantile a quello dell'interno che esprime
il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le
sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo
sopraluogo.».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente
per territorio). - 1. In caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di
ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori
devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui
al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le
attivita' produttive con le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le
informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli
uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente
articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di
cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica
all'organo di vigilanza competente per territorio le
informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal
comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si
applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di
piu' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 1.».
- Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione
del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1927, n. 49.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
 
Art. 32
Norme finali e transitorie

1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorita' competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorita' previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.
3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche agli allegati della direttiva 2012/18/UE, introdotti a livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza Unificata.
4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.
5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' aggiornato l'allegato I.
8. Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato l'allegato L.
9. Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato I.

Note all'art. 32:
- Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si
veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2012/18/UE, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 33
Riferimenti normativi e abrogazione di norme

1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175;
b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;
c) la legge 19 maggio 1997, n. 137;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159;
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;
h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48;
f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;
h) l'ultimo riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293;
n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138;
p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 giugno 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Alfano, Ministro dell'interno

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,
ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, cosi'
recita:
«Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali locali, definite dalla vigente legislazione,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi
per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono
effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate,
previa designazione dell'amministrazione di appartenenza,
con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo
direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere
a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere
tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e'
munito di documento di riconoscimento e dell'atto di
incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto
industriale non puo' essere opposto per evitare od
ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente art. e per i
relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la
spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono
le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (Applicazione
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi
a determinate attivita' industriali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 5 (Modalita' di individuazione dei rischi di
incidenti rilevanti. Notifica). - 1. Il rapporto di
sicurezza allegato alla notifica, di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, deve essere predisposto secondo le modalita' indicate
nell'allegato 1.».
- Il capitolo 2 dell'allegato I e l'allegato II del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989 sono cosi' rubricati:
«Allegato I, capitolo 2, Modalita' di conduzione delle
analisi degli incidenti»;
«Allegato II, Analisi preliminare per l'individuazione
di aree critiche dell'attivita' industriale».
- La legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei
decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita'
industriali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
maggio 1997, n. 120.
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante
semplificazione delle procedure di concessione per
l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di
oli minerali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
giugno 1994, n. 151, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per il rilascio di concessione). -
1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di
concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della
stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed
agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del
presente articolo, di cui sia necessario acquisire il
parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del
procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di
domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta
giorni, decorre dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa
gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o
l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.
Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai
fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al
successivo comma 12.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
esprime il proprio parere in merito alla installazione e
all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora
gli stessi siano costieri secondo la definizione dell'art.
44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere
sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi
della normativa concernente i servizi di prevenzione di
vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, per le
attivita' a rischio di incidente rilevante soggette
all'obbligo di notifica di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza
si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di
fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui
all'art. 20 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
5. Il Ministero della difesa esprime parere di
competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei
casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della
difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi
conclusi ai sensi del successivo comma 11.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della
sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli
articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, solo con riguardo
all'installazione o all'ampliamento degli impianti di
lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o
dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime
il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed
ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia
chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di
impianti destinati al contenimento delle emissioni
inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle
relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da'
comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei
progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei
piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere
b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora
le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale
temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce
pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La
concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia
comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere
del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del
rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 216 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle
leggi sanitarie) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono
perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza
ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera b),
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e'
prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla
ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua
prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato
dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di
ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti.
Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono
acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e
risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento di
concessione, il Ministero, anche su richiesta delle
amministrazioni interessate, indice una conferenza di
servizi secondo le modalita' previste dall'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato
dall'art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
11. Il Ministero puo' concludere accordi con le
amministrazioni e gli enti interessati per la definizione
comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito
dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo
il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8,
entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o
della documentazione integrativa richiesta ai sensi del
comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 settembre
2005, n. 238, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n.
80, supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi) (art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334; art. 19, lettera c), e art. 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. Nell'ambito
di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo territoriale sulle
questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il
Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del
fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli
esperti per l'effettuazione delle visite tecniche,
nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di
prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga
all'osservanza della normativa di prevenzione incendi
inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui
attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
il rispetto della normativa stessa.
2. (abrogato).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni
relative alla composizione e al funzionamento del Comitato
di cui al comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 48, abrogato dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293
(Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE,
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
luglio 2001, n. 165.
- Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
- Il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
 
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